Danno ambientale e bonifiche

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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 10 novembre 2015

(Gu 10 novembre 2015 n. 262)

Interventi per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli - Coroglio

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 1 gennaio 1999, n. 1, che disciplina i rapporti tra le amministrazioni statali, regionali e locali e la società Sviluppo Italia;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto l'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";

Visto l'articolo 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modifiche e integrazioni, che assegna al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di promuovere e coordinare i programmi e gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";

Visto, in particolare, l'articolo 33 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, concernente la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale e di quelle comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Articolo 1

Cabina di regia

1. La Cabina di regia di cui al comma 13 dell'articolo 33 del decreto-legge 133/2014, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, in qualità di presidente;

b) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da un suo delegato;

c) dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato;

d) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato;

e) dal Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio;

f) dal Presidente della regione Campania o da un suo delegato;

g) dal Sindaco del comune di Napoli o da un suo delegato.

2. Alle riunioni della Cabina di regia possono partecipare, se richiesto anche da uno solo dei componenti, i rappresentanti appositamente delegati dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa, nonché di altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana delle aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, perimetrate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014, ai sensi del comma 11 del citato articolo 33 del decreto-legge 133/2014.

3. Nel corso della prima riunione, la Cabina di regia stabilisce le proprie modalità di funzionamento.

4. Ai componenti della Cabina di regia non spetta alcun compenso. I rimborsi per le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.

5. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono svolte dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 2

Nomina del Soggetto attuatore

1. Ai sensi dei commi 6 e 12 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa è nominata Soggetto attuatore del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, sito nel Comune di Napoli e perimetrata ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del presente decreto.

Articolo 3

Compiti del Soggetto attuatore

1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa svolge i compiti e le funzioni assegnate al Soggetto attuatore dall'articolo 33 del decreto-legge 133/2014, e in particolare:

a) ai sensi del comma 13.2 del citato articolo 33 del decreto-legge 133/2014 richiede, acquisisce in fase consultiva ed esamina, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario e avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria, le proposte formulate dal comune di Napoli ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana da predisporre sulla base degli indirizzi strategici indicati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del presente decreto;

b) predispone e trasmette al Commissario straordinario, entro il 31 marzo 2016, la proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 133/2014, corredata dal progetto di bonifica sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (Vas), dalla valutazione di impatto ambientale (Via), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma, nonché degli ulteriori elementi di cui al comma 8 del menzionato articolo 33 del decreto-legge 133/2014;

c) attua il programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 del citato articolo 33, ivi compresa l'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale, anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nei limiti di cui al comma 4 dell'articolo 33 del decreto-legge 133/2014;

d) opera, ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del comma 6, terzo periodo, del citato articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali;

e) costituisce una società per azioni di scopo per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 12 e 13.1 dell'articolo 33 del decreto-legge 133/2014;

f) partecipa alla conferenza di servizi di cui al comma 9 dell'articolo 33 del decreto-legge 133/2014;

g) partecipa, su invito, alle riunioni della Cabina di regia di cui al comma 13 dell'articolo 33 del decreto-legge 133/2014;

h) svolge ogni altro compito affidato al Soggetto attuatore dall'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 e dal presente decreto.

Articolo 4

Interventi in corso e primi finanziamenti

1. Nelle more dell'approvazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 133/2014, continua l'attuazione dell'Accordo di programma "Per l'attuazione delle iniziative, delle misure, delle attività e degli interventi necessari per il corretto esercizio delle funzioni di custodia giudiziaria dinamica disposta con provvedimento del 21 novembre 2014 del Presidente del Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Penale, apposto in calce alla lettera della Procura della Repubblica di Napoli in data 18 novembre 2014, da espletare nelle aree ex Ilva ed ex Italsider del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio oggetto di sequestro giudiziario", sottoscritto il 16 aprile 2015 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal comune di Napoli, approvato con d.d. prot. n. 136/STA del 16 aprile 2015 e registrato alla Corte di conti in data 5 maggio 2015, reg. n. 1, fog. n. 1592.

2. A far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa subentra alla Sogesid Spa nell'attuazione degli interventi affidati a

quest'ultima nell'Accordo di programma di cui al comma 1.

3. Il Commissario straordinario, anche sulla base degli indirizzi della Cabina di regia, sentito il Soggetto attuatore, concorda con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il comune di Napoli le eventuali ulteriori opportune modifiche

all'Accordo di programma di cui al comma 1.

