Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Campania 16 marzo 2010, n, 1479

Energia - Energie rinnovabili - Impianti eolici - Autorizzazione unica - Unicità del procedimento - Le determinazioni delle amministrazioni interessate espresse solo nella conferenza di servizi

L'autorizzazione unica scaturisce da un procedimento che coinvolge, attraverso una conferenza di servizi, gli Enti interessati che in quella sede esprimono le loro determinazioni.
Non rilevano né sono impugnabili eventuali determinazioni assunte in fasi endoprocedimentali prodromiche all'autorizzazione unica. Questo uno dei motivi per cui Tar Campania 16 marzo 2010, n. 1479 ha rigettato la richiesta di annullamento di un provvedimento che autorizzava la costruzione di un parco eolico.
Inoltre, nel caso di impianti a fonti rinnovabili la valutazione del rapporto tra interesse pubblico e interesse privato dei soggetti i cui terreni sono espropriati, è preclusa quando è disciplinata dalla legge: l'interesse pubblico allo sfruttamento delle fonti rinnovabili prevale sugli interessi dei proprietari delle aree espropriate per realizzare l'impianto (Dlgs 387/2003).

Tar Campania

Sentenza 16 marzo 2010, n. 1479

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

Sul ricorso numero di registro generale 2158 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: (omissis);

 

contro

— la Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato (omissis);

— il Comune di Foiano di Val Fortore (BN), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato (omissis);

 

nei confronti di

"(...) Spa" in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avvocati (omissis);

 

per l'annullamento

— quanto al ricorso introduttivo:

— dell'atto di avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o all'asservimento sugli immobili occorrenti alla costruzione e messa in esercizio del parco eolico costruito dalla (...) Spa nel Comune di Forano (BN) e per l'approvazione del progetto di cui innanzi, pubblicato all'Albo comunale dal 10 febbraio 2009 al 12 marzo2009;

— di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o co-munque connesso con particolare riferimento al progetto dell'opera comprensivo del piano particellare grafico e descrittivo; a tutti gli atti interni alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003; ai verbali della predetta conferenza di servizi; all'eventuale provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto da fonte eolica da realizzare nel Comune di Foiano di Val Fortore, se già intervenuto; al decreto dirigenziale n. 115 del 27 marzo 2008 con cui si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della commissione Via, per il progetto di parco eolico e ristrutturazione cavidotto da realiz-zarsi nel Comune di Forano (BN); alla deliberazione del consiglio comunale del Comune di Foiano di Val Fortore n. 9 del 9 agosto 2003; alla deliberazione del Comune di Foiano di Val Fortore n. 10 del 15 giugno 2004; alla deliberazione del Comune di Forano di Val Fortore n. 39 del 9 ottobre 2006; alla deliberazione del Comune di Foiano di Val Fortore n. 21 del 14 maggio 2007; alla deliberazione del Comune di Forano di Val Fortore n. 44 del 23 aprile 2007; alla convenzione, se già stipulata, tra il Comune di Foiano di Val Fortore e la (...) Spa; alle stesse deliberazioni di Giunta regionale della Campania n. 6148/2001, n. 460/2004 e n. 1955/2006;

— di ogni altro atto sconosciuto e/o comunicato;

— quanto ai motivi aggiunti notificati il 20 maggio 2009 e depositati il giorno 27 successivo:

— del decreto dirigenziale n. 116 del 6 aprile 2009 pubblicato sul Burc n. 26 del 4 maggio 2009 di autorizzazione all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi su terreni siti nel Comune di Foiano di Val Fortore (BN) e di un impianto di connessione;

— di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o comunque connesso con particolare riferimento al progetto dell'opera comprensivo del piano particellare di esproprio grafico e descrittivo; a tutti gli atti interni alla Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003; a tutti i verbali della predetta Conferenza ed, in particolare, a quello della riunione del 13 novembre 2008; al decreto dirigenziale n. 115 del 27 marzo 2008 con cui si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione Via, per il progetto di parco eolico e ristrutturazione cavidotto da realizzarsi nel Comune di Foiano (BN); alla convenzione, se già stipulata, tra il Comune di Foiano di Val Fortore e la (...) Spa; alle stesse deliberazioni di Giunta regionale della Campania n. 6148/2001, n. 460/2004 e n. 1955/2006;

— di ogni altro atto sconosciuto e/o mai comunicato e comunque di tutti gli altri provvedimenti già impugnati con il ricorso Rgn. 2158/09 ed, in particolare, dell'atto di avviso di avvio del procedimento pubblicato all'albo comunale dal 10 febbraio 2009 al 12 marzo 2009; delle deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Forano di Val Fortore n. 9/2003; n. 10/2004; n. 39/2006; n. 21/2007 e della Giunta comunale dello stesso Comune n. 44/07;

— quanto ai motivi aggiunti notificati il 15-16 settembre 2009 e depositati il giorno 29 successivo:

— del decreto dirigenziale n. 116 del 7 luglio 2009 e del decreto dirigenziale n. 376 del 20 luglio 2009 con cui la Regione Campania avrebbe approvato il progetto definitivo di un parco eolico nel Comune di Foiano di Val Fortore (BN) dichiarando la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza dell'opera della cui esistenza i ricorrenti sono venuti a sapere a seguito di comunicazione del 7-8 agosto 2009;

— delle stesse note prot. n. 0698812, 0699242, 0699630, 0698645 datate 3.8.2009 del Dirigente del Settore regolazione dei mercati Agc sviluppo economico della Giunta regionale della Campania, di comunicazione dell'approvazione del progetto e dell'inizio della procedura ablativa;

— di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o, comunque, connesso, con particolare riferimento al decreto dirigenziale n. 116 del 6 aprile 2009 pubblicato sul Burc n. 26 del 4 maggio 2009 già impugnato con i motivi aggiunti notificati il 20 maggio 2009, di autorizzazione all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi su terreni siti nel Comune di Foiano di Val Fortore (BN) e di un impianto di connessione; al progetto dell'opera comprensivo del piano particellare di esproprio grafico e descrittivo, a tutti gli atti interni della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003; a tutti i verbali della predetta Conferenza di Servizi ed, in particolare, a quello della riunione del 13 novembre 2008 e del 27 novembre 2008; al decreto dirigenziale n. 115 del 27 marzo 2008 con cui si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della commissione Via, per il progetto di parco eolico e ristrutturazione cavidotto da realizzarsi nel Comune di Foiano (BN); alla convenzione, se già stipulata, tra il Comune di Foiano di Val Fortore e la (...) Spa; alle stesse deliberazioni di Giunta regionale della Campania n. 6148/2001, n. 460/2004 e n. 1955/2006;

— di ogni altro atto sconosciuto e/o mai comunicato e comunque di tutti gli atri provvedimenti già impugnati con il ricorso Rg n. 2158/2009 ed, in particolare, dell'atto di avviso dell'avvio del procedimento pubblicato all'albo comunale dal 10 febbraio 2009 al 12 marzo 2009; delle deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Foiano di Val Fortore n. 9/2003, n. 10/2004, n. 39/2006, n. 21/2007 e della Giunta comunale dello stesso Comune n. 44/07;

— quanto ai motivi aggiunti depositati il 10 novembre 2009 e depositati lo stesso giorno:

— del decreto dirigenziale n. 494 del 5 ottobre 2009 con cui la Regione Campania ha disposto l'esproprio e l'asservimento delle fasce di ter-reno di proprietà dei ricorrenti necessarie alla realizzazione, all'esercizio ed alla manutenzione di un parco eolico nel Comune di Foiano di Val Fortore (BN);

— delle note del 27 ottobre 1999 con cui si comunica, ai sensi dell'articolo 23 del Dpr 327/2001 che il giorno 1° novembre 2009 si procederà alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso;

— del decreto dirigenziale del Settore Ctr n. 1226 del 10 giugno 2009;

— di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o comunque connesso, con particolare riferimento a tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo n. 2158/09, con i motivi aggiunti notificati il 20 maggio 2009 e con i motivi aggiunti notificati il 15-16 settembre 2009.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti in epigrafe;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foiano di Val Fortore, della Regione Campania e di "(...) Spa";

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l'ordinanza n. 2783 del 3 dicembre 2009 di questa Sezione;

Uditi — Relatore alla pubblica udienza del 14 gennaio 2010 il dr. (...) — i difensori come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

Fatto

Assumono (omissis) — proprietari di terreni siti nelle Contrade del Comune di Foiano di Val Fortore (BN), alla stregua di quanto analiticamente descritto in gravame al quale si rinvia, relativamente a dati catastali, superfici e caratteristiche di ciascuno dei terreni (evidenziando, in particolare, che la procedura espropriativa de qua interesserebbe anche il fabbricato insistente sulla proprietà di (omissis), censita al foglio 11 p.lla 21, nonostante sia stato oggetto di un provvedimento di concessione di contributi per la ricostruzione ex L. 219/1981), destinati a ricevere il parco eolico promosso dalla "(...) Spa" — di risultare, la maggior parte di essi, proprietari di aree oggetto di espropriazione/asservimento ed altri di ricevere un pregiudizio perché le torri da costruire sono comunque vicinissime alle proprie case, distando i pali della erigenda cen-trale eolica, in sede progettuale, da ogni loro abitazione, meno della minima distanza (500 mt.) imposte dalle Linee guida regionali.

