La tutela paesaggistica non “scema” nelle aree compromesse
Territorio
Il Consiglio di Stato legittima l’annullamento da parte della Soprintendenza di una sanatoria paesaggistica comunale, rigettando la censura fondata sulla pregressa compromissione ambientale e paesaggistica dell’area.
Altrimenti, sottolinea il Giudice amministrativo, “in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela”.
Nella sentenza 27 aprile 2010, n. 2377 il CdS si esprime anche in relazione alle competenze delle Soprintendenze in materia paesaggistica, tra le quali sicuramente rientra la verifica della compatibilità dell’intervento con eventuali vincoli paesaggistici; l’attività istruttoria delle Soprintendenze, inoltre, può limitarsi alla valutazione documentale, ma niente preclude investigazioni “in proprio”.
L’autonomia del controllo statale, chiude il CdS, è un principio cardine della materia, accanto a quello della ininfluenza dell’epoca di apposizione del vincolo, quando presente alla data di valutazione della sanatoria.
Tutela paesaggistica - Compromissione delle aree pregressa all'intervento per cui è richiesta la sanatoria - Irrilevanza
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