News - Aggiornamento normativo

Territorio

Milano, 7 luglio 2010

Vincolo paesaggistico sopravvenuto, non tocca i lavori già iniziati

Territorio

(Alessandro Geremei)

L’autorizzazione paesaggistica non serve neanche nel caso di interventi edilizi già autorizzati, ma non iniziati per fatto non imputabile al soggetto autorizzato.

 

Il caso riguarda un impianto eolico autorizzato nel 2007 ma i cui lavori sono stati sospesi prima a causa di un ricorso giurisdizionale, che ha confermato la legittimità dell’autorizzazione, poi a seguito di un’intimazione del Ministero basata sulla sopravvenuta sottoposizione dell’area interessata a vincolo paesaggistico non assoluto (Dm 23 luglio 2009).

 

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 3851/2010), la determinazione ministeriale sopravvenuta non può andare a ledere il principio della “tutela dell’affidamento” di chi ha legittimamente ottenuto un titolo edilizio “del quale è condizione o presupposto il titolo paesaggistico o la non necessità di esso”, ma non ha potuto realizzare quanto autorizzato per fatto a lui non imputabile.

 

Risulta decisivo il fatto che l’autorizzazione unica del 2007 ha comunque valutato i profili paesaggistici dell’opera.

 

documenti di riferimento
Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Sentenza Consiglio di Stato 17 giugno 2010, n. 3851

Autorizzazione unica per la costruzione degli impianti eolici - Sospensione dei lavori non imputabile al soggetto autorizzato - Vincolo paesaggistico sopravvenuto - Non opponibile

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