Tanto premesso i predetti soggetti, con ricorso introduttivo, notificato l'8 aprile 2009 e ritualmente depositato, hanno impugnato, innanzi a questo Tribunale, l'atto di avviso di avvio del procedimento per l"apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o all'asservimento sugli immobili occorrenti alla costruzione e messa in esercizio del parco eolico costruito dalla "(...)" e per l'approvazione del relativo progetto, pubblicato all'Albo comunale dal 10 febbraio 2009 al 12 marzo 2009 e tutti gli atti annessi e connes-si: il progetto dell'opera, comprensivo del piano particellare grafico e descrittivo, gli atti interni della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, i verbali di quest'ultima, l'eventuale provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto da fonte eolica, se già intervenuto, il decreto dirigenziale n. 115 del 27 marzo 2008, recante il parere favorevole di compatibilità ambientale su conforme valutazione della commissione Via, oltre alle deliberazioni del consiglio comunale n. 9 del 9 agosto 2003, n. 10 del 15 giugno 2004 e n. 39 del 9 ottobre 2006 ed altre ancora prodromiche all'autorizzazione unica regionale ed, infine, la convenzione, se già stipulata, tra il Comune e la "(...) Spa".

A sostegno del gravame gli interessati hanno dedotto le seguenti censure:

1) Illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale del 9 agosto 2003 per violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria, assenza di adeguata motivazione. Violazione articolo 3 L. 241/1990;

2) Illegittimità delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 del 15 giugno 2004 del Consiglio comunale e n. 39 del 9 ottobre 2006 del Consiglio comunale per violazione articolo 12 Dlgs 387/2003 — Violazione del giusto procedimento — Incompetenza — Eccesso di potere per perplessità e falsità dei presupposti;

3) Violazione articoli 11 e 16 del Dpr 327/2001;

4) Violazione articolo 12 commi 3 e 4, del Dlgs 387/2003;

5) Violazione articolo 21-bis L. 241/1990 ed articolo 97 Costituzione — Violazione articolo 12 del Dpr 387/2003, Dpr 12 aprile 1996 e Dlgs 152/2006 — Violazione del giusto procedimento — Eccesso di potere per sviamento;

6) Violazione articolo 12 Dpr 387/1983 — Nullità — Violazione del giusto procedimento (articolo 97 Cost.);

7) Segue. Eccesso di potere per difetto di istruttoria/di motivazione e per contraddittorietà. Violazione L. 219/1981;

8) Incompetenza. Violazione dello Statuto Regione Campania: articoli 19, 20, e 31 L. 348/1971; articoli 27 e 54 deliberazione consiliare 8/L del 18 settembre 2004 ed articoli 26 e 50 nuovo testo approvato nel febbraio 2009;

9) Violazione articolo 12 Dlgs 387/2003; Violazione Linee guida ed indirizzi di cui all'allegato A, articolo 3, della deliberazione di Giunta regionale n. 6148 del 15 novembre 2001; Violazione delle Linee guida, per lo svolgimento del procedimento unico relativo alla istallazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, approvate con delibera di Giunta regionale n. 1955 del 30 novembre 2006 e delle deroghe e dei limiti ivi fissati allegato 1 — lettera f). Violazione Dgr 460/2004;

10) Segue: Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento; travisamento dei presupposti; contraddittorietà. Violazione deliberazione Giunta regionale n. 489 del 19 aprile 2006, pubblicata sul Burc n. 22 del 15 maggio 2006;

11) Violazione articolo 12 Dlgs 387/2003. Violazione Linee guida ed indirizzi di cui all'allegato A, articolo 3, della deliberazione di Giunta regionale n. 6148 del 15 novembre 2001; Violazione delle Linee guida, per lo svolgimento del procedimento unico relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, approvate con delibera di Giunta regionale n. 1955 del 30 novembre 2006 e delle deroghe e dei limiti ivi fissati (allegato 1 — lettera f). Incompetenza;

12) Segue: Violazione articolo 4 L. 36/2001 — Violazione Dpcm 8 luglio 2003; Dpcm 14 novembre 1997; Dpcm 28 settembre 1995; Dpcm 23 aprile 1992; Dma 381 del 10 settembre 1998 — Violazione Linee guida di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 6148 del 15 novembre 2001 e quella n. 1955 del 30 novembre 2006;

13) Violazione Dl 279/2000 conv. in L. 365/2000. Violazione Pai Piano per l'assetto idrogeologico. Violazione del parere dell'Autorità di bacino dei fiumi Frigno, Biferno, Minori, Saccione e Fortore del 26 luglio 2007 e dell'autorizzazione della Comunità montana del 5 settembre 2007;

14) Violazione articolo 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione — Violazione del Piano regolatore generale.

Preso atto che, con decreto dirigenziale n. 166 del 6 aprile 2009, pubblicato sul Burc n. 26 del 4 maggio 2009 la Regione Campania aveva autorizzata la "(...) Spa" alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica su terreni siti nel Comune di Foiano di Val Fortore, i ricorrenti, rilevato che con il suddetto progetto si sarebbe potuto operare una progettazione ed una eventuale espropriazione tale da garantire le fasce di rispetto imposte dalle Linee Guida e le distanze ivi fissate dalle civili e rurali abitazioni, con i motivi aggiunti notificati il 20 maggio 2009 e depositati il giorno 27 successivo, hanno impugnato il suddetto decreto deducendo le seguenti censure:

1) Idem sub 3) ricorso introduttivo;

2) Idem sub 4) ricorso introduttivo;

3) Violazione articoli 8, 9 e 13 Dpr 327/2001, stante l'omessa indicazione dei termini di inizio e di ultimazione dell'espropriazione, nonché l'indicazione dell'ammontare dell'indennizzo dovuto ai singoli proprietari;

4) Idem sub 5) ricorso introduttivo;

5) Idem sub 6) ricorso introduttivo;

6) Idem sub 8) ricorso introduttivo;

7) Idem sub 9) ricorso introduttivo;

8) Idem sub 10) ricorso introduttivo;

9) Idem sub 11) ricorso introduttivo;

10) Idem sub 12) ricorso introduttivo;

11) Idem sub 13) ricorso introduttivo amplius;

12) Idem sub 14) ricorso introduttivo.

Presa cognizione, attraverso le comunicazioni del 7-8 agosto 2009 che, con i decreti dirigenziali n. 116 del 7 luglio 2009 e n. 376 del 20 luglio 2009, la Regione Campania aveva approvato il progetto definitivo di un parco eolico nel Comune di Foiano di Val Fortore (BN) dichiarando la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera de quo, i ri-correnti, con motivi aggiunti notificati il 15-16 settembre 2009 e depositati il giorno 29 successivo, hanno impugnato (unitamente alle note di comunicazione) anche i predetti decreti deducendo le medesime censure già dedotte nei primi motivi aggiunti, oltre alla violazione degli articoli 11, 16 e 17 del Dpr 327/2001, come mod. dal Dlgs 302/2002 sotto un primo profilo che la comunicazione ex articolo 17 rubricato del mese di agosto 2009 sarebbe stata indirizzata solo ad alcuni (nello specifico, a (omissis)), e sotto un ulteriore profilo, che, pur rendendosi edotti (solo alcuni) dell'adozione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell'opera e comunicando il nominativo del responsabile del procedimento, si ometterebbe di notiziari gli interessati: 1) della facoltà di prendere visione di tutta la documentazione e 2) di fornire ogni utile elemento per determinare il valore dell'area ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio, in tal modo non risultando la comunicazione de qua idonea a produrre gli effetti propri.

