Corte Ue, legittima "231" che non consente costituzione di parte civile contro ente
Responsabilità 231
Il Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reato dei dipendenti che non consente alla vittima del reato di chiedere i danni alla persona giuridica nell'ambito del processo penale è compatibile con la decisione quadro 2001/220/GAI.
La Corte di Giustizia Ue (sentenza 12 luglio 2012, causa C-79/11) ha ribaltato le conclusioni dell'Avvocato generale espresse il 15 maggio scorso. Per l'avvocato generale il Dlgs 231/2001 non è conforme alle norme Ue a tutela della vittima dei reati nel processo penale (decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI) perché non permette alla "vittima del reato", durante il processo penale, di chiedere i danni alla società responsabile in via amministrativa per reato del dipendente.
Per i Giudici, invece, le norme Ue della decisione quadro citata non contrastano con il sistema del Dlgs 231/2001 perché la responsabilità della persona giuridica ex Dlgs 231/2001 è "amministrativa", "indiretta" e "sussidiaria", non assimilabile alla quella penale dell'autore del reato che ha causato direttamente i danni. Cosicché la persona offesa dall'illecito amministrativo dell'ente ai sensi del Dlgs 231/2001 non si può qualificare come "vittima del reato" ai sensi della decisione quadro del 2001. Nessun conflitto con le norme Ue in parola, quindi, per il Dlgs 231/2001.
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Risarcimento danni - Domanda - Nell'ambito del procedimento penale - Esclusione - Contrasto con la decisione quadro 2001/220/GAI – Non sussiste
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