Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lazio 10 aprile 2001, n. 3097

Albo gestori rifiuti - Elenco dei professionisti abilitati a rilasciare l'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto - Esclusione dei biologi - Dm 406/1998 - Annullamento

Tar Lazio

Sentenza 10 aprile 2001, n. 3097

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione II Bis

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso n.164/99 proposto dal Prof. E. L., in proprio e quale Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, rappresentato e difeso dall'Avv. G.B.;

 

contro

— il Ministero dell'ambiente

— il Ministero dell'industria, commercio e artigianato

— il Ministero dei trasporti e della navigazione

— il Ministero del tesoro

 

Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

e nei confronti

della Federazione nazionale degli ordini dei medici, non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento

del decreto n. 406 del 28.4.1998, pubblicato Guri del 25.11.1998;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avv.ra Gen.le dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza in data 1 febbraio 2001, il Consigliere G. De M., nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

Fatto

Con ricorso, notificato alle diverse parti intimate fra il 15 e il 16.12.1998, il prof. E. L. — in proprio e quale Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi — impugna il decreto del Ministro dell'ambiente n. 406 del 28.4.1998, recante attuazione di direttive dell'Unione Europea, circa la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti, nella parte in cui esclude implicitamente il biologo dal novero dei professionisti, che possono attestare con perizia giurata l'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione al tipo di rifiuti da trasportare.

Avverso tale esclusione vengono prospettati i seguenti motivi di gravame:

1) violazione della legge 24.5.1967, n. 396 e del Dm 22.7.1993, n. 362; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e contraddittorietà, rientrando l'attestazione di cui trattasi fra le competenze proprie dei biologi, ai sensi dell'articolo 3 legge n. 396/67 e riguardando il trasporto rifiuti, soggetti a trattamento chimico, fisico e/o biologico.

Le Amministrazioni statali intimate, costituitesi in giudizio, resistono formalmente all'accoglimento dell'impugnativa.

 

Diritto

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne il regolamento, recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, regolamento approvato con decreto del Ministro dell'ambiente — di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, trasporti e navigazione e tesoro — n. 406 del 28.4.1998.

Detto regolamento viene ritenuto lesivo dall'Ordine dei Biologi nella parte (articolo 12, comma 3, lettera a), in cui elenca dettagliatamente i professionisti (ingegneri, chimici e medici igienisti) abilitati ad attestare a mezzo di perizia giurata l'idoneità dei mezzi di trasporto, in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, senza fare menzione dei biologi e quindi implicitamente escludendoli.

Detta esclusione — ad avviso del Collegio stesso — appare viziata da eccesso di potere, con riferimento alle specifiche competenze dei biologi nella materia di cui trattasi, in base all'articolo 3 legge n. 396/1967, per ragioni già analiticamente enunciate nella sentenza di questo Tribunale, Sezione III, n. 2140/97 del 12.9.97, alla cui motivazione sul punto si fa integrale rinvio, ai sensi dell'articolo 26, u.c., legge 6.12.1971, n. 1034, nel testo sostituito dall'articolo 9 legge 21.7.2000, n. 205.

Il ricorso viene pertanto accolto, con assorbimento delle ragioni difensive non esaminate e conseguente annullamento del Dm impugnato, nella parte in cui non inserisce espressamente i biologi nel novero dei professionisti, di cui al citato articolo 12, comma 3, lettera a) del Dm medesimo; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ne ritiene equa la compensazione.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sezione II bis), accoglie il ricorso n. 164/99, specificato in epigrafe e, per l'effetto, annulla il decreto ministeriale n. 406 del 28.4.1998, limitatamente alla parte in cui non menziona i biologi tra i professionisti, abilitati a rilasciare l'attestazione di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a) del decreto stesso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio in data 1 febbraio 2001 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

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