Aia, va impugnato il solo provvedimento definitivo
Ippc/Aia
È inammissibile il ricorso contro il verbale del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (Aia), poiché atto endoprocedimentale e deve quindi essere impugnato il solo provvedimento finale di formazione della volontà dell’Autorità amministrativa competente in cui il verbale viene trasfuso.
Queste le conclusioni del Tar Calabria (sentenza 8 novembre 2011, n. 1345) che ha rigettato le doglianze del ricorrente in merito a un procedimento negativo di autorizzazione integrata ambientale ex Dpr 59/2005, disciplina applicabile, ratione temporis, alla vicenda in oggetto e ora abrogato. L'Aia è ora normata dal Titolo III-bis del Dlgs 152/2006.
Il modulo procedimentale rilevante, per i Giudici, è quello della conferenza di tipo istruttorio rappresentando un momento di emersione e comparazione degli interessi pubblici coinvolti. Pertanto, l'impugnazione di un parere negativo regionale non ancora trafuso nel provvedimento finale di formazione della volontà dell'Autorità amministrativa competente è inammissibile.
Autorizzazione integrata ambientale - Procedimento - Conferenza dei servizi - Impugnazione - Verbale conclusivo della conferenza - Inammissibilità - Provvedimento finale - Necessità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
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