Albo gestori ambientali

Normativa Vigente

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Ultima versione disponibile al 04/05/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Dm 23 aprile 1999

(Gu 26 giugno 1999 n. 148)

Modificazione al decreto ministeriale 8 ottobre 1996 recante: "Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti"

Il Ministro dell'ambiente

di concerto con

i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi, 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che intendono effettuare attività di gestione dei rifiuti soggette ad iscrizione all'Albo medesimo;

Visto il Dm 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 14, che stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata o con "fideiussione bancaria" o con "polizza fideiussoria assicurativa", ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;

Considerato che il citato decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, ha sostituito ed abrogato il precedente regolamento di organizzazione dell'Albo di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, ed ha modificato le categorie e classi di iscrizione delle imprese che effettuano attività di trasporto dei rifiuti;

Considerato che si rende pertanto necessario modificare il decreto ministeriale 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, con il quale sono stati determinati le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate da parte delle imprese che trasportano rifiuti, al fine di adeguarlo alle nuove categorie e classi di iscrizione previste dal suddetto decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406;

Considerato che l'iscrizione all'Albo da parte delle imprese che effettuano attività di trasporto dei rifiuti è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria e pertanto è urgente apportare le necessarie modifiche al Dm 8 ottobre 1996 al fine di consentire alle imprese interessate di prestare detta garanzia ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406;

Decreta

Articolo 1

 

1. All'articolo 2, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, è soppresso il comma 3.

2. All'articolo 3, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

"1. Ai fini della determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria, le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, in base alla classificazione in categorie e classi previste dagli articoli 8 e 9 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono suddivise nelle seguenti categorie:

a) raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;

b) raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;

c) raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi".

3. All'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, le parole: "quantità giornaliera" sono sostituite dalle parole: "quantità annua".

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, sono aggiunte in fine le seguenti parole "f) L. 40.000.000".

5. All'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, le parole da "classe d) L. 150.000.000" a "50 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "classe d) L. 450.000.000; classe e) L. 150.000.000; classe f) L. 80.000.000".

6. All'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, le parole da "classe d) L. 200.000.000" a "50 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "classe d) L. 600.000.000; classe e) L. 200.000.000; classe f) L. 100.000.000".

7. Nell'allegato 1 al decreto ministeriale 8 ottobre 1996 ogni riferimento all'"Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti" si intende sostituito con "Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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