Sentenza Tar Sicilia 24 ottobre 2011, n. 1866
Inquinamento - Elettrosmog - Telefonia mobile - Impianti - Costruzioni edili - Analogia - Non sussiste
La disciplina che regola le costruzioni edili non può essere applicata in via analogica alle stazioni radio base per la telefonia cellulare, poiché i due manufatti hanno un impatto sul territorio molto diverso.
Secondo il Tar Sicilia, infatti (sentenza 24 ottobre 2011, n. 1866), gli impianti di telefonia mobile, sviluppandosi normalmente molto in altezza per esigenze di irradiamento del segnale con strutture metalliche, pali e tralicci, non sono paragonabili agli edifici che hanno invece una cubatura che determina un ingombro fisico e visivo sul territorio.
Tali caratteristiche fanno sì che i due tipi di costruzioni vadano valutate in modo separato e distinto,e che debba escludersi l'applicazione analogica delle norme in materia edilizia la cui ratio è regolamentare uno specifico utilizzo del territorio.
Tar Sicilia
Sentenza 24 ottobre 2011 n.1866
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
Sentenza
sul ricorso numero di registro generale 2156 del 2002, proposto da (omissis) S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. (omissis);
contro
— il Comune di Balestrate, rappresentato e difeso dall'avv. (omissis);
— l’Assessorato Reg.le del Territorio e dell'Ambiente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge, in Palermo, via A. De Gasperi 81;
per l'annullamento
— dell’ordinanza n. 2 del 9.1.2001, concernente la revoca dell’autorizzazione n. 5276 del 24.6.1998 riguardante l’installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare;
— della nota n. 16.10.2001 n. 58829 dell’Assessorato Regionale intimato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Con ricorso notificato l’8 maggio 2002 e depositato il 31 successivo la (omissis) Spa ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, concernenti la revoca dell’autorizzazione n. 5276 del 24.6.1998 riguardante l’installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della Lr n. 65/1981;
2) Violazione dell’articolo 7 del Dl n. 9/1982 convertito nella legge n. 4/1982. Incompetenza assoluta ed eccesso di potere per errore nei presupposti.
Conclusivamente, la società ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, col favore delle spese.
Per resistere all’impugnativa si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, chiedendone il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza collegiale n. 842 del 12.6.2001 la domanda cautelare è stata accolta.
In vista dell’udienza pubblica il Comune resistente, con memoria, ha insistito nel rigetto del ricorso.
Alla Udienza Pubblica del 6 ottobre 2011 il ricorso è stato posto in decisione.
Diritto
Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura dedotto con il primo motivo d’impugnazione.
Al riguardo, la società ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, sostiene che la procedure di variante prevista da tale disposizione riguarda soltanto le opere pubbliche non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici e non già le stazioni radio base per la telefonia cellulare che hanno il minimo impatto volumetrico ed estetico sul territorio.
La censura merita accoglimento.
Ed invero, la citata legge regionale n. 65/1981, dopo avere previsto (articolo 6) che "compete all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente accertare che le opere da eseguirsi dalle amministrazioni statali o da enti statali istituzionalmente competenti non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono”, dispone, nel successivo articolo 7, che "qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati”.
Ora, appare evidente, come peraltro ha avuto recentemente occasione di statuire questo Tribunale in fattispecie analoghe alla presente (v. Tar Sicilia, Catania, sez. II, 11 gennaio 2007, ordinanza n. 15/2007; 16 febbraio 2007, n. 297; 9 marzo 2007, n. 450), come gli articoli 7 e 6 Lr 65/1981 siano riferibili solo alla realizzazione di opere pubbliche da parte di Amministrazioni statali o regionale e non anche alla realizzazione di opere eseguite da privati, ancorché equiparate ad opere infrastrutturali, per cui per l’installazione degli impianti in questione non occorre alcuna variante urbanistica; la collocazione degli impianti di telefonia mobile deve ritenersi, infatti, consentita sull'intero territorio comunale, non assumendo carattere ostativo le specifiche destinazioni di zona (residenziale, verde, agricola, etc.) rispetto ad infrastrutture di interesse generale che presuppongono la realizzazione di una rete capillare sul territorio, in quanto la loro localizzazione nelle sole zone espressamente e preventivamente individuate si porrebbe in contrasto proprio con l'esigenza di assicurare l’uniforme erogazione del servizio (in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2003, n. 673; Cga, ordinanza 28 giugno 2006, n. 543).
Al riguardo, il Collegio ritiene di ribadire quanto affermato da questa Sezione con la sentenza n. 1010 del 9 maggio 2006, nella quale, nel riesaminare funditus la dibattuta questione dei poteri comunali in materia di installazione delle stazioni radio base necessarie per fornire il sistema di telefonia mobile nel territorio nazionale, si è, in particolare, osservato che, secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie, in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura.
Trattasi, inoltre, di strutture, che, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci, talora collocate su strutture preesistenti, su lastrici solari, su tetti, a ridosso di pali. Tali caratteristiche peculiari impongono, quindi, una valutazione separata e distinta del fenomeno, che deve essere compiuta con specifico riferimento alle infrastrutture telefoniche, escludendosi la legittimità di una estensione analogica di una normativa edilizia concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI, 26 agosto 2003, n. 4847; 24 novembre 2003, n. 7725, Tar Campania Napoli, sez. I, 4 marzo 2005, n. 1610).
In definitiva, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti con gli stessi impugnati.
Sussistono giusti motivi, considerata la natura della controversia, per compensare le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati: (omissis)
Depositata in segreteria il 24 ottobre 2011