Bonifiche mare, cambia l’iter per il riconoscimento dei prodotti utilizzabili
Danno ambientale e bonifiche
Il Dm 25 febbraio 2011 rinnova le procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare, nel caso di contaminazione da idrocarburi petroliferi.
Il decreto direttoriale MinAmbiente 25 febbraio 2011 pubblicato sulla Gu del 31 marzo scorso si applica ai prodotti assorbenti di origine sintetica o naturale non inerti e ai prodotti disperdenti di origine sintetica o naturale, con esclusione dei prodotti ad azione biologica.
I prodotti già riconosciuti idonei ai sensi del Dd 23 dicembre 2002 manterranno l’idoneità fino alla naturale scadenza triennale (i “nuovi” riconoscimenti ex Dm 25 febbraio 2011 avranno invece durata quinquennale), per poi essere rinnovati nel rispetto delle nuove procedure; vengono inoltre fatte salve le istanze già presentate o che saranno presentate entro il 29 giugno 2011 nel rispetto del Dd 23 dicembre 2002.
Procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi
Prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica idrocarburi petroliferi - Procedure per il riconoscimento di idoneità
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