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Dm Ambiente 28 luglio 1994

Autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi - Attività istruttoria

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 28 luglio 1994

(Gu 16 agosto 1994 n.190)

Determinazione delle attività istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi

Il Ministro dell'ambiente

Visto l'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'articolo 11, commi 3, 4, 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e modificato dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 25 gennaio 1979, n. 30, di ratifica ed esecuzione della convenzione per la salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottati a Barcellona il 16 febbraio 1976;

Visto l'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;

Visti gli articoli 1, ultimo comma, e 2, nonché gli articoli 25, 26, 27, comma 2, lettera a), della della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 5 marzo 1985, n. 127, di ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982 (in specie, gli articoli 3 e 7, comma 1, lettera b), protocollo medesimo);

Visti gli articoli 2, comma 4; 18; 19, comma 3, lettera f); 20 e 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visti gli articoli 3, comma 3, e 6, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Vista la delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 26 luglio 1978;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 7 gennaio 1986;

Ritenuta la necessità — in attesa di una organica disciplina internazionale, ai sensi dell'articolo 7 della citata Convenzione di Barcellona e dell'articolo 3, comma 1, del relativo protocollo, sulla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo causato dalle operazioni di scarico effettuate da navi o aeromobili — di emanare una specifica normativa per la disciplina del procedimento di autorizzazione degli scarichi in mare provenienti da piattaforme a seguito di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, localizzati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e in altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sez. II n. 501/92;

Decreta:

Articolo 1

Le attività istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi, devono essere condotte in conformità alle disposizioni riportate negli allegati A, B /1 e B/2 che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 luglio 1994

Allegato A

1. Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare dei seguenti rifiuti provenienti dalle piattaforme petrolifere e dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, siti nel mare territoriale, nella piattaforma continentale ed in altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato:

a) detriti e fanghi di perforazione e relative acque di trattamento e/o lavaggio;

b) acque di formazione e/o di processo (acque di strato);

c) altri materiali comunque associabili alle operazioni di perforazione e di produzione;

d) liquami oleosi ed acque di sentina prodotti e raccolti sulla piattaforma.

 

2. Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni si forniscono le seguenti definizioni di:

"detriti": frammenti di rocce, frantumati dallo scalpello e provenienti dalle formazioni geologiche attraversate durante il processo di perforazione, portati a giorno dal fango di perforazione e separati da questo da una serie di attrezzature quali vibrovagli, centrifughe, desilter, desander;

"fanghi": sospensioni di materiale argilloso, in acqua o in olio, addizionate con prodotti vari necessari per garantire le caratteristiche reologiche, chimiche e fisiche richieste dal processo di perforazione;

"acque di formazione e/o di processo" (acque di strato): acque fossili, presenti nelle formazioni geologiche associate agli idrocarburi, che si separano durante il processo di produzione degli stessi (acque di formazione) ovvero aggiunte durante il processo di produzione per mantenere in pressione il giacimento (acque di processo);

"acque oleose e di sentina": acque oleose provenienti dal lavaggio delle piattaforme e dalle acque piovane che vengono a contatto con zone lavoro, zone inquinate da greggio e dai suoi derivati e da zone motori (acque di sentina);

"metodo spettrofotometrico I.R.": metodo di analisi che consente la determinazione degli olii minerali presenti in una soluzione, attraverso la misura dell'assorbimento, da parte della soluzione stessa, della radiazione infrarossa nella regione compresa tra 3.200 e 2.700 cm-1;

"metodo calibrato": metodo i cui risultati analitici, confrontati con quelli ottenuti utilizzando la procedura I.R. di riferimento, possono essere a questi ultimi correlati.

