Traffico illecito, responsabile solo la persona fisica
Rifiuti
La responsabilità per il reato di traffico illecito di rifiuti non è configurabile in capo alla società proprietaria del mezzo di trasporto che, quindi, non è possibile condannare, nè tantomeno citare in giudizio.
La Corte di Cassazione (sentenza 6 novembre 2008, n. 41329) precisa infatti che manca nell'attuale quadro legislativo (Dlgs 152/2006 e Dlgs 231/2001, in tema di responsabilità amministrativa degli enti) una norma che disciplini espressamente il reato in questione in capo alle persone giuridiche e pertanto, non essendo possibile procedere per via analogica in campo penale, deve escludersi la possibilità di estendere la responsabilità anche a queste ultime.
L'unico caso in cui è possibile ravvisare una tale responsabilità, continua la Cassazione, è quello di cui all'articolo 192, comma 4, Dlgs 152/2006 che però si riferisce unicamente agli obblighi di rimozione dei rifiuti nel caso di abbandono incontrollato.
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Traffico illecito - Responsabilità dell'impresa - Non configurabile