Bonifiche di siti inquinati, le alternative vanno sempre considerate
Danno ambientale e bonifiche
L’adozione di provvedimenti per disporre misure di messa in emergenza e di bonifica non può prescindere da un’approfondita valutazione dell’inefficacia di altre possibili misure alternative a quelle che si intende disporre.
Il Consiglio di Stato (sentenza 56/2013) ha così confermato l’illegittimità dei provvedimenti con cui la Conferenza di servizi aveva imposto ai proprietari del sito inquinato la realizzazione di una barriera di contenimento fisico della falda, in aggiunta al sistema idraulico di emungimento già operativo.
E questo perché la P.a. avrebbe dovuto provare sia la insufficienza della barriera idraulica ai fini di una efficace messa in sicurezza, sia l’adeguatezza e la proporzionalità della barriera fisica.
La mancanza di un’adeguata motivazione della decisione, chiude il CdS, non può essere giustificata dall’ampia discrezionalità tecnica spettante alla P.a. nelle proprie decisioni. Il Giudice deve infatti poter valutare l’esattezza e la correttezza dei parametri scientifici utilizzati.
Bonifiche - Misure di messa in emergenza - Articolo 242, Dlgs 152/2006 - Adozione di provvedimenti della P.a. - Possibili misure alternative - Approfondita valutazione - Richiesta
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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