Via, ampia discrezionalità dell'amministrazione
Via (Pua-Paur) / Vas
La valutazione di impatto ambientale, finalizzata alla tutela preventiva dell'ambiente è caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa e le scelte della Regione hanno natura sostanzialmente insindacabile.
Così il Consiglio di Stato 5 luglio 2010, n. 4246 ha riformato una sentenza del Tar Lombardia che censurava un provvedimento regionale con cui si era sottoposto un progetto direttamente a Via, senza chiedere chiarimenti, benché la documentazione presentata dall'impresa istante non fosse completa.
Inoltre i giudici hanno ricordato che l'esenzione dalla Via scatta dopo 60 giorni di silenzio dell'amministrazione dalla richiesta di verifica (il riferimento è all'articolo 10, comma 2, Dpr 12 aprile 1996, abrogato dal Dlgs 152/2006 ma vigente all'epoca dei fatti). Il principio di leale collaborazione e l'obbligo di richiesta di integrazione della documentazione al privato se incompleta (ex legge 214/1990) trovano, nel caso di specie, un limite nell'obbligo per l'Ente del rispetto dei tempi previsti dalla legge per concludere il procedimento.
Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
Valutazione di impatto ambientale - Potere esercitato dell'Amministrazione - Ampia discrezionalità e natura sostanzialmente insindacabile
Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, legge 146/1994
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