Dm Ambiente 19 aprile 2006
Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale
Il Dm 19 aprile 2006 è stato abrogato dall'articolo 4, comma 2, Dlgs 29 giugno 2010, n. 128, "salvi gli effetti delle domande presentate a norma dell'articolo 2 e nei termini di cui all'allegato I del medesimo decreto".
Abrogato da:
Dlgs 29 giugno 2010, n. 128 (26/08/2010)
Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 26/08/2010
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 19 aprile 2006
(Gu 28 aprile 2006 n. 98)
Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Vista la direttiva 96/61/Ce del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Visto il proprio decreto del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 299 del 30 settembre 2003, recante la determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e in particolare l'articolo 5, comma 3, ai sensi del quale l'autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali, nonché l'articolo 4, comma 1, ai sensi del quale l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto delle linee guida concernenti l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
Considerato che, alla luce di quanto specificato nell'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale ulteriori impianti rispetto a quelli oggetto del citato decreto del 24 luglio 2002;
Visto il proprio decreto del 31 gennaio 2005, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 135 del 13 giugno 2005, recante linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per alcune attività di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
Considerato lo stato di avanzamento dei lavori per l'emanazione delle ulteriori linee guida previste dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
Sentiti i Ministeri delle attività produttive e della salute;
Emana
il seguente decreto:
Articolo 1
Ambito d'applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale per gli impianti:
a) esistenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ovvero
b) nuovi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera e) del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e già dotati alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo delle altre autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio.
2. Il presente decreto non si applica agli impianti soggetti alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 17, commi 2 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in presenza di più impianti o parti di essi localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciarsi da più di una autorità competente, i termini di cui al presente decreto si applicano limitatamente agli impianti o parti di essi di competenza statale.
Articolo 2
Presentazione della domanda
1. Le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale di cui all'articolo 1 sono presentate entro e non oltre i termini specificati nell'allegato 1 del presente decreto.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il gestore di un impianto funzionalmente connesso di cui all'allegato V, punto 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, presenta domanda di autorizzazione integrata ambientale di tale impianto congiuntamente alla domanda relativa all'impianto a cui esso è funzionalmente connesso.
3. In caso di impianti, per i quali siano programmate modifiche sostanziali, il gestore può presentare un'unica domanda di autorizzazione per l'impianto esistente e per la modifica sostanziale, anche prima delle scadenze indicate nel presente decreto. Ove intenda avvalersi di tale facoltà, il gestore individua nella domanda l'assetto dell'impianto modificato, nonché l'assetto dell'impianto privo delle modifiche programmate che potrà essere oggetto di separata autorizzazione, anche nelle more della conclusione delle procedure di valutazione di impatto ambientale o in caso di esito negativo della domanda relativamente alla modifica.
Articolo 3
Disposizioni transitorie
1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, predisposte secondo quanto indicato all'articolo 5, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono trasmesse alla Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Articolo 4
Abrogazione
1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 299 del 30 settembre 2003, è abrogato.
Roma, 19 aprile 2006
Allegato 1
Calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale
Categoria | Sottoprodotto | Data apertura calendario | Termine per la presentazione |
impianto di cu all'allegato V, punto 2, del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 (raffineria) | Impianto situato nelle Regioni Piemonte, Lombardia o Veneto | 30 aprile 2006 | 30 giugno 2006 |
Impianto situato nelle Regioni Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Lazio o Puglia | 1 settembre 2006 | 30 ottobre 2006 | |
Impianto situato nelle Regioni autonome Sicilia o Sardegna | 1 dicembre 2006 | 30 gennaio 2007 | |
Impianto situato altrove | 1 febbraio 2007 | 30 marzo 2007 | |
impianto di cu all'allegato V, punto 1, del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 (impianto di combustione) | Impianto di produzione d'energia elettrica con potenza termica compresa tra 300 e 799 MW | 30 maggio 2006 | 30 luglio 2006 |
Impianto di produzione d'energia elettrica con potenza termica compresa tra 800 e 1.499 MW | 1 agosto 2006 | 30 settembre 2006 | |
Impianto di produzione d'energia elettrica con potenza termica compresa tra 1.500 e 2.999 MW | 1 novembre 2006 | 31 dicembre 2006 | |
Altri impianto con potenza termica di almeno 300 MW | 1 febbraio 2007 | 30 marzo 2007 | |
impianto di cu all'allegato V, punto 3, del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 (acciaierie di prima fusione) | Impianto situato nella Regione Toscana | 1 novembre 2006 | 31 dicembre 2006 |
Impianto situato nella Regione Puglia | 1 gennaio 2007 | 28 febbraio 2007 | |
Impianto situato altrove | 1 gennaio 2007 | 28 febbraio 2007 | |
impianto di cu all'allegato V, punto 4, del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 (impianto chimico) | prodotti di cui alla lettera m) dell'allegato V, punto 4, Dlgs 59/03 | 1 dicembre 2006 | 30 gennaio 2007 |
prodotti di cui alle lettere j), k), l) dell'allegato V, punto 4, Dlgs 59/03 | 1 febbraio 2007 | 30 marzo 2007 | |
altri prodotti | 1 febbraio 2007 | 30 marzo 2007 | |
Altri impianti di competenza statale | 1 ottobre 2006 | 30 novembre 2006 |