Infine, a fronte del decreto dirigenziale n. 494 del 5 ottobre 2009 in epi-grafe con cui la Regione Campania aveva disposto l'espropriazione e l'asservimento delle fasce di terreno di loro proprietà, necessarie alla realizzazione, all'esercizio ed alla manutenzione del parco eolico, comunicando, altresì, ai sensi dell'articolo 23 del Dpr 327/2001, con note del 27 ottobre 2009 che il giorno 13 novembre 2009 si sarebbe proceduto alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso, i ricorrenti, con i motivi aggiunti notificati il 10 novembre 2009 e depositati lo stesso giorno, hanno impugnato anche i suddetti atti deducendone l'illegittimità (oltre che per invalidità derivata dai medesimi vizi già fatti valere con i precedenti motivi di gravame) del predetto decreto per le seguenti censure:

1) Incompetenza — Violazione della deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2004, n. 2329, nonché dell'articolo 6 del Dpr 327/2001.

2) Violazione dell'articolo 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione — Violazione articolo 22 Tu 327/2001.

Si sono costituiti, in relazione sia al ricorso introduttivo che ai motivi aggiunti, in giudizio la Regione Campania, il Comune di Forano di Val Fortore e la controinteressata "(...) Spa", tutti preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e, nel merito, sostenendone l'infondatezza, all'uopo analiticamente controdeducendo alle avverse censure.

L'istanza cautelare è stata accolta dalla Sezione con l'ordinanza in epigrafe.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2010 la causa è passata in decisione.

 

Diritto

1. Pregiudizialmente deve rilevarsi la piena legittimazione dei ricorrenti alla proposizione del ricorso.

Sul punto il Collegio è ben consapevole del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la legittimazione di una persona fisica ad impugnare atti di localizzazione di una discarica e, più in generale, di impianti che potrebbero rivelarsi dannosi per la salute umana, non discende dalla vicinanza dell'abitazione del ricorrente dalla discarica, ma è subordinata alla prova del danno che quest'ultimo riceve nella sua sfera giuridica dal fatto che la localizzazione dell'impianto riduce il valore del fondo situato nelle sue vicinanze nonostante le prescrizioni dettate dall'autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell'impianto a salvaguardia di chi vive nelle vicinanze (ex multis Tar Piemonte Torino, Sez. II 26 maggio 2008, n. 1217).

Tuttavia, proprio in virtù di un tale orientamento, nella fattispecie in esame — con affermazione contenuta nei motivi aggiunti e non contraddetta da controparti — i ricorrenti, anche se non abitano nella zona interessata dall'impianto eolico, dichiarano che i loro fabbricati, lungi dal rappresentare vecchi ruderi in stato di abbandono, sono destinati formalmente ad attività agricole con indirizzo produttivo improntato sull'allevamento zootecnico dei bovini sia da latte che da carne, sull'allevamento ovino e di riflesso sulle colture foraggiere e cerealicole indispensabili per l'allevamento del bestiame, risultano adibiti a depositi agricoli, nonché ad attività agrituristiche e vendita di beni di produzione propria (miele) e che — contrariamente a quanto ipotizzato dalle parti resistenti che riferiscono di "vecchi ruderi" — il solo fabbricato insistente sulle particelle 3 e 6 è in stato di degrado, mentre tutti gli altri sono in ottime condizioni.

Né, ad avviso del Collegio a privare i ricorrenti della legittimazione e dell'interesse ad interesse ad agire può valere le affermazioni delle parti resistenti secondo cui alcuni ricorrenti richiamerebbero la pro-prietà di immobili che, tuttavia, non risultano censiti (omissis).

Al riguardo i ricorrenti, nei secondi motivi aggiunti — richiamandosi alla consulenza tecnica di parte versata in giudizio — rilevano che i fabbricati di loro proprietà sono quasi tutti riportati in mappa, ad eccezione dei fabbricati ricadenti sulle p.lle 3 e 6 del foglio 11 e sulla p.lla n. 96, che comunque sono di antica costruzione e costeggiano le strade comunali "Foiano di Val Fortore — Baselice", la Foiano di Val Fortore — San Marco dei Cavoti" e la "Renzecoppe n. 3".

In tale situazione ed in mancanza di controdeduzioni circa la presenza in loco di attività economiche, appare ragionevole ipotizzare l'eventuale pregiudizio che potrebbe derivare alle attività economiche gestite dai ricorrenti dalla ubicazione in loco di un impianto eolico, con la conseguente loro legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti con i quali si è dato corso alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto de quo.

2. Ciò premesso, nel merito, il presente giudizio ha ad oggetto gli at-ti inerenti al procedimento unico, ai sensi dell'articolo 12 del Dpr 387/1983, per la installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (parco eolico) da ubicarsi nel territorio del Comune di Foiano di Val Fortore (BN), promosso su istanza della "(...) Spa", ivi compresa l'attivazione di sub-procedimenti di esproprio resisi necessari nei confronti di quei proprietari che non avevano acconsentito alla cessione bonaria dei beni di loro proprietà.

In particolare con il ricorso introduttivo sono stati cumulativamente impugnati l'atto di avviso di avvio del procedimento per l"apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o all'asservimento sugli immobili occorrenti alla costruzione e messa in esercizio del parco eolico costruito dalla "(...)" e per l'approvazione del relativo progetto, pubblicato all'Albo comunale dal 10 febbraio 2009 al 12 marzo 2009 e tutti gli atti annessi e connessi: il progetto dell'opera, comprensivo del piano particellare grafico e descrittivo, gli atti interni della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, i verbali di quest'ultima, l'eventuale provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto da fonte eolica, se già intervenuto, il decreto dirigenziale n. 115 del 27 marzo 2008, recante il parere favorevole di compatibilità ambientale su conforme valutazione della Commissione Via, oltre alle deliberazioni del Consiglio comunale n. 9 del 9 agosto 2003, n. 10 del 15 giugno 2004 e n. 39 del 9 ottobre 2006 ed altre ancora prodromiche all'autorizzazione unica regionale ed, infine, la convenzione, se già stipulata, tra il Comune e la "(...) Spa".

3. Pregiudizialmente il ricorso introduttivo è in parte inammissibile e, per la restante parte, improcedibile.

4. Sotto il primo profilo parte ricorrente ha ricompreso nell'oggetto della propria impugnativa anche la nota di comunicazione dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o all'asservimento sugli immobili occorrenti alla costruzione e messa in esercizio del parco de quo.

Tuttavia, per questa parte, il ricorso introduttivo è inammissibile, atteso che la nota in parola non reca alcuna manifestazione di volontà provvedimentale e non è, come tale, immediatamente lesiva dei suoi interessi, risultando, anzi, emanata in funzione di garanzia della sua partecipazione al procedimento amministrativo, consentendogli, alla stregua di quanto previsto nella normativa generale di cui agli articoli 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 di "formulare entro i 30 giorni successivi alla notificazione dell'atto le proprie osservazioni che verranno opportunamente valutate dall'Autorità espro-priante ai fini delle definitive determinazioni".

Trattasi dunque di atto avente natura meramente endoprocedimentale non ex se impugnabile in relazione al quale in giurisprudenza si afferma che: "La comunicazione di avvio del procedimento, al pari degli atti infraprocedimentali non idonei a suscitare un arresto o ad evocare uno sbocco con certezza negativo della procedura, non è atto autonomamente impugnabile in ragione della sua natura prepa-ratoria nell'ambito di un iter suscettibile di definizione non necessariamente sfavorevole nei riguardi dell'interessato"(CdS, Sez. VI, 19 ottobre 2004, n. 6775 e Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 7 ottobre 2005, n. 3770).

