Ordinanza Tribunale Bologna 30 giugno 2005, n. 4633
Stazioni radio-base - Installazione su tetto condominiale - Possibile offesa del diritto di proprietà - Configura
Tribunale
Tribunale di Bologna, Sezione seconda civile - Ordinanza 30 giugno 2005, n. 4633
Tribunale di Bologna, Sezione seconda civile — Ordinanza 30 giugno 2005, n. 4633
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
(omissis)
esaminati i reclami proposti a norma dell'articolo 669 terdecies C.p.c. da:
— Condominio di Via Calzolari 14 — Bologna
(Avv. U. Ruffolo; C. Berti)
— H3G Spa
(Avv. DiGiovanni I.; Bernarduzzi M. del Foro di Milano)
Reclamanti
contro
— (...)
(Avv. Klun Alessandro)
Reclamato
Avverso l'ordinanza emessa dal Gu di questo Tribunale depositata in data 08/03/2005;
Letti gli atti dei riuniti procedimenti nn. 4633/05 e 5351/05 R.g.
Ha pronunciato la seguente
Ordinanza
I reclami exd articolo 669 terdecies C.p.c. proposti dal Condominio di Via Calzolari 14 — Bo — e dalla società H3G Spa avverso l'ordinanza emessa da questo Tribunale in composizione monocratica in data 08/03/2005 non appaiono meritveoli di accoglimento.
In primo luogo, gli odierni reclamanti hanno, in via preliminare di rito, reiterato l'eccezione di inammissibilità dell'originario ricorso cautelare ex adverso proposto per mancata allegazione della domanda oggetto del successivo ed eventuale giudizio di merito.
Al riguardo, però, deve anzitutto osservarsi che, ai fini dell'ammissibilità in generale di una domanda cautelare sotto il profilo della sua strumentalità rispetto alla posizione soggettiva da tutelare, non è necessario che il relativo ricorso enunci anticipatamente, in modo specifico ed espresso, il contenuto del successivo giudizio di merito, essendo sufficiente una sua descrizione sommaria ed anche implicita, idonea, comunque, ad individuare il petitum e la causa petendi della futura domanda.
Nel caso di specie, poi, la causa petendi era stata più che sommariamente allegata dal ricorrente, il quale aveva esplicitamente lamentato la lesione dei suoi diritti di proprietà, esclusiva e comune, conferendo, in tal modo, all'esperita azione nunciatoria una natura ed un contenuto prevalentemente petitori.
Ma vi è di più.
L'esigenza che la domanda cautelare contenga una sia pur sommaria descrizione dell'oggetto della futura causa ordinaria, e, segnatamente, del petitum della relativa azione di merito, è ancor meno avvertita con riferimento alle azioni nunciatorie (denuncia di nuova opera e di danno temuto) di cui agli articoli 1171 e 1172 C.c..
Infatti, esaminando il dato testuale del citato articolo 1171 C.c. (denuncia di nuova opera), si ha modo di vedere che già il Legislatore ha tracciato, sia pur sommariamente, il contenuto minimo del successivo giudizio di merito.
In particolare, dalla norma sopra citata si evince chiaramente che la futura causa di merito dovrà avere ad oggetto, quantomeno, l'accertamento della fondatezza e della legittimità dell'opposizione operata dal denunciante alla prosecuzione della nuova opera inibita dal Giudice all'esito della prima fase cautelare, ovvero l'accertamento della legittimità della nuova opera la cui prosecuzione sia stata, invece, consentita, con i relativi danni sofferti dalle parti a seconda dei casi.
Conseguentemente, deve ritenersi corretta l'affermazione, ancorché sintetica, contenuta nella reclamata ordinanza secondo cui in una causa nunciatoria, l'azione di merito è tipica e già preordinata dalla legge.
Peraltro, la questione sopra trattata dovrà, de iure condendo, essere rivisitata allorché entrerà in vigore la nuova disciplina del rito cautelare uniforme così come dettata dal cd. decreto competitività, che, per alcuni procedimenti cautelari, tra cui anche quello nunciatorio, prevede come ipotesi meramente eventuale e rimessa alla valutazione discrezionale della parte, l'instaurazione della successiva fase di merito.
Va, altresì, rigettata l'ulteriore eccezione preliminare sollevata dai reclamanti di inammissibilità del ricorso presentato dal (...) come azione cautelare ante causam, per asserita incompetenza funzionale del Giudice adìto in pendenza di due distinti giudizi di merito vertenti sulle medesime questioni.