 

3. Scarichi non autorizzabili

Fermi restando i divieti di scarico in mare dei rifiuti indicati dall'articolo 62, primo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 e della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 7 gennaio 1986, è vietato lo scarico in mare di:

a) detriti e relative acque di trattamento e/o lavaggio derivanti da perforazioni effettuate mediante l'impiego di fanghi a base di olii diesel o comunque o di pari o superiore tossicità;

b) detriti derivanti dalla perforazione di strati mineralizzati ad olio nonché di detriti derivanti da perforazioni effettuate con fanghi a base oleosa diversi da quelli definiti alla precedente lettera a) ed aventi un contenuto in olii minerali superiore ai limiti indicati al punto 4, lettera b);

c) acque di trattamento e lavaggio dei detriti di cui alla precedente lettera b) aventi un contenuto in olii minerali superiore ai limiti di cui al punto 4 lettera d);

d) acque di formazione o di processo aventi contenuti in olii minerali superiori ai limiti indicati al punto 4, lettera c);

e) liquami oleosi ed acque di sentina prodotti e raccolti sulla piattaforma;

f) componenti di fanghi di perforazione non utilizzati o non piu' utilizzabili e di ogni altro materiale d'uso nelle operazioni di perforazione o di produzione il cui scarico non sia espressamente consentito nei casi previsti al punto 4.

 

4. Scarichi consentiti

In attuazione del primo comma, quarto alinea, dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, tenendo conto in particolare dei dati contenuti nelle schede tecniche di cui agli allegati B /1 e B/2 al presente decreto, possono essere autorizzati i seguenti scarichi nelle acque del mare:

a) detriti e fanghi derivanti da perforazioni effettuate mediante l'impiego di fanghi a base acquosa;

b) detriti derivanti da perforazioni effettuate mediante l'impiego, dimostrato necessario per motivi tecnici e di sicurezza, di fanghi come definiti al precedente punto 3, lettera b), nonché dei detriti derivanti dalla perforazione di strati mineralizzati ad olio, purché in entrambi i casi il contenuto in olio minerale, all'atto dello scarico, non risulti superiore al 10% in peso, come valore medio calcolato su base secca, rispetto al peso dei detriti contaminati dagli olii;

c) delle acque di formazione e/o di processo con un contenuto massimo in olii minerali non superiore a 40 mg/1, determinato con metodo spettrofotometrico I.R. (infrarosso) o con altro metodo ad esso calibrato;

d) acque provenienti dal trattamento e lavaggio dei detriti di cui al punto 3, lettera c), purché aventi un contenuto medio di olii minerali non superiore a 10 mg/l ed un contenuto massimo non superiore a 15 mg/l, determinato con i metodi di cui alla precedente lettera c).

 

5. Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione per gli scarichi in mare previsti al punto 4 deve essere presentata al Ministero o dell'ambiente — Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica (di seguito denominato Servizio Ars), per il tramite del capo compartimentale marittimo competente.

La domanda deve essere corredata delle informazioni indicate nelle schede tecniche riportate negli allegati B/ 1 e B/2, delle eventuali integrazioni al piano di emergenza antinquinamento redatto secondo le prescrizioni di cui al decreto del 20 maggio 1982 del Ministro della marina mercantile, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1982, n. 200, nonché dei pareri in materia di tutela ambientale già rilasciati dalle amministrazioni dello Stato per quanto riguarda la realizzazione e l'esercizio degli impianti ed il trasporto dei materiali.

La domanda di autorizzazione deve altresì indicare:

a) la tipologia dei controlli sugli scarichi prevista dall'istante;

b) le misure finanziarie e/o assicurative offerte a garanzia dei rischi di danni alle persone, alle cose ed all'ambiente, derivanti dagli scarichi.

 

6. Attività istruttoria

L'autorizzazione allo scarico in mare è rilasciata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349, su proposta del capo del compartimento marittimo competente.

Il capo del compartimento marittimo, sulla base delle istanze pervenute, espletate le necessarie attività istruttorie e verificata la congruità del piano di emergenza antinquinamento, sottopone al Ministero dell'ambiente la proposta relativa al provvedimento sulla domanda di autorizzazione, trasmettendo la documentazione istruttoria raccolta.

L'istruttoria è comunque destinata ad acquisire ogni elemento necessario a garantire la tutela dell'ambiente marino, delle coste e del demanio marittimo nonché la sicurezza della navigazione ed ogni altro uso legittimo del mare.

Il Ministero dell'ambiente, ai fini degli accertamenti e delle valutazioni tecnico-scientifiche ritenuti necessari, si avvale dei seguenti organismi: Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche, Laboratorio centrale di idrobiologia, Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologia applicata al mare, Istituto superiore di sanità.

