Bonifica siti azienda fallita, ordinanza di ripristino al responsabile
Danno ambientale e bonifiche
Legittimato passivo dell’ordinanza di bonifica di un sito aziendale resta in primis il responsabile dell’inquinamento, anche se nel frattenpo l’impresa cui il terreno appartiene è fallita.
Con sentenza 16 giugno 2009 n. 3855 il Consiglio di Stato ha escluso che destinatario principale del provvedimento amministrativo sia il curatore fallimentare. Sia sotto la vigenza del Dlgs 22/1997 che sotto l’attuale Dlgs 152/2006, avverte la Corte, l’ordine di bonifica interessa innanzitutto i responsabili dell’inquinamento, gravando sulla proprietà il solo peso economico del ripristino effettuato dall’Autorità pubblica nell’eventualità della mancata individuazione dei primi.
Un diverso orientamento, sottolinea il giudice amministrativo nel provvedimento, contrasterebbe altresì con il principio del “chi inquina paga”, scaricando i costi di bonifica sui creditori insinuatisi nel fallimento, soggetti che non presentano alcun collegamento con l’inquinamento prodotto.
Rifiuti - Articoli 240, Dlgs 152/2006 - Bonifiche - Curatela fallimentare - Responsabilità - Non sussiste
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