Albo gestori, iscrizione non richiesta per Enti locali "associati"
Albo gestori ambientali (Prassi)
L'esenzione dall'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali, prevista a favore dei Comuni, è estendibile alle Comunità montane e alle unioni di Comuni che intendono svolgere la raccolta dei rifiuti urbani.
L'orientamento dell'Albo gestori ambientali favorevole alla applicabilità del regime di esenzione per i Comuni che intendono svolgere con proprie risorse le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, ricorda il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali nella circolare n. 3 del 3 marzo 2020, è stato confermato in giudizio dal Consiglio di Stato, il quale, con la sentenza 1034/2016, ha ribadito come la mancata inclusione dei Comuni nel novero degli Enti non assoggettati a regime abilitativo semplificato non significhi che agli stessi sia precluso l'esercizio delle attività in esame, bensì che possono operare anche in assenza di iscrizione all'Albo.
Chiamato a esprimersi sull’applicabilità di tale regime anche nei confronti delle Comunità montane e delle unioni di Comuni che intendono svolgere in economia il servizio di gestione dei rifiuti urbani del proprio territorio, il Comitato nazionale si è espresso positivamente, considerato che trattasi di Enti locali finalizzati all'esercizio associato di funzioni e servizi, "nella misura in cui a tali Enti siano attribuite le medesime funzioni dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti".
Rifiuti - Gestione ex articoli 198, Dlgs 152/2006 - Raccolta da parte dell'Ente comunale - Obbligo di iscrizione Albo gestori ex articolo 212, Dlgs 152/20006 - Insussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Iscrizione all'Albo delle Comunità montane e delle unioni di Comuni - Chiarimenti
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