News - Aggiornamento normativo

Aria

Milano, 24 settembre 2009

Autorizzazione al trasferimento di impianto, solo se già autorizzato

Aria

(Lavinia Basso)

L’autorizzazione al trasferimento di un impianto, già prevista dall’articolo 25, Dpr 203/1988 e ora dall’articolo 269, Dlgs 152/2006 presuppone l’esistenza di un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività svolte da tale impianto.

 

Sarebbe infatti illogico, secondo la Cassazione (sentenza 10 settembre 2009, n. 35135), la richiesta dell’autorizzazione al trasferimento di un impianto che viene utilizzato illecitamente e che, di conseguenza, continuerebbe ad esercitare senza la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

 

Per quanto riguarda, infine, il periodo antecedente il rilascio dell’autorizzazione, la Corte ricorda che l’orientamento ormai consolidato è nel senso che le emissioni di fumo, gas, vapori che non superino i limiti di legge e provengano da un’attività autorizzata, non configurano il reato di cui all’articolo 674 Cp; qualora tuttavia non siano stati eseguiti controlli sul rispetto dei limiti di legge, il limite è quello della stretta tollerabilità.

 

 

 

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Dpr 24 maggio 1988, n. 203

Emissioni in atmosfera

Sentenza Corte di Cassazione 10 settembre 2009, n. 35135

Impianti - Articolo 269, Dlgs 152/2006 - Trasferimento - Autorizzazione - Autorizzazione alle emissioni - Esistenza - Necessità

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