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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Accordo di programma 21 dicembre 2006

 

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e

Coordinamento agende 21, Legambiente, Wwf, Legacoop — abitazione, Federabitazione — confcooperative, Associazione nazionale architettura bioecologica (Anab), Istituto nazionale bioarchitettura (Inbar), Associazione italiana biocostruire mediterraneo (Aibim), Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (Fire), Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Cna costruzioni

 

 

Visto: La Convenzione di Ginevra 1979 che mirava a limitare e per quanto possibile ridurre gradualmente e prevenire l'inquinamento atmosferico compreso l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza ed i protocolli adottati in attuazione della Convenzione di Ginevra

Visto: Rapporto Brundtland 1987 che definisce il concetto di SVS come "lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri"

Visto: Conferenza delle Nazioni Unite a Rio de Janiero 1992 su Ambiente e Sviluppo

Visto: Carta di Aalborg (Danimarca 1994) Carta per lo sviluppo durevole e sostenibile

Visto il Protocollo di Kyoto del 10 dicembre 1997 che ha impegnato gli Stati membri dell'Unione Europea a ridurre, entro il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, le emissioni dei gas serra nella misura dell'8% rispetto ai livelli del 1990, e che ha individuato le azioni che dovranno essere realizzate per la riduzione delle missioni in atmosfera;

Visto: La Convenzione di Aarhus 1998 Danimarca sull'accesso alle informazioni la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

Visto: Stoccolma 2001 Convenzione sugli inquinanti organici persistenti che mira; a proteggere la salute umana e l'ambiente

Visto: Summit Mondiale per lo sviluppo sostenibile a Johannesburg sud Africa 2002

Visto: La decisione n. 1600/2002/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente

Visto: Il Documento di "Strategia d'Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia 2002-2010" Deliberazione n. 57/2002.

Visto: ;Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Ronchi) e successive modifiche che propone la valorizzazione dei rifiuticome materie prime seconde e raccomanda, per la valutazione degli impatti ambientali connessi al loro riutilizzo, l'approccio metodologico definito come Analisi del ciclo di vita.

Vista la Direttiva 2002/91/Ce, che dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 4 gennaio 2006, il cui obiettivo è quello di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.

Vista la comunicazione della commissione al consiglio, al parlamento europeo, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni del 11 febbraio 2004 "Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano" che inserisce l'edilizia sostenibile tra le proposte oggetto di ulteriori consultazioni nel 2004, indicandone le priorità da perseguire per il raggiungimento dell'efficienza ambientale;

Vista la legge 10 del 9 gennaio 1991 recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

Vista la legge 1 giugno 2002, n. 120 di "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997";

Vista la Delibera Cipe 19/12/2002 n. 123 di "revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge 120/2002)"

Visti I due Decreti ministeriali approvati dal Ministero dell'industria il 24 aprile 2001 che definisconogli obiettivi; quantitativi; per l'incremento dell'efficienza e il risparmio energetico negli usi; finali di cui all'articolo 16, comma 4, del Dlgs 23 maggio 2001 n. 164 e dell'articolo 9, comma 1, del Dlgs 16 marzo 1999 n. 79;

Vista la Direttiva 77/2001/Ce per la "promozione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'energia elettrica";

Visto il Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387 di recepimento della direttiva 77/2001/Ce che prevede all'articolo 7 l'istituzione di un sistema di incentivazione dell'elettricità prodotta da fonte solare;

Visto l'Accordo quadro tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e Anci per una più organica collaborazione in tema di politica ambientale del 24/07/2003;

Visto: Il regolamento n. 1980/2000/Ce del parlamento europeo e del consiglio del 17 luglio 2000 relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ai prodotti e ai servizi (Ecolabel)

Visto: Direttiva 89/106/Cee Direttiva del Consiglio relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione

Visto: Dpr 21 aprile 1993 n. 246 Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/Cee

Visto: Direttiva 67/548/Cee Direttiva concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

Viste le Norme serie Iso 14020 che definiscono gli standard per valutare la validità dei marchi di qualità ecologica e delle dichiarazioni ambientali.

