Inquinamento (altre forme di)

Giurisprudenza

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Ordinanza Tar Lazio 24 giugno 2004, n. 3492

Disciplina delle stazioni radio base - Principio di specialità - Dlgs 259/2003 - Rientra - Dpr 380/2001 - Non rientra

Tribunale amministrativo regionale (Tar)

Ordinanza 24 giugno 2004, n. 3492

 

Repubblica italiana

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Roma

Sezione seconda bis

 

nelle persone dei Signori:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

 

Ordinanza

nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2004

 

Visto il ricorso 5575/2004 proposto da:

Società H3G S.p.A.

rappresentato e difeso da:

De Lorenzo Avv. Ferruccio

Sartorio Avv Giuseppe con domicilio eletto in Roma via Luciani, 1

presso

De Lorenzo Avv. Ferruccio

 

contro

Comune di Formello

rappresentato e difeso da:

Roscioni Avv. Remo

con domicilio eletto in Roma L.go della Gancia, 1 presso la sua sede

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota del Comune di Formello n. 3273 del 9.3.2004;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Udito il relatore Cons. Francesco Giordano e uditi altresì per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza;

Visti gli articoli 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'articolo 36 del Rd 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che ad un primo e sommario esame, il ricorso appare sorretto da un sufficiente grado di fondamento giuridico, atteso che la realizzazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare, per il principio di specialità, deve ritenersi disciplinata dalle norme di cui al Dlgs n. 259/03 e non anche da quelle di cui al Dpr n. 380/01, alle quali ultime il provvedimento impugnato di riferisce;

Tenuto conto, altresì, del parere favorevole dell’Arpa Lazio, trasmesso con nota prot. n. 1049 del 19-2-2004;

Avuto riguardo, infine, al paventato pregiudizio, in relazione alla necessità di realizzare il completamento della rete di telefonia cellulare;

 

PQM

 

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, lì 24 giugno 2004

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