Albo gestori, istruzioni per cessazione responsabile tecnico rifiuti
Albo gestori ambientali (Normativa Vigente)
Le nuove procedure conseguenti al verificarsi della cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, per qualunque causa inclusa la sopravvenuta perdita dei requisiti di idoneità, si applicano dal 4/5/2020.
In base a quanto indicato dalla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 30 gennaio 2020, n. 1, nell'ipotesi di cessazione dell’incarico di responsabile tecnico, le imprese possono proseguire l'attività oggetto dell’iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall’impresa. Alla scadenza di tale termine, in assenza di provvedimento dell'Albo relativo alla conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico, l'impresa non potrà presentare domande di variazione o rinnovo dell'iscrizione per le categorie d'iscrizione interessate dalla carenza del requisito del responsabile tecnico, mentre l'Albo avvierà il procedimento finalizzato alla cancellazione dell’impresa dall'Albo per le categorie d'iscrizione interessate.
La deliberazione indica i termini entro i quali le imprese devono comunicare all'Albo la cessazione dell'incarico del responsabile tecnico (pena l'avvio del procedimento di sospensione dell'iscrizione), stabilisce gli oneri di comunicazione del responsabile tecnico per essere esonerato dalle responsabilità dell'incarico, nonché detta i tempi entro i quali le Sezioni regionali dell'Albo devono comunicare alle imprese le "prossime" scadenze dei requisiti di idoneità (sessantesimo e trentesimo giorno antecedente la data di scadenza).
Responsabile tecnico - Procedure conseguenti al verificarsi della cessazione dell'incarico
Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico - Attuazione articolo 12, comma 3, Dm 120/2014
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