 

7. Autorizzazione

Il decreto di autorizzazione allo scarico dovrà provvedere tra l'altro a:

a) indicare i controlli, da effettuarsi a spese dell'istante, diretti ad accertare il rispetto delle prescrizioni concernenti le caratteristiche dello scarico e la tutela dell'ambiente ricettore;

b) prescrivere eventuali integrazioni al piano di emergenza antinquinamento;

c) valutare la congruità delle misure finanziarie e/o assicurative, la cui adozione condiziona l'efficacia del provvedimento.

L'autorizzazione per gli scarichi delle acque di formazione e/o di processo ha una durata massima di quattro anni ed è rinnovabile a domanda, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza, corredata della scheda tecnica riportata nell'allegato B/2. Qualora la domanda di rinnovo sia stata presentata nel termine indicato l'efficacia dell'autorizzazione in godimento è prorogata sino alla nuova determinazione sulla medesima domanda.

Il soggetto autorizzato ha l'obbligo, pena la decadenza del decreto di autorizzazione, di aggiornare la scheda tecnica B/2 allegata alla domanda, secondo tempi e modalità che saranno previsti dal decreto di autorizzazione medesimo.

 

8. Vigilanza e controlli

Le funzioni di vigilanza e controllo sugli scarichi di cui al punto 4 sono assicurate dal Capo del Compartimento marittimo competente secondo le seguenti modalità:

a) In relazione alle operazioni di perforazione, il capo del compartimento marittimo, sulla base delle risultanze del programma di perforazione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 886 del 24 maggio 1979 (in supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale n. 114 del 26 aprile 1980), delle informazioni contenute nella scheda tecnica di cui all'allegato B/1, nonché delle eventuali prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione, avvalendosi degli organismi tecnici preposti in materia verifica:

quantitativi e tipologia dei componenti utilizzati per il confezionamento dei fanghi di perforazione a base acquosa o oleosa;

quantitativi e caratteristiche dei fanghi e dei detriti di perforazione a base acquosa scaricati in mare;

quantitativi, caratteristiche e contenuto in olii minerali dei detriti sottoposti a trattamento e lavaggio per lo scarico in mare, provenienti da perforazioni effettuate con l'impiego di fanghi a base oleosa o da strati mineralizzati ad olio nonché delle acque provenienti dal trattamento e dal lavaggio dei detriti stessi.

b) In relazione alle operazioni di produzione, il Capo del compartimento marittimo, avvalendosi degli organismi tecnici preposti in materia di vigilanza e controllo degli scarichi nelle acque e sulla base delle informazioni contenute nella scheda tecnica di cui all'allegato B/2, nonché delle prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione, provvede alla verifica dei quantitativi, delle caratteristiche e del contenuto in olii minerali delle acque di formazione e/o di processo destinate allo scarico in mare.

In caso di dichiarata o accertata impossibilità operativa da parte degli Organismi tecnici preposti in materia, le analisi di controllo, possono essere demandate ad istituti universitari e scientifici specializzati ovvero ad altri laboratori pubblici individuati dalle regioni. I risultati analitici così conseguiti debbono essere comunque trasmessi ai predetti organismi tecnici i quali sono tenuti a fornire al capo del compartimento marittimo il proprio parere in merito.

L'esito della vigilanza e dei controlli come sopra effettuati deve essere inviato dal capo del compartimento marittimo al Ministero dell'ambiente — Servizio Ars

 

9. Scarico in aree protette e sensibili

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni agli scarichi ricadenti nelle aree protette o sensibili così come di seguito definite.

Le aree protette sono:

aree archeologiche marine di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;

zone marine di tutela biologica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, di attuazione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

zone marine di ripopolamento di cui all'articolo 17 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

zone marine e costiere elencate all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come perimetrate, in via provvisoria, dall'allegato alla circolare n. 2 del 31 gennaio 1987 del Ministro della marina mercantile nonché quelle istituite ai sensi dell'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

aree protette territoriali costiere (parchi e riserve naturali, nazionali e regionali) individuate o istituite in forza della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero da leggi statali o regionali o comunque vincolate da altri provvedimenti amministrativi attuativi.

