Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 10 maggio 2012, n. 821

Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Sostituzione di un aerogeneratore con uno di potenza minore - Titolo autorizzatorio - Dia - Nuova autorizzazione paesaggistica - Necessità - Esclusione

La modifica non sostanziale ad un impianto eolico è autorizzabile con Dia (denuncia di inizio attività) e non necessita di nuova autorizzazione paesaggistica.
Il Tar Puglia (sentenza 10 maggio 2012, n. 821), applicando le linee guida nazionali sull'autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili (Dm 10 settembre 2010) ha annullato l'atto di un Comune pugliese che vietava la sostituzione di un aerogeneratore già assentito con un altro di minore potenza perché non era stata compiuta una nuova valutazione paesaggistica.
Per i Giudici, se le opere di rifacimento che non determinano variazioni delle dimensioni fisiche dell'impianto originario necessitano solo di Dia e non di autorizzazione paesaggistica, a maggior ragione sono soggette solo a Dia quelle che comportano semplice diminuzione di volumetria rispetto a quella originaria. Anche il Piano urbanistico territoriale pugliese, infine, esclude da valutazione paesaggistica le opere che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Energia | Territorio | Beni culturali e paesaggistici | Beni culturali e paesaggistici | Autorizzazioni | Eolico | Eolico | Procedure semplificate | Energie rinnovabili | Autorizzazioni | Procedure semplificate

Tar Puglia

Sentenza 10 maggio 2012, n. 821

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia

Lecce — Sezione Prima

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

ex articolo 60 Codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 345 del 2012, proposto da:

(omissis) Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

 

contro

Comune di Erchie;

 

per l'annullamento

della nota del 5 marzo 2012 n. 2378 del Comune di Erchie, comunicata in data 9 marzo 2012, con la quale è stata diffidata la società a installare l'aerogeneratore di cui alla nota del 14 febbraio 2012; della nota del 17 febbraio 2012 n. 1778 del Comune di Erchie con la quale sono state comunicate le motivazioni ostative all'installazione dell'aerogeneratore della società ricorrente; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 il dott. (omissis) e udito per la parte ricorrente l'avvocato (omissis);

Sentita la stessa parte ai sensi dell'articolo 60 Codice del processo amministrativo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

È impugnata la nota prot. n. 2378 del 5 marzo 2012, con cui il Comune di Erchie ha negato alla ricorrente l'autorizzazione alla sostituzione dell'aerogeneratore previsto nella Dia prot. 3182 del 14 aprile 2008, con altro di dimensioni più ridotte.

All'udienza del 12 aprile 2012, fissata per la discussione sulla domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio, con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 60 C.p.a.

Con l'unico motivo di ricorso, deduce la ricorrente l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, per violazione dell'articolo 5 Dlgs n. 28/2011 e delle relative prescrizioni del Putt, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore sui presupposti di fatto e di diritto.

In particolare, rileva la ricorrente che, poiché l'aerogeneratore da sostituire reca le medesime caratteristiche tecniche di quello assentito con Dia n. 3182/08, esso non influirebbe sul circostante assetto territoriale, e non necessiterebbe pertanto di nuova autorizzazione.

Il motivo è fondato.

Dall'analisi comparata dei dati tecnici dei due aerogeneratori emerge che:

1) la potenza elettrica del primo è pari a 660 kW, mentre quella del secondo è pari a 200 kW;

2) l'altezza del primo è pari a 65 mt, mentre quella del secondo a 28,7 mt;

3) il diametro del rotore del primo è pari a 47 mt a tre pale, mentre quello del secondo a 25 mt.

Orbene, emerge da tali dati che il nuovo impianto presenta le medesime caratteristiche generali del primo, assentito con Dia n. 3182/08, ma è di potenza più ridotta. Trattasi, in altri termini, di una versione riconducibile al medesimo genus di quella originaria, ma di dimensioni più modeste.

Tanto premesso, rileva il Collegio che, ai sensi del paragrafo 11.5 del Dm 10 settembre 2010, : "sono soggette a Dia le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse".

Alla luce di tale previsione normativa, è evidente che, così come sono soggette a Dia — e non ad autorizzazione paesaggistica, come invece sostenuto dalla resistente — le opere di rifacimento che non determinano variazioni delle dimensioni fisiche dell'impianto originariamente assentito, a maggior ragione vi sono soggette quelle opere che, al pari di quella in esame, si concretano in una semplice diminuzione di volumetria rispetto a quella originaria.

E poiché la ricorrente ha comunicato all'amministrazione apposita Dia — tale dovendosi intendere la nota del 17 gennaio 2012, con cui la società ha reso noto al Comune l'acquisizione del progetto relativo alla realizzazione del suddetto impianto eolico – nessun altro adempimento doveva ritenersi, nel caso di specie, giuridicamente necessario.

E tali conclusioni non solo non sono smentite dalle prescrizioni del Putt, ma sono anzi da quest'ultimo espressamente confermate. Invero, dispone l'articolo 5.02-1.02 del predetto strumento urbanistico, che l'autorizzazione paesaggistica non va richiesta: "per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici".

Pertanto, è evidente che, anche sotto tale profilo, il progetto in esame non richiedeva una specifica autorizzazione paesaggistica, ma una semplice denuncia di inizio di attività.

Se per un verso si deve considerare che l'aspetto esteriore dell'impianto eolico viene a mutare,infatti,si deve considerare che tale mutamento, per le ridotte dimensioni della nuova struttura e per l'aspetto standardizzato delle pale eoliche, non richiede una nuova valutazione di compatibilità paesaggistica, costituendo la precedente valutazione, figurativamente, un cerchio concentrico rispetto a quello che corrisponde alla nuova pala,di dimensioni maggiori rispetto a quest'ultimo.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.

Ne discende l'annullamento dell'atto impugnato.

Reputa il Collegio di dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Lecce — Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l'effetto l'atto impugnato.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 10 maggio 2012

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