News - Aggiornamento normativo

Territorio

Milano, 3 novembre 2009

La tutela paesaggistica non può essere attenuata

Territorio

(Alessandro Geremei)

Sono incostituzionali le disposizioni regionali che attenuano - o addirittura eliminano - la tutela paesaggistica ex Dlgs 42/2004, la quale limita la competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio.

 

La Corte Costituzionale (sentenza 27 ottobre 2009, n. 272) ha dichiarato illegittime le disposizioni contenute nella Lr Piemonte 34/2007 (Istituzione del parco naturale regionale delle Alpi liguri), le quali assegnano al piano del parco l’individuazione degli interventi da assoggettare o meno a nulla osta regionale.

 

A niente sono valse le obiezioni regionali secondo cui le disposizioni impugnate non si riferiscono al “parco”, ma a una zona tutelata — definita “paesaggio protetto” — avente un minor grado di protezione: in mancanza della necessaria determinazione della Conferenza Stato-Regioni, difatti, non possono essere previste dal piano regionale zone con indici e criteri di protezione diversi da quelli fissati nella legge quadro sulle aree protette (legge 394/1991).

 

 

 

documenti di riferimento
Legge 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette

Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Sentenza Corte Costituzionale 29 ottobre 2009, n. 272

Tutela paesaggistica - Competenza esclusiva dello Stato - Disposizioni regionali che la attenuano o eliminano - Illegittimità costituzionale

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