News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 21 novembre 2008

Traffico illecito, responsabile solo la persona fisica

Rifiuti

(Lavinia Basso)

La responsabilità per il reato di traffico illecito di rifiuti non è configurabile in capo alla società proprietaria del mezzo di trasporto che, quindi, non è possibile condannare, nè tantomeno citare in giudizio.

 

La Corte di Cassazione (sentenza 6 novembre 2008, n. 41329) precisa infatti che manca nell'attuale quadro legislativo (Dlgs 152/2006 e Dlgs 231/2001, in tema di responsabilità amministrativa degli enti) una norma che disciplini espressamente il reato in questione in capo alle persone giuridiche e pertanto, non essendo possibile procedere per via analogica in campo penale, deve escludersi la possibilità di estendere la responsabilità anche a queste ultime.

 

L'unico caso in cui è possibile ravvisare una tale responsabilità, continua la Cassazione, è quello di cui all'articolo 192, comma 4, Dlgs 152/2006 che però si riferisce unicamente agli obblighi di rimozione dei rifiuti nel caso di abbandono incontrollato.

documenti di riferimento
SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
Sentenza Corte di Cassazione 6 novembre 2008, n. 41329

Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Traffico illecito - Responsabilità dell'impresa - Non configurabile

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