5. In relazione alla impugnativa degli ulteriori atti del procedimento unico, con particolare riferimento al provvedimento di autorizzazio-ne regionale ed agli atti interni ed ai relativi verbali della conferenza dei servizi, indetta ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 347/1983, all'esito della quale era stato adottato il suddetto provvedimento, nonché al decreto dirigenziale n. 115 del 27 marzo 2008, (recante il parere favorevole di compatibilità ambientale su conforme giudizio della Commissione Via), deve rilevarsi che le parti ricorrenti propongono la loro impugnativa o avverso atti di cui non ancora ne hanno contezza (come l'autorizzazione unica regionale, gravata "se già intervenuta"), ovvero l'impugnativa stessa (una volta avuta piena con-tezza dell'attività provvedimentale all'uopo esperita) viene pun-tualmente riproposta con i primi ed i successivi motivi aggiunti, peraltro deducendo le medesime censure già fatte valere con il ricorso introduttivo.

In tale situazione, concentrandosi l'interesse dei ricorrenti unica-mente sulla impugnativa contenuta nei motivi aggiunti, il ricorso introduttivo, per questa parte, non può che risultare improcedibile.

6. Restano, infine, le prime due censure inerenti alle impugnate deliberazioni del Consiglio comunale n. 9 del 9 agosto 2003, n. 10 del 15 giugno 2004 e n. 39 del 9 ottobre 2006, con la prima delle quali (espressamente qualificata quale atto di indirizzo e di programmazione), erano individuate le aree idonee ad ospitare la realizzazione dei nuovi impianti eolici (per tali dovendosi intendere, giusta la definizione contenute nelle Linee guida regionali approvate con delibera di Giunta municipale n. 1955 del 30 novembre 2006, "un sistema costituito dall'insieme dei dispositivi-aerogeneratori — atti a trasformare l'energia meccanica del vento in energia elettrica, incluse le opere civili e di connessione alla rete e comprensivo dell'intera area occu-pata dal sistema"), mentre con la seconda era stabilito di "concedere ospitalità" alla società "(...)Srl", con sede in Milano, per il potenziamento del parco eolico "già realizzato", mediante l'installazione di almeno dieci ulteriori aerogeneratori fissando anche le condizioni economiche per l'Ente e con la terza era approvato uno schema di convenzione con la suddetta società che aveva comunicato l'intenzione di installare un numero di turbine eoliche fra 5 e 17 di potenza compresa fra 8 MW e 40 MW.

Per questa parte il ricorso introduttivo è inammissibile.

Secondo quanto suggerito dalle Linee guida approvate con delibera della Giunta regionale Campania n. 1955 del 30 novembre 2006, in vigore fino alla data del 7 aprile 2009 di entrata a regime delle nuove Linee guida approvate con delibera giuntale n. 500 del 20 marzo 2009, con siffatte delibere si è inteso garantire il "coinvolgimento delle realtà locali sin dalla prime fasi della pianificazione del progetto, la comunicazione con le medesime realtà e le iniziative opportune per assicurare i maggiori benefici possibili per le comunità stesse"; inoltre la definizione di intese fra Enti territoriali e soggetti proponenti im-pianti eolici, non solo non è controindicata dalle suddette Linee guida, ma, anzi viene ordinariamente prevista al punto 3 del paragrafo recante "Criteri di carattere generale", laddove si enfatizza la positività di un adeguato coinvolgimento, sin dalla fase iniziale di progettazione degli interventi, della parte pubblica, sia in funzione della ottimale allocazione degli impianti eolici, sia al dichiarato scopo di consentire la massimizzazione dei benefici derivanti alle comunità locali dalla realizzazione degli insediamenti.

Tale attività di cooperazione (articolo 4, punto 3, lettera e) delle Linee guida) deve concretizzarsi nella "adozione di misure di compensazione di criticità ambientali territoriali assunte anche a seguito di accordi fra il proprietario e l'Ente locale interessato dall'intervento".

Pertanto, essendosi in buona sostanza il Comune, limitato a prefigurare il modo con cui avrebbe successivamente esercitato le proprie competenze in seno al procedimento di autorizzazione, i provvedimenti in parola devono ricondursi nell'ambito dell'attività meramente programmatica e di indirizzo in funzione della conformazione del territorio comunale, e pur avendo indubbiamente influito sul processo volitivo che ha condotto il Comune di Foiano di Val Fortore a rendere il proprio atto di assenso alla realizzazione dell'impianto eolico sul proprio territorio, in sede di conferenza dei servizi del 13 novembre 2008, alcun rilievo devono avere avuto in relazione al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica in favore della "(...) Spa" da parte della Regione Campania, avendo, quest'ultima dato rilievo unicamente all'assenso predetto, essendo i contenuti dispositivi dei precedenti deliberati consiliari rimasti totalmente e senza residui assorbiti in quello del provvedimento regionale con cui, in sede di rilascio dell'autorizzazione unica, è stato definitivamente decisa la localizzazione del parco eolico.

7. Ciò premesso e per una più agevole disamina dei motivi aggiunti è opportuno richiamare senz'altro la normativa di riferimento e procedere ad una breve ricostruzione fattuale della vicenda anche alla luce di quanto argomentato nelle memorie difensive dai resistenti Comune e Regione e dalla Società controinteressata.

8. In punto di diritto rileva l'articolo 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n 387 che, all'articolo 12 ("Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative") prevede che:

"1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, nonché le opere e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività ed i controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattazione definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento dalla domanda di autorizzazione (...).

L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. (In caso rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a cari9co del soggetto esercente e a seguito della dismissione dell'impianto, o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecu-zione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente comma, non può comunque essere superiore a 180 giorni (...)".

Ne deriva che, in base ai principi posti dall'articolo 12 commi 3 e 4 Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede un'autorizzazione unica, a seguito di un procedimento al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi; in tal modo, le determinazioni delle amministrazioni interessate, devono essere espresse solo in quella sede, così da assicurare l'unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l'autorizzazione unica finale (Cfr: Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 9 settembre 2009, n. 1478).

9. In punto di fatto la complessa procedura finalizza alla realizzazione del "parco eolico", prende le mosse dal progetto definitivo presentato dalla "(...) Spa" proponente in data 30 aprile 2007, a seguito dell'accorpamento delle due richieste iniziali separate, in un unico progetto della potenza complessiva di 28,10 MW, sul quale in data 6 giugno 2007 aveva attivata la fase di valutazione di impatto ambientale, poi conclusasi con il decreto assessorile n. 115 del 2007 che aveva espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, prescrivendo, tuttavia, una serie di misure di mitigazione (utilizzo solo di aerogeneratori di media taglia, impiego di torri tubolari anziché tralicci, ricorso a vernici antiriflettenti).

Successivamente alla conclusione della fase di valutazione di impatto ambientale, in data 30 novembre 2005 "(...) Spa" aveva presentato formale istanza di autorizzazione unica alla Regione per l'attivazione della procedura di autorizzazione unica ex articolo 12 Dlgs 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, con specifiche tecniche come da progetti di massima allegati, ed il procedimento autorizzatorio era passato alla fase propriamente decisoria, nell'ambito della quale, snodo principale della procedura de qua era stata la conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 13 novembre 2008 in seno alla quale, da un lato, erano stati formalmente recepiti numerosi pareri scritti di portata favorevole e, dall'altro, acquisite le valutazioni, parimenti favorevoli, dei rappresentanti delle ammini-strazioni fisicamente presenti alla riunione (Servizio 03 della Regione Campania Comune di Foiano Genio Civile, Arpa).

Tuttavia, prima di pervenire all'atto conclusivo del procedimento, si rendeva necessario per la Società controinteressata attivare un sub-procedimento espropriativo, stante l'indisponibilità di alcuni proprietari coinvolti dall'iniziativa alla cessione consensuale della titolarità dei cespiti da occupare.

In proposito, come relazionato dal Dirigente dell'Area generale di coordinamento sviluppo economico — Settore regolazione dei mercati della Regione Campania, quest'ultimo Settore, acquisiti i pareri necessari, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, con decreto dirigenziale n. 116 del 6 aprile 2009 — successivamente integrato con decreto n. 376 del 20 luglio 2009, su richiesta di rettifica da parte della "(...) Spa", al fine di apporre il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'impianto e dalle opere connesse — rilasciava l'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto eolico della potenza di 18 MW, nel Comune di Foiano di Val Fortore.

