Le acque meteoriche di dilavamento contaminate non sono “reflui industriali”
Acque
Le acque meteoriche sono esenti da autorizzazioni o prescrizioni, in linea di principio, ancorché concernano luoghi utilizzati come insediamenti produttivi; solo le Regioni possono prevedere altrimenti.
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 7618/2009) le acque meteoriche rimangono distinte dalle acque reflue industriali anche quando provenienti dall’impianto produttivo (com’è considerato un piazzale di cava), perché la circostanza dirimente ai fini della qualificazione normativa risiede nella circostanza che le acque siano immesse nel ciclo produttivo in conseguenza dell’iniziativa umana ascrivibile all’attività economica, e non “incidentalmente” come per le acque meteoriche.
Il tutto fino all’eventuale intervento normativo della Regione, cui spetta — ex articolo 39 del Dlgs 152/1999, “ma non divergenti rilievi scaturiscono dall’esame della disciplina attuale” — l’individuazione dei casi pericolosamente inquinanti, che necessitano di un particolare regime cautelativo (prescrizioni ed eventuale autorizzazione).
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Acque meteoriche - Piazzali di cava - Distinzione rispetto alle acque reflue industriali - Ex Dlgs 152/1999 e Dlgs 152/2006 - Sussiste
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