Emissioni impianti, la modifica sostanziale legittima nuove prescrizioni
Aria
Qualora un impianto, preventivamente autorizzato, sia sottoposto ad una modifica sostanziale, esso dovrà dotarsi di una nuova autorizzazione aggiornata che ben potrà contenere ulteriori prescrizioni rispetto a quella originaria.
Così il Consiglio di Stato (sentenza 29 aprile 2009, n. 2746) il quale ha chiarito che la norma che prevede il procedimento autorizzatorio in questione (articolo 269, Dlgs 152/2006) è chiara nell’affermare che in caso di modifica sostanziale dell’impianto il gestore deve procedere all’aggiornamento dell’autorizzazione con un procedimento del tutto analogo a quello previsto per il rilascio della autorizzazione originaria.
Il Collegio hanno inoltre precisato il concetto di modifica sostanziale da intendersi come quella che comporti un “aumento o una variazione qualitativa” delle emissioni, o che alteri il modo in cui vengono convogliate.
Emissioni impianti - Articolo 269, Dlgs 152/2006 - Autorizzazione - Modifica sostanziale dell'impianto - Nuove prescrizioni - Legittimità