Successivamente la Società proponente con nota del 28 luglio 2008 chiedeva l'attivazione della procedura di esproprio e di occupazione d'urgenza, con le modalità previste dall'articolo 22 del Dpr n. 327 del 2001.

10. Ciò precisato, nella prima censura dei primi motivi aggiunti — con i quali è stato impugnato il decreto dirigenziale n. 116 del 6 aprile 2009 pubblicato sul Burc n. 26 del 4 maggio 2009 di autorizzazione all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica — i ricorrenti deducono la violazione degli articoli 11 e 16 del Dpr 327/2001, atteso che la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio sarebbe avvenuta mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale dal 10 febbraio 2009 al 12 marzo 2009, mentre, risultando il numero degli espropriandi non affatto superiore a 50 sarebbe stata necessaria una comunicazione individuale.

In contrario deve rilevarsi che, dal piano particellare, presentato dal proponente e prodotto in giudizio, si evince che: "i destinatari o proprietari degli immobili oggetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sono superiori a 50", e, precisamente, il numero risulta addirittura superiore a 100.

Pertanto, giusta quanto previsto per una tale evenienza dal comma 2 dell'articolo 11 e comma 5 dell'articolo 16 Dpr 327/2001, l'amministrazione regionale procedente attendeva a dare pubblicità legale con le note del 26 e del 30 gennaio 2009; in particolare l'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio era stato pubblicato sul quotidiano "Il Mattino" di Napoli e sul Burc in data 9 febbraio 2009 e, successivamente, con note del 2 mazro 2009, ne richiedeva al Comune di Forano di Val Fortore la pubblicazione sul proprio Albo pretorio.

11. Nella seconda censura i ricorrenti deducono la violazione dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Dlgs 387/2005, atteso che, fissando la norma il termine massimo per la conclusione del procedi-mento unico di autorizzazione, in 180 giorni e risultando l'istanza della (...) risalente al 2005 sarebbe evidente lo sforamento del termine massimo non potendosi far coincidere l'inizio del procedi-mento con la convocazione della Conferenza di servizi né ammetter-si sospensioni in violazione della norma di legge (e non è un caso che, comunque, il terzo comma dello stesso articolo prevede che la conferenza di servizi "(...) è convocata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione (...)"), mentre nella fattispecie sarebbero trascorsi ben due anni.

In contrario, pur ad ammettere la natura perentoria del termine di 180 giorni previsto dall'articolo 12, comma 4, ultimo periodo, Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, per la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione di im-pianti di energia eolica e decorrente dalla data della presentazione della relativa domanda (Cfr: Tar Basilicata, 5 marzo 2007, n. 144), decisivo è il rilievo che il termine in questione è stato fissato dal legislatore nell'esclusivo interesse del richiedente l'autorizzazione (nella specie "(...)"), sicché è solo questi che può pretenderne il rispetto e lamentarsi del suo mancato rispetto, mentre analogo interesse non ha il soggetto espropriando.

12. Nella terza censura è dedotta la violazione degli articoli 8, 9 e 13 Dpr 327/2001, stante l'omessa indicazione dei termini di inizio e di ultimazione dell'espropriazione.

In contrario deve rilevarsi che nel provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'opera non è più necessario indicare espressamente i termini di avvio e di conclusione delle procedure espropriative giacché, mentre il primo è stato ormai soppresso definitivamente dal comma 3 dell'articolo 13 del Dpr 327/2001, qualora non fosse stato fissato il secondo, si applica (ai sensi del successivo comma 4) il termine suppletivo legale di 5 anni.

13. Nella quarta censura i ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 21-bis L. n. 241 del 1990, dell'articolo 12 del Dpr 387/2003, del Dpr 12 aprile 1996 e del Dlgs 152/2006, per violazione del giusto procedimento, a presidio della tutela sostanziale dell'effettività del rapporto fra pubblici poteri, stante la mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi del Comune di Baselice, stante che alcuni aerogeneratori dovrebbero essere eretti al confine tra il predetto Comune e quello di Foiano.

Anche tale censura è priva di pregio.

Il riferimento alle "Amministrazioni interessate", contenuto nell'inciso del primo periodo del comma 4 dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, riguarda testualmente la partecipazione al procedimento autorizzatorio nel suo complesso (al quale potranno prendere parte, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 241 del 1990, tutte le amministrazioni cui sia riconoscibile un interesse anche di mero fatto rispetto al progetto della cui approvazione si tratta), non alla conferenza dei servizi decisoria convocata per l'assunzione della determinazione finale ed, in relazione alla quale, l'individuazione delle Autorità chiamate ad esprimere la loro decisione rimane regolato dalla disposizione di cui all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 che circoscrive la legittimazione alla conferenza decisoria alle sole amministrazioni cui spetti per legge esprimere, sull'oggetto del procedimento, "intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati".

È però da escludere che nella categoria delle amministrazioni legittimate a partecipare alla conferenza di servizio potesse rientrare il Comune di Baselice, il cui territorio — come gli stessi ricorrenti riconoscono — non è direttamente toccato dalla realizzazione dell'impianto ed all'assenso del quale nessuna norma subordina l'autorizzabilità del progetto (la qualità di Comune confinante, di sicuro, non è di per sé, fattore che sia idoneo a conferire allo stesso at-tribuzioni autorizzative non contemplate dall'ordinamento).

Quanto appena rilevato non esclude che, qualora il Comune di Baselice si fosse ritenuto astrattamente portatore di problematiche particolari meritevoli di essere prese in considerazione, sarebbe stato legittimato ad intervenire nel procedimento nelle forme e nei modi di cui all'articolo 9 della legge n. 241 del 1990, presentando all'amministrazione documenti e memorie scritte rappresentative del proprio punto di vista.

14. Nella quanta censura è dedotta la violazione dell'articolo 12 del Dpr 387/2003 e della legge n. 219 del 1981, oltre all'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere l'amministrazione regionale nel provvedimento autorizzatorio, dato ragione, anche sotto il profilo urbanistico, della convenienza e delle esigenze prevalenti rispetto a quelle dei privati coinvolti, esternando i motivi della scelta anche rispetto alle aspettative dei privati.

L'argomento non è condivisibile, atteso che, nel caso di specie, non era affatto necessario indicare specificamente nell'atto di autorizzazione le ragioni in forza delle quali l'amministrazione procedente aveva ritenuto prevalenti gli interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell'impianto rispetto a quelli privati che ora vengono opposti come antagonisti

Infatti ogni considerazione su un presunto ordine gerarchico fra interessi pubblici e privati resta preclusa allorquando — come nel caso di specie — i rapporti fra queste due categorie di interessi vengano disciplinati direttamente dalla legge nel senso di considerare assolutamente prevalente l'interesse pubblico allo sfruttamento delle fonti di energia alternativa e rinnovabile rispetto agli interessi meramente dominicali dei soggetti proprietari delle aree ove dovrà essere ubicato l'impianto; non a caso, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, l'approvazione del progetto ed il conseguente rilascio dell'autorizzazione unica implicano la dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

Ovviamente il preminente interesse pubblico alla realizzazione di impianti di tale portata, secondo la logica di uno sviluppo sostenibi-le, trova il necessario controaltare nell'adeguata ponderazione delle implicazioni che il progetto in corso di approvazione può avere nei confronti di una serie di interessi pubblici puntualmente indicati della norma (ambientali, paesaggistici ed urbanistici, ecc.).

Tuttavia l'unica sede in cui tale valutazione viene effettuata è quella della conferenza di servizi e, nel caso di specie, come risulta dall'acquisizione degli atti di assenso reso da tutte le amministrazione intervenute nella predetta conferenza, l'istruttoria è stata espletata in maniera approfondita ed esauriente attraverso la ponderazione di tutti gli interessi, pubblici e privati coinvolti ed i diritti dominicali degli espropriandi potranno trovare adeguato ristoro nella corresponsione di adeguato indennizzo.

Quanto alla posizione di (omissis), essa non è diversa da quella degli altri soggetti espropriandi per i quali il diritto reale di proprietà si risolve nel diritto di credito ad un "serio e congruo indennizzo", con la precisazione che, in occasione della quantificazione dell'indennità da corrispondergli, si dovrà tener conto anche dell'eventuale contributo ex lege n. 219 del 1981 conseguito in relazione all'immobile di sua proprietà interessato dalla procedura ablatoria.