Le aree sensibili sono:

la fascia delle 3 miglia marine dalla linea di costa o dal limite delle aree protette indicate nel comma 1; per le riserve naturali marine tale limite sarà quello definitivo indicato nel decreto istitutivo o da eventuali provvedimenti di salvaguardia;

praterie di fanerogame marine, ovunque ubicate.

Per le sole aree sensibili eventuali deroghe in caso di giacimenti aventi particolare rilevanza per l'economia del Paese, potranno essere concesse dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

10. Regime transitorio

I titolari delle autorizzazioni allo scarico in mare delle acque di strato in atto alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni devono aggiornare, entro sei mesi dalla predetta data, la documentazione originariamente prodotta con i dati richiesti dalla

scheda tecnica di cui all'allegato B/2.

Allegato B/1

1. Dati anagrafici

1.1. Società titolare del permesso di ricerca e richiedente l'autorizzazione allo scarico.

1.2. Società contrattista dell'impianto di perforazione.

1.3. Società contrattista dei fluidi di perforazione.

 

2. Dati generali sull'impianto

2.1. Denominazione.

2.2. Caratteristiche tecniche strutturali e funzionali.

2.3. Coordinate geografiche e posizione riportata su cartografia nautica ufficiale scala almeno 1:100.000.

2.4. Distanza dalla costa.

2.5. Profondità del fondale.

2.6. Natura prevedibile o accertata (gas, olio) della riserva petrolifera.

 

3. Caratteristiche del pozzo

3.1. Obiettivo della perforazione (ricerca o coltivazione).

3.2. Denominazione del pozzo.

3.3. Profondità o lunghezza prevista del pozzo.

3.4. Tempi di perforazione.

3.5. Profilo stratigrafico del pozzo, corredato per i singoli tratti di profondità, di:

a) lunghezza del tratto, diametro del foro, volume di roccia perforata;

b) tipo di fango utilizzato (ad acqua, ad olio a bassa tossicità);

c) caratteristiche stratigrafiche del sito ed eventuale presenza di strati mineralizzati ad olio.

 

4. Caratteristiche dei fluidi di perforazione e dei relativi componenti

4.1. Caratteristiche qualitative e quantitative dei fanghi e dei materiali (acqua, olii, riduttori di filtrato, fanghificanti, lubrificanti, emulsivi, gelificanti, agenti bagnanti, materiali appesantenti, sali, alcali, biocidi ecc.) utilizzati nella preparazione dei diversi tipi di fanghi di perforazione (a base acquosa, a base oleosa) relativamente a:

a) denominazione commerciale;

b) denominazione tecnica;

c) denominazione Iupac se disponibile;

d) numero Cas se disponibile;

e) funzione tecnologica;

f) solubilità in acqua, in olio e coefficiente di ripartizione ottanolo — acqua;

g) composizione in relazione ai principali costituenti chimici;

h) principali caratteristiche chimico-fisiche;

i) (*) tossicità a 96 ore su pesci e crostacei bentonici e tossicità a lungo termine (quattordici giorni di esposizione) su pesci e crostacei bentonici e molluschi bentonici filtratori indicando la LC 50, le specie prescelte e gli eventuali altri effetti osservati);

l) (*) degradabilità biotica e abiotica;

m) (*) bioaccumulabilità in organismi marini.

4.2. Caratteristiche dei diversi tipi di fanghi di perforazione (a base acquosa, a base oleosa) impiegati relativamente a:

a) concentrazione nel fango, dei materiali di cui al punto 4.1.;

b) (*) tossicità del fango a 96 ore su pesci e crostacei bentonici e tossicità a lungo termine (quattordici giorni di esposizione) su pesci e crostacei bentonici e molluschi bentonici filtratori, indicando la LC 50, le specie prescelte e gli eventuali effetti osservati.