Viste le Norme serie Iso 14040 che definiscono i principi e le prescrizioni per effettuare gli studi di valutazione del ciclo di vita e diffonderli mediante relazione.

Visto: Il Dlgs 241/00 in attuazione della Direttiva 29/96/Euratom che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivati dalle radiazioni ionizzanti. Gu n. 203 del 31/08/2000

Visto:; la Legge quadro sulla protezione dall'esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.entrata i; vigore il 22 febbraio 2001, n. 36 ;

Visto: Il Dpcm 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici emanato in attuazione della Legge Quadro sull'inquinamento acustico — Legge 26 ottobre 1995 n. 447 .

Visto: Il Dlgs 1 maggio 1999 n. 152— Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e successive modifiche.

Visto: Il Dlgs 19 agosto 2005 n. 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico in edilizia (e successive modifiche e relativi provvedimenti attuativi).

Considerato il ruolo preponderante che possono svolgere gli Enti locali nell'attuazione delle politiche di diffusione dei criteri di progettazione sostenibile e di riduzione dei consumi energetici in edilizia attraverso misure di promozione delle fonti energetiche rinnovabili, del risparmio energetico e dell'architettura sostenibile;

Preso attochel'edilizia tradizionale è responsabile per il solo riscaldamento per più di un terzo del consumo di energia, della produzione di gas climalteranti, della produzione di rifiuti e del 50% del consumo di materie prime

Considerata la rilevanza che possono avere una maggiore efficienza energetica nelle costruzioni, la produzione di energia elettrica e termica da impianti solari integrati negli edifici, nonché la diffusione di un'edilizia attenta alla salubrità degli ambienti costruiti ed alla riduzione del consumo delle materie prime e dell'acqua;

Si approva quanto segue:

Articolo 1

Finalità

1. Finalità del presente accordo è la promozione dei principi dell'architettura sostenibile, dell'uso sostenibile delle risorse naturali, dell'efficienza energetica e la diffusione delle tecnologie solari passive e attive in edilizia attraverso azioni di sensibilizzazione, comunicazione, formazione ed azioni dimostrative rivolte a soggetti pubblici e privati.

2. A tal fine i soggetti sottoscrittori istituiscono il Tavolo "La Casa Ecologica" di seguito denominato "Tavolo". La partecipazione ai lavori del Tavolo non può comportare nessun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Le attività e la partecipazione al tavolo potranno essere aperte a tutte le associazioni ambientaliste e di settore che operano a livello nazionale che ne facciano richiesta.

Articolo 2

Modalità di attuazione

1. I soggetti sottoscrittori del presente accordo concordano che la realizzazione delle attività previste sia articolata in quattro fasi distinte:

FASE 1:

Istituzione di un Osservatorio che abbia come principale finalità il monitoraggio sulla diffusione dell'architettura sostenibile nelle azioni degli enti pubblici e nel mercato dell'edilizia e l'individuazione di esempi e buone pratiche già applicate a livello nazionale, sia da parte di soggetti privati che pubblici.

FASE 2:

Definizione e realizzazione di strumenti di comunicazione e sensibilizzazione necessari per rendere comprensibili e divulgabili ai destinatari del programma i concetti e i principi promossi dal presente accordo.

FASE 3:

Individuazione di azioni dimostrative da veicolare a livello nazionale come esempi di buone pratiche, anche attraverso l'istituzione di un concorso nazionale biennale di progettazione sostenibile.