15. Nella sesta censura i ricorrenti lamentano l'incompetenza della Giunta regionale ad approvare, prima con la delibera n. 6148/2001 e dopo, con le delibere n. 460/2004 e n. 1955/2006, le procedure e gli indirizzi programmatici per l'installazione di impianti eolici (c.d. Linee guida), atteso che, trattandosi di attività regolamentare e di pianificazione, essi rientrerebbero, per Statuto, nella competenza del Consiglio regionale.

In contrario deve rilevarsi che le delibere regionali su riferite non hanno valore regolamentare, ma si limitano ad esprimere generici indirizzi programmatici e di massima, per orientare, in funzione di mera previsione di intenti, la futura azione provvedimentale degli uffici competenti con la conseguenza che non sussiste alcuna riserva di competenza regolamentare del Consiglio per la loro adozione.

Inoltre la disciplina procedimentale dettata dall'articolo 12 del Dlgs 387/2003 è autoapplicativa, nel senso che alla stessa devono immediatamente uniformarsi le Regioni, a prescindere della eventuale adozione da parte loro di atti normativi di attuazione o di "Linee guida".

16. Nella settima censura è dedotta ancora una volta la violazione dell'articolo 12 Dlgs 387/2003 e la Violazione delle Linee Guida ed indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 6148 del 15 novembre 2001, nonché di quelle approvate con altra delibera di Giunta regionale n. 1955 del 30 novembre 2006, atteso che la Regione Campania avrebbe avviato il procedimento volto all'autorizzazione alla costruzione del parco eolico su particelle di proprietà dei ricorrenti prescindendo totalmente dai limiti vigenti in tema di distanze tra pali eolici e civili abitazioni.

Come si evince con chiarezza dall'articolo 6 della Linee guida del 2006, il rispetto dei criteri di localizzazione stabiliti dall'allegato I non è condizione per l'autorizzabilità del progetto, bensì solo per assegnare allo stesso un ordine di priorità nell'esame delle relative domande, alla stregua di quanto previsto dal successivo articolo 10 ("Ordine di esame delle richieste di autorizzazione", secondo il quale: "(...) 5. Le domande proposte nel rispetto di cui agli allegati I e II alle presenti Linee Guida hanno priorità di valutazione e sono sottoposte ad una procedura semplificata che prevede l'indizione della conferenza con la diretta acquisizione dei pareri da parte delle amministrazioni interessate.

6. Le domande di autorizzazione che non rispettano i criteri di cui agi allegati I e II sono collocate in un elenco separato che comunque rispetta la temporalità del protocollo regionale. Per tali istanze è prevista l'indizione e la convocazione di una prima riunione della conferenza di servizi istruttoria, seguita, dopo l'inoltro delle eventuali integrazioni progettuali, da una riunione decisoria".

Pertanto non è possibile ricondurre alla non conformità dell'impianto della Società a tali criteri una qualche conseguenza sul piano della legittimità dell'autorizzazione finale, posto che il progetto della controinteressata non ha inteso beneficiare, ed, in concreto non ha beneficiato, del titolo preferenziale in questione.

16. Nella ottava censura è dedotta la violazione del giusto procedimento, violazione della delibera di Giunta regionale n. 489 del 19 aprile 2006 (oltre all'eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti e contraddittorietà), atteso che, nel ratificare il protocollo di intesa fra la Regione Campania e la Provincia di Benevento per la promozione e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, la predetta delibera avrebbe stabilito che, per non compromettere l'attuabilità delle Linee guida in itinere, tutti i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni per nuovi interventi di produzione di energia eolica nella Provincia di Benevento, ivi comprese le procedure di conferenze di servizi in corso, sarebbero restate sospese.

La censura ha poco pregio atteso che la conferenza di servizi, nella quale sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa del-la proponente da parte delle amministrazioni intervenute si è tenuta in data 13 novembre 2008, ed in base ad essa, in data 6 aprile 2009, è stato emanato il decreto dirigenziale di autorizzazione unica, allorquando, cioè, le Linee guide erano già state approvate con la delibera di Giunta regionale n. 1955 del 30 novembre 2006.

Ne deriva che non è risultata in alcun modo compromessa l'attuabilità delle Linee guida ma delle stesse se ne è tenuto adeguato conto.

17. Nella nona censura è dedotta la violazione articolo 12 Dlgs 387/2003, la violazione delle Linee guida ed indirizzi di cui all'allegato A, articolo 3, della deliberazione di Giunta regionale n. 6148 del 15 novembre 2001 ed, infine, la violazione della Linee guida approvate con delibera di Giunta regionale n. 1955 del 30 novembre 2006 e delle deroghe e dei limiti ivi fissati (allegato I — lettera f), atteso che, con la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 23 aprile 2007 il Comune di Foiano avrebbe deliberato di concedere alla Società "(...) Spa" il nulla osta all'installazione di n. 2 aerogeneratori nel Comune di Baselice ad una distanza dalle strade comunali e dal confine con il Comune di Foiano inferiore a quella prevista dalle Linee regionali a condizione di reciprocità, ossia con una duplice violazione perché anche il Comune di Baselice avrebbe acconsentito alla installazione nel territorio di Foiano ad una distanza non regolare rispetto al confine ed alle strade esistenti.

La censura è infondata atteso che, come sopra rilevato, alle stregua della nuove Linee Guida approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 1955/2006, non sussiste alcun limite distanziale tra gli impianti in parola e loro singole componenti e le strade comunali da rispettare quale condizione di legittimità dell'autorizzazione unica.

18. Nella decima censura è dedotta la violazione articolo 4 L. 36/2001; Violazione Dpcm 8 luglio 2003; Dpcm 14 novembre 1997; Dpcm 28 settembre 1995; Dpcm 23 aprile 1992; Dma n. 381 del 10 settembre 1998 — Violazione Linee guida di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 6148 del 15 novembre 2001 e quella n. 1955 del 30 novembre 2006.

Al riguardo i ricorrenti lamentano — con il conforto della consulenza tecnica da loro prodotta — che, non risultando gli aerogeneratori ubicati correttamente, essi provocherebbero una situazione di disagio e di pericolo per la salute pubblica delle persone abitanti nei dintorni: danno per il riverbero ed il riflesso che gli aerogeneratori provocherebbero con il loro movimento, per il gioco di ombre che il moto di rotazione delle pale produrrebbe quando si interponessero fra il sole e l'abitazione ed, infine, per il rumore prodotto.

La censura è inammissibile, in quanto formulata senza investire alcun vizio di legittimità dell'impugnata autorizzazione, ed anche infondata in quanto attinente al c.d. merito tecnico delle scelte progettuali sindacabili sono in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza.

Secondo la giurisprudenza, ai fini della realizzazione di impianti elettrici (ma le considerazioni sono estensibili anche agli impianti di energia eolica), l'amministrazione non ha l'obbligo di esplicitare negli atti del procedimento tutte le scelte e le alternative possibili individuate in sede di localizzazione delle aree espropriande, per cui la maggiore idoneità di un progetto di elettrodotto, rispetto alla soluzione prescelta dall'Enel, non può formare oggetto di censure in sede di giudizio di legittimità, configurando tale scelta esercizio di potestà tecnico-amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo in ipotesi di manifesta irrazionalità, con l'ulteriore conseguenza che le osservazioni di stampo squisitamente tecnico articolate dalla parte in merito alla congruità della dislocazione del tracciato (od anche, come nella specie, degli aerogeneratori) sono da ritenere prive di cittadinanza processuale, se non intese come conducenti alla presa d'atto dell'assoluta irrazionalità del progetto (Cfr: Tar Salerno, sez. I, 5 aprile 2006, n. 372).

Ipotesi, questa, che non sembra pertinente al caso di specie, se è ve-ro che nell'impugnata autorizzazione unica si dà atto che: "Il Settore regionale tutela dell'ambiente ha trasmesso, con nota acquisita agli atti in data 27 novembre 2008 copia del decreto assessoriale di compatibilità ambientale n. 115/2008" e che: "L'Arpac, con nota del 25 gennaio 2008, acquisita agli atti regionali in data 28 gennaio 2008, prot. n. 0997665, ha espresso parere positivo per l'acustica ambientale ed i campi elettromagnetici con prescrizioni".