Infatti, anche tale questione risulta infondata, atteso che il presente procedimento cautelare (così come il conseguente successivo giudizio di merito) ed i due giudizi di merito richiamati dai reclamanti presentano "petita" diversi (da un lato, sospensione dei lavori e risarcimento danni; dall'altro, invalidità delle delibere condominiali) e sono, inoltre, connotati da un'identità soggettiva solo parziale [la reclamante società H3G Spa, infatti, non è parte dei giudizi di impugnazione delle delibere condominiali pure promosse dal (...)].
Né il prospettato intervento volontario della suddetta società nei giudizi di merito è idoneo a spostare i termini della questione.
Infatti, si tratta di circostanza meramente eventuale, non verificatasi, e, comunque, non valutabile a questi fini, in quanto, diversamente opinando, la asserità identità soggettiva potrebbe ravvisarsi tra qualsiasi procedimento per il solo fatto che una parte di un procedimento possa in futuro decidere di intervenire in un altro.
Quanto all'asserita pregiudizialità dei giudizi di impugnazione sopra menzionati e, quindi, alla pretesa necessità di sospendere il presente procedimento ex articolo 295 C.p.c., è sufficiente rilevare l'incompatibilità giuridico-processuale dell'invocato istituto della sospensione con le esigenze di celerità, immediatezza e concentrazione insite nelle procedure cautelari e sommarie in genere.
Detto questo e venendo al merito della presente controversia, ritiene il Collegio che la reclamata ordinanza vada anzitutto integrata nella parte in cui viene esclusa la legittimazione del (...) ad agire in via nunciatoria con riferimento alle parti dell'edificio di proprietà non esclusiva ma comune.
Infatti, è dato normativo e giurisprudenziale pacifico che, in generale, il singolo condomino sia legittimato ad agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni, inerenti all'immobile condominiale, unitamente e/o in alternativa all'amministratore del condominio; nello specifico, quindi, il (...), quale condomino, è legittimato ad esperire l'azione nunciatoria contro terzi a tutela non solo dei beni di sua esclusiva proprietà, ma anche dei beni comuni.
Per quel che concerne l'eccepita illegittimità per asserito uso improprio delle strumento nunciatorio, si ritiene assolutamente condivisibile l'affermazione contenuta nella reclamata ordinanza, secondo cui l'azione ex articolo 1171 C.c. proposta dal ricorrente ed il ricorso d'urgenza ex articolo 700 C.p.c. cui hanno fatto riferimento i reclamanti, attengano a piani e profili del tutto diversi.
Infatti, nella fattispecie in esame, il ricorrente ritualmente ha contestato la legittimità della nuova opera intrapresa da controparte, in sé e per sé considerata, in quanto innovazione non consentita, lesiva del suo diritto dominicale.
Invece, le questioni poste dal condomino ricorrente in ordine al pericolo di danno alla salute rilevano, per ciò, solo in via indiretta, nel senso di verosimili fonti di pericolo di danno al diritto di proprietà, sub specie di pericolo di deprezzamento dell'immobile conseguente all'installazione della stazione radio base ed alla prolungata esposizione alle relative immissioni elettromagnetiche.
I due piani, quindi, ancorché intersecanti, non coincidono e sono, pertanto, suscettibili di tutela attraverso i due distinti strumenti giuridico-processuali sopra indicati.
Quanto all'eccepita inammissibilità dell'azione esercitata dal (...) per difetto nella nuova opera de qua del requisito oggettivo della "stabilità", è sufficiente osservare che, con il termine "stabilità", il Legislatore ha inteso riferirsi a qualsiasi modificazione fisica di un fondo mediante attività umana diversa dalla manutenzione e ripristino che abbia il carattere della permanenza, ma non anche della definitività.
Ciò che, quindi, rileva ai fini dell'ammissibilità del ricorso ex articolo 1171 C.c. non è l'inamovibilità assoluta e definitiva dell'opus, bensì la sua saldezza e permanenza.
Nel caso di specie, è assolutamente pacifico che la stazione radio-base in questione, ancorché asportabile, è stata progettata come manufatto ancorato saldamente e, quindi, stabilmente al lastrico solare condominiale, con conseguente soddisfacimento del requisito oggettivo come sopra richiesto dalla disposizione in commento.
Nel merito, le doglianze sollevate dall'originario ricorrente, oggi reclamato, sono supportate da idoneo fumus boni iuris e da adeguato periculum in mora.
Il (...), infatti, ha contestato la legittimità dell'installazione della radio-base per telefonia cellulare, qualificandola correttamente come innovazione non suscettibile di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136 C.c..
