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Territorio

Milano, 2 ottobre 2009

Contravvenzioni per illeciti ambientali, reato escluso solo da buona fede provata

Territorio

(Redazione Reteambiente)

Nelle contravvenzioni l’ignoranza dell’illiceità della condotta assume rilevanza scriminante solo se dovuta a buona fede, derivante da elemento positivo estraneo all’agente e da questi provato.

 

A pronunciarsi sulla portata delle cause di esclusione del reato (con evidente riferimento all’ignoranza iuris ex articolo 5 del Codice penale) è la Corte di Cassazione, che — ripercorrendo il solco giurisprudenziale già tracciato — ha sottolineato con sentenza 18 settembre 2009 n. 36218 come la mancanza di coscienza dell’illiceità del fatto deve essere fondata su una circostanza che induca alla convinzione delle liceità del comportamento tenuto.

 

La fattispecie esaminata dal Giudice di legittimità verteva sulla violazione del Dlgs 42/2004 (recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) in relazione alla edificazione di manufatti urbani in contrasto con le norme sulla autorizzazione paesistica.

 

 

 

documenti di riferimento
Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Sentenza Corte di Cassazione 18 settembre 2009, n. 36218

Ignoranza legge penale - Rilevanza buona fede - Violazioni norme di tutela del paesaggio

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