In buona sostanza i ricorrenti, pur dichiarando di non avere certezza assoluta sulle caratteristiche tipologiche delle torri eoliche da realizzare, paventando eventuali futuri pregiudizi per la salute, invocano una modifica del progetto tecnico.

Sennonché, dall'allegazione di provvedimenti di vari Tribunali civili versati in atti, i medesimi ricorrenti dimostrano di essere ben consapevoli che, vertendosi in tema di diritto soggettivo incomprimibile, quale il diritto alla salute, una tutela piena ed esaustiva per le eventuali conseguenze dannose prodotte da aerogeneratori installati e funzionanti nelle adiacenze delle rispettive abitazioni, può essere ottenuta unicamente dal giudice ordinario, specie con richiesta di provvedimenti cautelari d'urgenza.

19. Nella undicesima censura è dedotta la violazione del Dl 279/2000, conv. in L. 365/2000, la violazione del parere dell'Autorità di bacino dei fiumi Frigno, Minori, Saccione e Fortore del 26 luglio 2007 e dell'autorizzazione della Comunità montana del 5 settembre 2007, oltre all'eccesso di potere per sviamento contraddittorietà, illogicità.

La censura è interamente fondata su un parere preliminare reso all'inizio dell'istruttoria dall'Autorità di bacino, nel quale sarebbero state espresse alcune riserve (comunque non insuperabili) sul progetto approvato.

Nell'ulteriore sviluppo dell'istruttoria, tuttavia, a tutti i dubbi manifestati dall'Autorità di bacino la società "(...) Spa" risulta avere fornito congrua e dettagliata risposta, al punto che, in seno alla conferenza di servizi del 13 novembre 2008, il rappresentante del Genio civile ha dichiarato a verbale che il fattore sicurezza è superiore a 1.3 e che — a differenza di quanto ritenuto in un primo momento — solo l'aerogeneratore n. 17 è destinato a sorgere al limite di un'area perimetrata come "a rischio moderata" (nessuna pala sarà quindi installata all'interno o in prossimità di aree classificate "a rischio elevato") e che, in considerazione delle buone caratteristiche fisico-meccanico dei terreni, si può ritenere che il comprensorio sul quale è previsto l'intervento eolico sia stabile".

Ne deriva che non solo i timori paventati dalle parti nei fatti non sussistono, ma per di più, gli aspetti tecnici riguardanti il profilo idrogeologico dell'intervento sono stati approfonditamente investigati dall'Autorità preposta, atteso che — come riferito nell'impugnato decreto dirigenziale n. 116/2009 — "l'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno-Biferno e Minori-Saccione e Fortore, con nota del 26 luglio 2007, acquisita agli atti della conferenza, ha dato parere favorevole con prescrizioni".

20. Nella dodicesima censura è dedotta la violazione articolo 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione e violazione del Piano regolatore generale, atteso che, alla stregua delle previsioni di quest'ultimo, la zona in cui ricadrebbe l'area di proprietà dei ricorrenti avrebbe destinazione agricola e, come tale, inidonea ad ospitare l'impianto eolico, e prevederebbe la possibilità di innalzare corpi edilizi non superiori a 7,50 metri di altezza.

L'argomento è privo di pregio, in quanto, come riconosciuto dai medesimi ricorrenti, l'articolo 12 del Dlgs 387/2003, al comma 7, prevede che "Gli impianti di produzione di energia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici".

Secondo la giurisprudenza: "In base all'articolo 12 n. 7 Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (quali i generatori eolici) possono legittimamente essere ubicati anche in zone classificate agricole dallo strumento urbanistico vigente nel Comune" (Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, 20 giugno 2009, n. 466); ed, ancora: "Nell'esercizio della propri discrezionalità in materia di governo del territorio i Comuni possono certamente prevedere aree specificamente destinate ad impianti eolici mentre in mancanza di una simile previsione conformativa detti impianti possono essere localizzati, senza distinzioni (al-meno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica), in tutte le zone agricole" (Tar Umbria, Perugia, 15 giugno 2007, n. 518).

Ne consegue che l'autorizzazione unica produce, tra gli altri, anche l'effetto di variante urbanistica automatica, con possibilità di derogare anche ad eventuali limiti in tema di altezza previsti dallo strumento urbanistico generale.

21. I secondi motivi aggiunti sono in parte inammissibili e, per la restante, parte infondati.

22. Relativamente alla comunicazione dell'approvazione del progetto definitivo i ricorrenti lamentano che esso sia stato indirizzata solo ad alcune delle ditte espropriande.

Ebbene nel decreto di esproprio n. 494 del 5 ottobre 2009, la Regione Campania dà espressamente atto "che per i proprietari i cui indirizzi sono risultati irreperibili ed ai quali non è stato possibile inviare la comunicazione personale, si è proceduto ai sensi dell'articolo 16, commi 7 ed 8 del Dpr 327/2001, come modificato".

Effettivamente l'articolo 17 del Dpr 327/2001 richiede che al pro-prietario sia comunicata la data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo, tuttavia, laddove tale comunicazione risultasse impossibile per l'irreperibilità del destinatario, si procede applicando, per analogia, le norme che nella stessa legge di-sciplinano la notifica dell'avvio del procedimento espropriativo.

Tali norme si rinvengono negli articoli 7 ed 8 del Dpr 327/2001 rubricato "Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo".

In particolare il comma 7 chiarisce che, "qualora la comunicazione non abbia luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere egualmente approvato"; il successivo comma 8 dispone altresì che, a seguito del decesso del proprietario iscritto nei registri catastali, laddove non risulti il nominativo del nuovo proprietario, la comunicazione di che trattasi è sostituita da apposito avviso affisso all'Albo pretorio comunale e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

Nella fattispecie le descritte formalità sono state puntualmente osservate dall'autorità espropriante, donde l'infondatezza delle avverse censure.

Con le previsioni normative di cui ai commi 7 ed 8 dell'articolo 16 il legislatore si è, evidentemente, preoccupato di evitare la paralisi nell'esecuzione di opere pubbliche in dipendenza delle difficoltà di identificare i destinatari del provvedimento espropriativo onde garantire la prosecuzione dell'intervento anche nei casi in cui i proprietari risultino irreperibili o deceduti.

D'altra parte, il fatto stesso che la procedura sia destinata ad un numero elevato di soggetti, autorizza l'amministrazione espropriante a ricorrere alle forme alternative alla comunicazione personale previste dalla legge.

E dunque il principio generale è che, laddove sussista un pericolo concreto di pregiudizio all'interesse pubblico, quando per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il procedimento deve egualmente svolgersi indipendentemente da detta comunicazione personale.

Di recente si è affermato in giurisprudenza che: "È legittimo il procedimento di espropriazione per p.u. il cui avviso di inizio del procedimento sia stato effettuato ai sensi degli articoli 11, commi 2 e 16, commi 4 e 5 del Dpr 327/2001 (e, cioè, mediante pubblico avviso d affiggere all'Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo) nel caso in cui il numero dei soggetti espropriandi sia superiore a 50 (Consiglio di Stato, Sez. III, parere 12 novembre 2009, n. 6602).

Sotto altro profilo e con riguardo alla difficoltà di reperire i destinatari delle comunicazioni, la giurisprudenza amministrativa è poi concorde nell'attribuire rilevanza alle risultanze dei certificati catastali, senza che l'amministrazione espropriante "sia tenuta ad alcuna indagine ulteriore finalizzata ad accertare l'identità di coloro che sono effettivamente proprietari dovendosi limitare a prendere in considerazione quanto viene indicato nei registri catastali (...). E ciò perché è pur sempre onere del privato interessato curare l'esatta corrispondenza delle risultanze catastali alla reale situazione giuridica del bene oggetto della procedura ablatoria, senza che eventuali sue negligenze possano andare comunque a discapito del buon andamento dell'azione amministrativa a tutela della quale ben può dirsi anche posto il principio della certezza dell'azione amministrativa" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 novembre 2006, n. 7014).

In definitiva la necessità di provvedere celermente mal si concilierebbe con le lunghe, complesse indagini che si rendessero necessarie in presenza dell'irreperibilità dei proprietari, per cui opportunamente la disciplina legislativa appresta soluzioni alternative in materia di esecuzione delle comunicazioni.