Ed invero, è incontroverso che l'installazione della radio-base per cui è causa, per le progettate dimensioni e la prevista ubicazione, determinerebbe una sensibile ed apprezzabile alterazione dello stato preesistente del lastrico solare ed anche del sottotetto condominiali, mutandone anche l'originaria destinazione da esclusivamente residenziale a parzialmente industriale.
Ai fini di una loro valida deliberazione a maggioranza qualificata di cui al citato articolo 1136 C.c., le innovazioni devono essere destinate al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, e, inoltre, non devono rendere inservibile all'uso o al godimento anche di un sono condomino una parte comune, e, infine non devono comportare l'alterazione della destinazione funzionale del bene comune interessato.
Nel caso de quo, il manufatto progettato, andando ad occupare una porzione non trascurabile di lastrico solare e di sottotetto condominiali, sottrarrebbe significative parti del bene comune al godimento del condomino (...) (oltre che ad altri condomini), riducendo sensibilmente tale facoltà.
La circostanza che per l'occupazione delle suddette porzioni dell'edificio comunale sia previsto il pagamento da parte della società reclamante di un determinato canone locativo potrà semmai reintegrare la sofferta limitazione di godimento, ma certamente non incrementare il rendimento delle parti così utilizzate esclusivamente da terzi.
Inoltre, l'installazione della nuova opera in esame provoca necessariamente una radicale e profonda trasformazione della originaria destinazione funzionale di una considerevole parte del lastrico e del sottotetto comuni, in quanto la loro tipica e naturale funzione residenziale verrebbe sostituita con una destinazione squisitamente produttiva ed industriale, del tutto incompatibile con la prima.
Ne consegue che, già per le ragioni sopra esposte, l'installazione della stazione radio-base de qua non poteva essere deliberata con la predetta maggioranza qualificata, occorrendo, invece, il consenso unanime dei condomini, compreso, quindi, quello del ricorrente (...).
La lesione, rectius, il pericolo di lesione dei diritti dominicali dell'odierno reclamato in conseguenza dei fatti ascrivibili ai reclamanti, oltre che per i profili sopra descritti, è soprattutto ravvisabile nel pericolo di deprezzamento dell'immobile conseguente all'incertezza oggettiva ed alla diffusa diffidenza soggettiva circa le conseguenze derivanti da una persistente esposizione alle onde elettromagnetiche prodotte dalla stazione radio-base per telefonia cellulare.
Infatti, gli studi scientifici di settore (e gli stessi reclamanti nei propri scritti difensivi) non sono in grado di escludere con assoluta certezza che le onde elettromagnetiche, soprattutto in caso di prolungata esposizione ad esse, provochino effetti nocivi per la salute di coloro che, come nel caso di specie, risiedano nelle immediate vicinanze della fonte irradiante.
Una siffatta situazione di incertezza e di inevitabile diffidenza, come quella cagionata da qualsiasi fonte di potenziale pericolo di danno all'integrità psico-fisica dell'uomo (ad esempio un inceneritore, un insediamento industriale, una discarica di rifiuti, ancorché tutti autorizzati dalle competenti P.a.), secondo l'id quod plerumque accidit, non può non avere negativa incidenza sulle valutazioni operate sul mercato immobiliare, nel senso di una minore appetibilità di un immobile esposto a tali pericoli rispetto ad un altro esente da questi.
La netta percezione del rischio sopra descritto, in quanto diffusa tra la collettività generale, quindi, ha indubbi riflessi negativi sul valore di scambio dell'immobile in caso di sua compravendita; essa, però, ha immediate ed attuali implicazioni sfavorevoli anche sul sereno e pacifico uso del bene da parte di chi già deve (o dovrebbe) stabilmente convivere con tale situazione, come appunto il ricorrente, la cui facoltà dominicale di godimento risulterebbe menomata sotto un profilo psicologico, anch'esso meritevole di tutela.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, sulla scorta di una sia pur sommaria delibazione delle acquisite risultanze processuali, i reclami di cui in premessa devono essere senz'altro rigettati e, per l'effetto, la reclamata ordinanza va integralmente confermata, riservando al giudizio di merito la decisione in ordine alle spese della presente fase cautelare.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza collegiale del 21/06/2005,
visto l'articolo 669 terdecies C.p.p.
rigetta i reclami proposti da Condominio di via Calzolari 14 — Bologna — e da H3G Spa e, per l'effetto,
conferma l'ordinanza emessa dal Giudice unico di questo Tribunale in data 08/03/2005, riservando al giudizio di merito la decisione in ordine alle spese della presente fase cautelare.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della II Sezione Civile del Tribunale il 28/06/2005.
Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2005.