 

5. Sistemi di trattamento (processi ed efficienza) e di smaltimento dei fanghi di perforazione a base acquosa e dei detriti di perforazione a base acquosa ed a base oleosa

 

6. Caratteristiche degli scarichi immessi in mare dopo trattamento

6.1. Detriti di perforazione con fanghi di perforazione a base acquosa associati:

a) volume e tonnellaggio del residuo complessivo (detriti + fanghi associati);

b) durata dello scarico;

c) rateo giornaliero medio e massimo di scarico;

d) modalità e quota di scarico;

________

(*) I relativi dati possono essere prodotti avvalendosi delle metodiche e delle tecniche accreditate a livello scientifico internazionale.

 

e) contenuto percentuale atteso di detrito litoide nel volume e tonnellaggio del residuo complessivo tal quale;

f) natura previsionale mineralogico-petrografica del detrito litoide;

g) peso specifico previsionale del detrito litoide;

h) dimensioni granulometriche previsionali del detrito litoide;

i) stima della velocità di sedimentazione delle frazioni litoidi in acqua di mare;

l) contenuto percentuale atteso di fango nel residuo complessivo tal quale;

m) contenuto percentuale atteso di solidi non detritici nel residuo complessivo tal quale;

n) contenuto percentuale atteso di acqua nel residuo complessivo tal quale;

6.2. Fanghi di perforazione a base acquosa:

a) volume e tonnellaggio complessivo del fango;

b) durata dello scarico;

c) rateo giornaliero medio e massimo di scarico;

d) modalità e quota di scarico;

e) contenuto percentuale atteso di solidi nel residuo complessivo;

f) contenuto percentuale atteso di acqua nel residuo complessivo.

6.3. Detriti di perforazione con fanghi di perforazione a base oleosa associati:

a) volume e tonnellaggio del residuo complessivo (detriti + fanghi associati);

b) durata dello scarico;

c) rateo giornaliero medio e massimo di scarico;

d) modalità e quota di scarico;

e) contenuto percentuale atteso di detrito litoide nel residuo complessivo tal quale;

f) natura previsionale mineralogico-petrografica del detrito litoide;

g) peso specifico previsionale del detrito litoide;

h) dimensioni granulometriche previsionali del detrito litoide;

i) stima della velocità di sedimentazione delle frazioni litoidi in acqua di mare;

l) contenuto percentuale atteso di fango nel residuo complessivo tal quale;

m) contenuto percentuale atteso di solidi non detritici nel residuo complessivo tal quale;

n) contenuto percentuale atteso di acqua nel residuo complessivo tal quale;

o) concentrazione attesa nel fango tal quale (solidi non litoidi + acqua) dei principali costituenti chimici e fisici di cui al punto 4.1 g);

p) concentrazione media e massima, su base secca nel residuo complessivo tal quale di:

olii totali;

idrocarburi policiclici aromatici totali.

 

7. Caratteristiche dell'ambiente ricettore

7.1. Regime termico ed alino stagionale della colonna d'acqua.

7.2. Regime correntometrico stagionale delle acque superficiali e di fondo.

7.3. Regime anemometrico stagionale del sito.

7.4. Caratteristiche tessiturali e granulometriche dei sedimenti.

7.5. Ubicazione, nel raggio di cinque miglia nautiche dall'istallazione di perforazione, di eventuali:

a) zone poste sotto vincoli stabiliti da disposizioni legislative a fini di tutela ecologica, biologica, archeologica o di ricerca scientifica;

b) zone turistiche o balneari;

c) formazioni algali bentoniche e fanerogame marine;

d) principali associazioni zoobentoniche;

e) principali popolazioni ittiche e tipi di pesca commerciale;

f) banchi naturali di molluschi di elevato valore commerciale;

g) impianti di maricoltura;

h) ambienti umidi costieri e/o foci fluviali.