4. Le risorse finanziarie già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel bilancio del comune di Napoli ai fini della bonifica del comprensorio Bagnoli-Coroglio in coerenza con l'assetto delle competenze previgente all'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, nonché quelle per la bonifica dell'amianto nell'area ex Eternit sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'Accordo di programma di cui al comma 1 e del Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al predetto articolo 33, secondo gli indirizzi della Cabina di regia.

Articolo 5

Rapporti tra Commissario straordinario e Soggetto attuatore

1. Il Commissario straordinario, ai sensi del comma 10 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, vigila sull'attuazione del programma, anche con il supporto tecnico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per specifici ambiti di attività attinenti ai rischi naturali, ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal medesimo.

2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa trasmette trimestralmente al Commissario straordinario e alla Cabina di regia di cui al precedente articolo 1 una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi previsti nell'Accordo di programma di cui al precedente articolo 4 e nel programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, evidenziando eventuali difformità rispetto a quanto previsto nei cronoprogrammi precedentemente approvati e ai risultati intermedi, predefiniti.

3. Ferme restando le relazioni di cui al precedente comma, il Commissario straordinario può richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa qualsiasi ulteriore informazione e documentazione utile a verificare il regolare avanzamento degli interventi previsti nell'Accordo di programma di cui al precedente articolo 4 e nel programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 133/2014.

4. Qualora si verifichino ritardi nell'esecuzione degli interventi previsti nell'Accordo di programma di cui al precedente articolo 4 o nel programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 dovuti a omissioni o ritardi nell'esecuzione di adempimenti di competenza di soggetti terzi, ivi compresi il mancato o tardivo rilascio di nulla osta, pareri, autorizzazioni comunque denominate, in grado di generare scostamenti rispetto al cronoprogramma dei singoli interventi superiori ai trenta giorni naturali e consecutivi, nonché in caso di ritardo nel trasferimento delle risorse finanziarie destinate allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ne dà tempestiva comunicazione al Commissario straordinario per l'adozione dei provvedimenti di competenza di quest'ultimo, anche nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 10 dell'articolo 33 del decreto-legge 133/2014. Delle comunicazioni ricevute e dei conseguenziali provvedimenti adottati, il Commissario straordinario dà tempestiva comunicazione alla Cabina di regia di cui al precedente articolo 1.

Articolo 6

Proprietà delle aree e degli immobili di Bagnoli Futura Spa in fallimento

1. La proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare Bagnoli Futura Spa in fallimento, catastalmente identificati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ai sensi del comma 12 dell'articolo 33 del decreto-legge 133/2014 è trasferita, con oneri a suo carico, all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa.

2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa è autorizzata a provvedere alla trascrizione del presente decreto ai sensi e ai fini di cui all'articolo 2644 C.c.

3. Le aree e gli immobili di cui al precedente comma 1 sono trasferiti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa alla società per azioni di scopo di cui al successivo articolo 7, anche mediante conferimento, assumendo a riferimento il valore delle aree stimato dall'Agenzia del demanio ai sensi del citato comma 12 dell'articolo 33 del decreto-legge 133/2014.

Articolo 7

Società per azioni di scopo

1. Per le finalità di cui al comma 12 dell'articolo 33 del decreto-legge 133/2014, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa, costituisce una società per azioni di scopo.

2. A fronte del trasferimento delle aree e immobili di cui al precedente articolo 3, la società di scopo di cui al comma 1 riconosce alla procedura fallimentare della Bagnoli Futura Spa in fallimento un importo determinato sulla base del valore di mercato di dette aree e immobili stimato dall'Agenzia del demanio ai sensi del citato comma 12 dell'articolo 33 del decreto-legge 133/2014.

3. L'importo determinato ai sensi di quanto previsto dal comma precedente viene versato alla procedura fallimentare, anche mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla medesima società per azioni di scopo o, anche congiuntamente, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa.

4. Le azioni o gli altri strumenti finanziari di cui al precedente comma potranno essere richiesti a rimborso dai legittimi titolari solo successivamente all'incasso delle somme rinvenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti e, comunque, in misura non superiore alle somme effettivamente incassate, secondo le modalità che verranno individuate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. L'atto di trasferimento della proprietà delle aree e degli immobili di cui al precedente articolo 6 dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa alla società per azioni di scopo, così come gli atti per la costituzione della società per azioni di scopo, l'emissione delle azioni o degli altri strumenti finanziari e gli atti di disposizione delle aree e degli immobili posti in essere in attuazione del presente decreto sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta ai sensi di quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 33 del decreto-legge 133/2014.

Roma, 15 ottobre 2015

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