Danno ambientale e bonifiche

Normativa Vigente

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Decreto direttoriale Ambiente 18 novembre 2008

Idoneità all'uso in mare dei prodotti assorbenti per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi

Ultima versione disponibile al 24/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 18 novembre 2008

(Gu 16 gennaio 2009 n. 12)

Estensione della validità del riconoscimento di idoneità all'uso in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti assorbenti

Il Direttore generale per la protezione della natura

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la "Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi", così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Visto il decreto del direttore generale per la protezione della natura DEC/DPN/2647 del 2 dicembre 2005 che riconosce l'idoneità tecnica, ai sensi del citato Dd 23 dicembre 2002, dei prodotti assorbenti, da impiegare in mare per la bonifica della contaminazione

da idrocarburi petroliferi, denominati Ecostar E 200 — Ecotextil, Ecostar E 143/96 — Ecotextil, Ecostar E 145/48 — Ecotextil, Ecostar E 100 — Ecotextil, Ecostar E 144/96 — Ecotextil, Ecostar E 146/48 — Ecotextil, Ecostar E 138 — Ecotextil, Ecostar E 138B — Ecotextil,

Ecostar E 140 — Ecotextil, Ecostar E 140 B — Ecotextil della società Icea — Industria Cascami e affini srl;

Considerato che il riconoscimento di idoneità tecnica all'uso in mare di prodotti per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi, ai sensi del Dd 23 dicembre 2002, ha durata triennale ed è rinnovabile;

Vista l'istanza prodotta dalla società Icea srl con data 21 marzo 2008, diretta ad ottenere una estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità tecnica dei prodotti assorbenti sopracitati;

Preso atto del fatto che nella suddetta istanza la società Icea srl dichiara che nei tre anni trascorsi dalla omologazione, i prodotti assorbenti denominati Ecostar E 200 — Ecotextil, Ecostar E143/96 — Ecotextil, Ecostar E 145/48 — Ecotextil, Ecostar E 100 — Ecotextil, Ecostar E 144/96 — Ecotextil, Ecostar E 146/48 — Ecotextil, Ecostar E 138 — Ecotextil, Ecostar E 138B — Ecotextil, Ecostar E 140 — Ecotextil, Ecostar E 140 B — Ecotextil, non hanno subito alcuna modifica nella loro natura e nella loro composizione ma che, a causa dell'adozione di un nuovo sistema informatica, i codici identificativi dei suddetti prodotti sono stati modificati come segue:

vecchio codice: E 200 — nuovo codice: 34201;

vecchio codice: E 143/96 — nuovo codice: 34101;

vecchio codice: E 145/48 — nuovo codice: 34106;

vecchio codice: E 100 — nuovo codice: 34251;

vecchio codice: E 144/96 — nuovo codice: 34151;

vecchio codice: E 146/48 — nuovo codice: 34156;

vecchio codice: E 138 — nuovo codice: 34320;

vecchio codice: E 138B — nuovo codice: 34324;

vecchio codice: E 140 — nuovo codice: 34312;

vecchio codice: E 140 B — nuovo codice: 34314.

Considerato che le procedure tecniche per il riconoscimento della idoneità all'uso in mare di prodotti per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi sono rimaste immutate dalla data del riconoscimento di idoneità dei summenzionati prodotti della società Icea srl;

Considerato altresì che gli Enti tecnici di riferimento non hanno segnalato, dalla emanazione del citato Dd del 23 dicembre 2002, l'introduzione di significativi aggiornamenti delle metodologie atte a valutare l'efficacia, la stabilità e la tossicità dei prodotti disinquinanti e che pertanto la documentazione tecnica necessaria (scheda di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità) relativa ai prodotti summenzionati assorbenti ed agli atti di questa Direzione sia da considerarsi ancora valida;

Viste le note dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ex Istituto Centrale per la Ricerca Applicata al Mare, (nota prot. n. 9315/08 del 30 settembre 2008) e dell'Istituto Superiore di Sanità (nota prot. n. 33337 del 30 maggio 2008), che esprimono parere favorevole alla estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità tecnica dei prodotti assorbenti denominati Ecostar E 200 — Ecotextil, Ecostar E 143/96 — Ecotextil, Ecostar E 145/48 — Ecotextil, Ecostar E 100 — Ecotextil, Ecostar E 144/96 — Ecotextil, Ecostar E 146/48 — Ecotextil, Ecostar E 138 — Ecotextil, Ecostar E 138B — Ecotextil, Ecostar E 140 — Ecotextil, Ecostar E 140 B — Ecotextil, alla luce di quanto dichiarato dalla società Icea srl circa le immutate caratteristiche dei prodotti assorbenti suddetti dalla data del loro riconoscimento di idoneità;

Ritenuto che non ci siano elementi ostativi alla concessione della estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità tecnica dei prodotti assorbenti summenzionati;

 

Decreta:

Articolo 1

La validità del riconoscimento di idoneità all'uso in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti assorbenti di cui al DEC/DPN12647 del 2 dicembre 2005, è estesa per ulteriori 3 anni dalla data del presente decreto ed è da riferirsi ai prodotti denominati Ecostar 34201 — Ecotextil, Ecostar 34101 — Ecotextil, Ecostar 34106 — Ecotextil, Ecostar 34251 — Ecotextil, Ecostar 34151 — Ecotextil, Ecostar 34156 — Ecotextil, Ecostar 34320 — Ecotextil, Ecostar 34324 — Ecotextil, Ecostar 34312 — Ecotextil, Ecostar 34314 — Ecotextil.

Articolo 2

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 18 novembre 2008

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