FASE 4:

Diffusione degli strumenti di cui alla precedenti fasi 1, 2 e 3 attraverso azioni divulgative con le seguenti finalità:

— promuovere a livello territoriale presso i cittadini e le imprese una maggiore consapevolezza ai principi dello sviluppo sostenibile e dell'architettura sostenibile, dell'uso delle risorse naturali con particolare riferimento ai materiali, all'energia e all'acqua ed ai rifiuti;

— diffondere i risultati delle attività di monitoraggio effettuate dall'Osservatorio;

— promuovere l'ottenimento dei migliori risultati in termini di risparmio energetico per l'applicazione nelle gare d'appalto pubbliche dei dispositivi normativi della legge 10 del 1991, della Direttiva 91/2002/Ce e del Dlgs 192/2005 e successive modifiche;

— promuovere e diffonderei risultati delle azioni dimostrative avviate attraverso azioni di comunicazione nazionali e locali.

Articolo 3

Attuazione della prima fase: istituzione dell'Osservatorio

1. Tale fase prevede la creazione di un Osservatorio permanente sul Costruire Sostenibile utile a monitorare l'evoluzione del settore dell'edilizia verso i criteri di sostenibilità, dando nel contempo risalto alle esperienze significative a livello nazionale ed internazionale e proponendo attività promozionali di raccordo fra le diverse esperienze nazionali. A tale scopo i componenti il Tavolo si impegnano a collaborare alla raccolta dei dati e delle informazioni necessari per la creazione e l'aggiornamento dell'Osservatorio.

2. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non può comportare nessun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. La prima attività dell'Osservatorio consisterà nella stesura di un report sullo stato dell'arte in Italia e nella creazione di un archivio costituito dai migliori esempi di edilizia sostenibile già realizzati. La stesura del Report sarà attuata con modalità da individuare successivamente e finanziata sulla base di uno specifico progetto esecutivo.

4. Le attività dell'Osservatorio saranno finalizzate anche all'attuazione delle seconda, terza e quarta fase di cui ai seguenti articoli 4,5,6.

Articolo 4

Attuazione della seconda fase: realizzazione strumenti di comunicazione

1. La seconda fase prevede la definizione e realizzazione di strumenti di comunicazione e sensibilizzazione necessari per rendere i concetti e principi promossi dal presente Accordo comprensibili ai soggetti finali, in particolare:

a. Linee guida per l'architettura sostenibile;

a1 "per il cittadino utente"

a2 "per la guida e l'indirizzo del processo decisionale".

b. Strumenti di comunicazione sui principali programmi di incentivazione regionali e nazionali inerenti il risparmio energetico e le fonti rinnovabili in Italia;

c. Percorsi didattici sulla promozione dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e della architettura sostenibile rivolti a:studenti e docenti;

2. L'obiettivo da perseguire è di individuare strumenti chiari (decalogo) per il trasferimento dei rispettivi contenuti tecnici ai destinatari finali di tali azioni di sensibilizzazione (uffici tecnici di amministrazioni locali, imprese, progettisti e cittadini).

Articolo 5

Attuazione della terza fase: azioni dimostrative

1. Le azioni dimostrative finanziate consisteranno nella promozione di interventi sostenibili pubblici esemplari e nell'istituzione di un premio biennale o annuale sull'architettura sostenibile, suddiviso in sezioni:

— nuove edificazioni residenziali pubbliche;

— nuove edificazioni residenziali private;

— interventi di recupero pubblici e privati;

— interventi edilizi di Pa e/o di uso pubblico;

— norme e buone pratiche condotte dalle Amministrazioni Pubbliche sul tema del Costruire Sostenibile;

2. L'Istituzione del premio ha valore prettamente simbolico ed è volta a stimolare l'attenzione degli enti pubblici al valore civile della architettura sostenibile e quella degli utenti finali ai suoi valori di risparmio e tutela della salute.

3. Sia i risultati dell'attività concorsuale che gli interventi censiti dall'Osservatorio saranno inseriti in un catalogo che sarà aggiornato periodicamente.