Nella fattispecie, il procedimento seguito dalla Regione appare logico e legittimo, stante il consistente numero dei proprietari iscritti negli atti catastali e considerate le difficoltà insorte ai fini dell'individuazione degli indirizzi personali di ciascuno di essi (Cfr: Tar Toscana, Sez. I, 27 giugno 2002, n. 1343).

23. Con la seconda censura i ricorrenti, pur avendo ricevuto regolarmente l'avviso di avvio del procedimento, e, da ultimo, quello relativo all'approvazione del progetto, ne lamentano l'incompletezza.

La censura è pretestuosa atteso che essi, hanno avuto modo di avvalersi senz'altro delle garanzie di partecipazione al procedimento.

Pertanto deve ritenersi che, al di là delle interpretazioni ispirate ad uno stretto formalismo, lo scopo delle garanzie procedimentali che è quello di permettere un effettivo confronto fra l'amministrazione ed i soggetti interessati anteriormente all'adozione di un provvedimento (Tar Lombardia, Brescia 13 febbraio 2009, n. 260), nel caso di specie, è stato pienamente raggiunto.

Infatti è pur vero che i ricorrenti si dolgono dell'incompletezza della comunicazione, ma non dimostrano in alcun modo quale vulnus ne è derivato per le loro garanzie partecipative stante la mancanza di una effettiva volontà di fornire elementi di conoscenza e giudizio tali da conformare diversamente le scelte dell'amministrazione (Cosniglio di Stato, Sez. VI, 22 aprile 2008 n. 1844).

24. In relazione agli ultimi motivi aggiunti con i quali è stato impugnato il decreto di esproprio n. 494 del 2009, i ricorrenti sostengono, nella prima censura che tale decreto sarebbe illegittimo in quanto adottato da un "Ufficio" al quale il potere espropriativo sarebbe stato "delegato" dall'organo cui il potere stesso sarebbe spettato.

La censura è infondata.

Per quanto riguarda l'attribuzione interna delle competenze in materia espropriativa il Dpr 327/2001 (articolo 6, comma 2, Dpr327/2001) ha previsto che l'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità per gli adempimenti e l'emanazione di tutti gli atti relativi al procedimento espropriativo, a sua scelta può avvalersi di due alternative: istituire un ufficio apposito ovvero avvalersi di uffici già esistenti.

Nel caso di specie, la Regione Campania ha regolato la materia con la delibera n. 2329 del 2004 — ben nota ai ricorrenti, che infatti la citano nei terzi motivi aggiunti, allegandola agli stessi e, peraltro, non impugnata — che, nell'evidente ed apprezzabile intento di evitare una "dispersione" delle competenze in una materia delicata, quale quella della realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte alternativa e rinnovabile, ha concentrato tutte le competenze strumentali all'attuazione dei relativi progetti nell'ambito del medesimo ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione unica ex articolo 12 Dpr 387/1983, dettando sul punto un regime improntato ad una certa flessibilità.

Infatti con tale delibera i poteri dell'Ufficio per le espropriazioni ex articolo 6, comma 2, del Dpr 327/2001, così come modificato dal Dlgs 302/2002, così come ivi elencati, sono stati attribuiti all'Agc LL.PP. Settore 02 comitato tecnico regionale (Ctr) dell'Area generale di coordinamento lavori pubblici, non senza, però, contestualmente prevedere alcune eccezioni, giustificate da evidenti ragioni di funzionalità dell'azione amministrativa (eccezioni, vale la pena sottolinearlo immediatamente, legittimate proprio dalle alternative espressamente contemplate dal comma 2 dell'articolo 6 del Dpr 327/2001): per un verso, si è deciso di conservare in capo all'Area generale di coordinamento trasporti e viabilità i poteri relativi ai procedimenti ablatori per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità in materia di trasporti di competenza della predetta Area, fatta eccezione per le stime e le determinazioni della indennità che rientrano, quindi, con facoltà di delega, nelle competenze del Settore Ctr.

Inoltre è stata espressamente previsto che il dirigente del Settore Ctr possa "delegare in tutto o in parte ad altri Settori regionali o a soggetti previsti dalle norme legislative l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo".

Come si evince dall'impugnato decreto di esproprio n. 494 del 5 ottobre 2009 il dirigente del Settore Ctr ha esercitato proprio la facoltà da ultimo menzionata, avendo, con decreto dirigenziale del Settore Ctr n. 1226 del 10 giugno 2009, delegato al Settore 04 dell'Area generale di coordinamento sviluppo economico (competente, fra le altre cose, per il rilascio delle autorizzazioni uniche di cui all'articolo 12 del Dlgs 387/2003) l'esercizio delle funzioni ablatorie finalizzate all'appropriazione dei beni necessari per la costruzione degli impianti ed, in forza della delega ricevuta, l'impugnato decreto è stato adottato dal settore 04 in questione.

Né può sostenersi, come vorrebbero i ricorrenti, che la suddetta delega sia a sua volta illegittima, in quanto la delega interorganica risulta ineccepibile in quanto essa consegue ad una delle due possibilità organizzative ammesse dal comma 2 dell'articolo 6 del Dpr 327/2001( e sarebbe ben strano che la norma nel consentire la delega di poteri espropriativi a soggetti privati, e quindi estranei all'apparato amministrazione, non la consentisse, invece, nell'ambito di uffici della medesima amministrazione.

25. Nel secondo motivo degli ultimi motivi aggiunti i ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 22 del Dpr 327/2001, sotto il profilo della mancanza del presupposto dell'urgenza per farsi luogo alla determinazione anticipata e provvisoria della determinazione dell'indennità di esproprio.

Anche tale censura è priva di pregio.

In proposito l'articolo 22 del Dpr 327/2001, al comma 2, consente l'adozione del provvedimento di esproprio sulla base di una determinazione urgente dell'indennità di esproprio in due gruppi di casi: quando vi sia realmente l'urgenza di provvedere (comma 1) ed in altre due ipotesi tassativamente predeterminate dal comma 2 (interventi inerenti ad infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001) e quando il numero dei destinatari della procedura sia superiore a 50.

È evidente che qualora ricorre una delle due ipotesi previste dal suddetto comma, nelle quali ben può ritenersi che il tempo necessario per dare seguito al procedimento ordinario ex articolo 20 Dpr 327/2001 per la determinazione dell'indennità andrebbe a detrimento delle esigenze di speditezza dell'azione amministrativa, l'urgenza del provvedere è in re ipsa, essendo stata acclarata una volta per tutte dal legislatore senza che, quindi, dovesse essere, di volta in volta, dimostrata dall'amministrazione procedente (ex multis: Tar Campania Napoli, Sez. V, 14 febbraio 2007, n. 1057; Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione 12 luglio 2007, n. 3968; Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione 30 dicembre 2006, n. 8261; Tar Piemonte, Sez. I, sentenza 9 settembre 2008, n. 1875; Tar Sicilia, Catania, Sez II. sentenza 12 giugno 2008, n. 1179; Tar Veneto, Sez. I, sentenza 21 marzo 2006, n. 627.

Nella fattispecie in esame, come sopra rilevato, i destinatari della procedura ablatoria risultavano in numero di gran lunga superiore a 50, con il conseguente potere dell'amministrazione regionale di provvedere ai sensi dell'articolo 22 del Dpr 327/2001 senza dover fornire in punto di ragioni di urgenza alcuna motivazione atta a giustificare la deroga alla regola generale di cui al precedente articolo 20 per la quale la determinazione dell'indennità di esproprio va determinata contestualmente all'adozione del decreto di esproprio.

26. Tanto basta, in disparte ogni altra ragione o eccezione, per ritenere l'infondatezza anche degli ultimi motivi aggiunti che, pertanto, vanno respinti.

27. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti in epigrafe indicati, così dispone:

1) dichiara inammissibile e, per la restante parte, improcedibile, il ricorso introduttivo;

2) respinge i primi motivi aggiunti;

3) dichiara in parte inammissibile e, per la restante parte, respinge i secondi motivi aggiunti

4) respinge i terzi motivi aggiunti;

5) compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 16 marzo 2010

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