 

8. Dispersione dei residui

8.1. Stima previsionale della dispersione dei diversi residui destinati allo scarico, nella massa d'acqua e sui fondali.

 

9. Altre informazioni

9.1. Numero di pozzi perforati nel sito (nel raggio di cinque miglia nautiche dall'istallazione).

9.2. Natura ed entità dei residui di perforazione già scaricati nel sito.

9.3. Natura ed entità dei residui di ulteriori perforazioni eventualmente previste nel sito.

Allegato B/2

1. Dati anagrafici

1.1. Società titolare della concessione di coltivazione e richiedente l'autorizzazione allo scarico.

 

2. Dati generali sull'impianto

2.1. Denominazione.

2.2. Caratteristiche tecniche strutturali e funzionali.

2.3. Coordinate geografiche e posizione geografica riportate su cartografia nautica ufficiale scala almeno 1:100.000.

2.4. Distanza dalla costa.

2.5. Profondità del fondale.

 

3. Dati generali sulla produzione

3.1. Natura della produzione.

3.2. Durata complessiva prevedibile dell'attività di produzione.

3.3. Entità complessiva prevedibile della produzione.

3.4. Produzione giornaliera ed annua per gli anni di validità dell'autorizzazione.

 

4. Caratteristiche dei prodotti di prevedibile e/o possibile impiego nel corso delle operazioni di produzione

4.1. Caratteristiche qualitative e quantitative dei materiali (demulsificanti, inibitori di schiuma, inibitori di corrosione, biocidi, ecc,) relativamente a:

a) denominazione commerciale;

b) denominazione tecnica;

c) funzione;

d) solubilità in acqua, in olio e coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua;

e) composizione in relazione ai principali costituenti chimici;

f) quantitativi massimi stoccati e previsione di impiego;

g) (*) tossicità a novantasei ore su pesci e crostacei bentonici e tossicità a lungo termine (quattordici giorni di esposizione) su pesci e crostacei bentonici e molluschi bentonici filtratori indicando la LC 50, la specie prescelta e gli eventuali altri effetti osservati;

h) (*) degradabilità biotica ed abiotica;

i) (*) bioaccumulabilità in organismi marini.

 

5. Caratteristiche quali-quantitative delle acque di strato prodotte (prima del trattamento)

5.1. Temperatura.

5.2. Salinità.

5.3. Materiali in sospensione totale.

5.4. TOC.

5.5. Olii totali, idrocarburi aromatici totali, paraffine.

5.6. Azoto inorganico totale, azoto ammoniacale.

5.7. BOD5.

5.8. Cr, Pb, Cd, Hg, As, Cu, Ni.

5.9. Presenza di prodotti di cui al punto 4.

 

6. Descrizione dei sistemi di trattamento (processi ed efficienza) e di smaltimento delle acque di strato e di produzione

 

7. Caratteristiche quali-quantitative degli scarichi in mare delle acque di strato prodotte (dopo il trattamento)

7.1. Previsione del volume annuo scaricato per gli anni di validità dell'autorizzazione.

7.2. Previsione del rateo di scarico giornaliero (medio e massimo) per gli anni di validità dell'autorizzazione.

7.3. Modalità e quota di scarico.

7.4. Caratteristiche quali-quantitative delle acque di strato prodotte e scaricate in ordine ai parametri di cui al punto 5.

 

8. Caratteristiche dell'ambiente ricettore

8.1. Regime termico ed alino stagionale della colonna d'acqua.

8.2. Regime correntometrico stagionale delle acque superficiali e di fondo.

8.3. Regime anemometrico stagionale del sito.

8.4. Caratteristiche tessiturali e granulometriche dei sedimenti.

8.5. Ubicazione, nel raggio di cinque miglia nautiche dall'istallazione di perforazione, di eventuali:

a) zone poste sotto vincoli stabiliti da disposizioni legislative a fini di tutela ecologica, biologica, archeologica o di ricerca scientifica;

b) zone turistiche o balneari;

c) formazioni algali bentoniche e fanerogame marine;

d) banchi naturali di molluschi di elevato valore commerciale;

e) impianti di maricoltura;

f) ambienti umidi costieri e/o foci fluviali;

g) principali associazioni zoobentoniche;

h) principali popolazioni ittiche e tipi di pesca commerciale.

 

9. Dispersione delle effluenze

9.1. Indicazione previsionale della dispersione nell'ambiente delle acque di strato prodotte e scaricate.

 

10. Altre informazioni

10.1. Natura ed entità delle acque di strato già scaricate nel sito (nel raggio di cinque miglia nautiche dalla installazione).

__________

(*) I relativi dati possono essere prodotti avvalendosi delle modalità e delle tecniche accreditate a livello scientifico internazionale.

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