Articolo 6

Attuazione della quarta fase: divulgazione dei risultati

1. Gli strumenti di comunicazione predisposti nell'attuazione della seconda fase devono essere promossi a livello territoriale attraverso un'azione capillare in accordo con l'Anci, l'Upi, l'Uncem e le Regioni, suddividendo le attività tra enti pubblici e soggetti privati come segue:

a. Azioni nei confronti delle Enti locali, delle Regioni, delle Province e delle altre Amministrazioni dello Stato,

In tale fase, il Tavolo propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alle Associazioni degli enti locali e alle Regioni azioni di sensibilizzazione sul territorio nazionale con le seguenti finalità:

— promuovere presso le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli Enti locali la diffusione dei principi della sostenibilità energetica e ambientale in architettura e nel settore edilizio, dell'uso dei materiali; rinnovabili e non nocivi per uomo e ambiente, delle risorse da fonti energetiche rinnovabili e dell'acqua secondo i principi del presente Accordo;

— promuovere le Linee guida di cui alla lettera a dell'articolo 4 con particolare attenzione alle normative di pianificazione degli strumenti edilizi;

— promuovere nelle gare d'appalto pubbliche l'applicazione dei principi dell'architettura sostenibile; a tale scopo il Tavolo potrà supportare gli enti pubblici negli aspetti tecnici dell'espletamento delle gare;

— promuovere formazione rivolta ad uffici tecnici degli Enti locali sui temi e le finalità individuate dal Tavolo;

Tale fase si attuerà attraverso la diffusione attuata dalle Associazioni degli Enti locali e dalle Regioni presso le amministrazioni locali degli strumenti sviluppati nell'ambito dell'Accordo tramite:

mailing list diretta;

seminari;

convegni;

newsletter;

sito internet;

b. Azioni nei confronti dei progettisti, installatori, imprese e cittadini

Tale fase consisterà nel promuovere a livello territoriale presso le Amministrazioni, i progettisti, installatori, imprese, cooperative e cittadini una maggiore consapevolezza sui principi della sostenibilità, dell'uso dei materiali e delle risorse rinnovabili, dell'energia e dell'acqua in architettura e nel settore edilizio attraverso:

Convention annuale sul costruire sostenibile;

Informazione e sensibilizzazione rivolta alle scuole anche al fine dello sviluppo di percorsi didattici;

Formazione rivolta progettisti ed amministratori;

Formazione rivolta installatori e operatori del settore edilizio;

Formazione rivolta ad imprenditori, dirigenti cooperativi, investitori e gestori del patrimonio edilizio;

Informazione rivolta ai cittadini.

Articolo 7

Impegni delle parti

1. Il Ministero ambiente e tutela del territorio si impegna a:

— promuovere e coordinare le attività del Tavolo;

— cofinanziare le attività previste dai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 sulla base dei piani operativi messi a punto dal tavolo, e definire le modalità di assegnazione delle risorse anche attraverso procedure ad evidenza pubblica;

— partecipare con proprio personale alla organizzazione, definizione e puntualizzazione degli interventi e delle attività previste dal presente accordo;

— pubblicizzare, mediante propri canali informativi le iniziative avviate ed i loro risultati;

2. La associazioni partecipanti al Tavolo e sottoscrittrici del presente accordosi impegnano a promuovere e partecipare alle attività descritte nei precedenti articoli 4, 5, 6 e 7 secondo modalità definite in un Protocollo tecnico che verrà predisposto dal Tavolo e approvato dal Ministero entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 8

Durata dell'accordo e articolazione temporale

1. Il presente accordo ha la durata di 3 anni ed entra in vigore dalla data di sottoscrizione.

Articolo 9

Risorse finanziarie

1.Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'attuazione, il monitoraggio e la verifica dello stato di avanzamento dei lavori del presente Accordo impegna la somma di... a valere su... ; da assegnarsi con le modalità ispirate a criteri di trasparenza e pubblicità successivamente individuate dal Ministero, sulla base dei piani operativi che il Tavolo metterà a punto.

Articolo 10

Verifica e Monitoraggio

1. La verifica e il monitoraggio dell'attuazione delle attività dell'Accordo di programma è affidato per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale.

 

Roma, 21 dicembre 2006

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