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Normativa Vigente

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Commissione delle Comunità europee

Decisione 17 agosto 2005, n. 2005/646/Ce

(Guue 19 settembre 2005 n. L 243)

Decisione relativa all'istituzione di un registro di siti destinati a formare la rete di intercalibrazione conformemente alla direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 3140]

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque1 , in particolare l'allegato V, punto 1.4.1.vii),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2000/60/Ce gli Stati membri sono tenuti a proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva, salve alcune eccezioni, in base alle disposizioni dell'allegato V della medesima. L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2000/60/Ce stabilisce che gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buon potenziale ecologico e un buono stato chimico delle acque superficiali entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva, salve alcune eccezioni, in base alle disposizioni di cui all'allegato V. A norma dell'allegato V, punto 1.4.1.i), della direttiva 2000/60/Ce, per i corpi idrici fortemente modificati o artificiali i riferimenti allo stato ecologico vanno intesi come riferimenti al potenziale ecologico.

(2) Il punto 1.4.1 dell'allegato V della direttiva 2000/60/Ce istituisce un processo per garantire la comparabilità dei risultati del monitoraggio biologico tra i vari Stati membri, elemento determinante per la classificazione dello stato ecologico. I risultati ottenuti negli Stati membri con l'applicazione dei sistemi di monitoraggio e classificazione devono essere comparati attraverso una rete di intercalibrazione costituita da siti di monitoraggio situati in ciascuno Stato membro e in ciascuna ecoregione della Comunità. A norma della direttiva, gli Stati membri devono raccogliere, come opportuno, le informazioni necessarie relative ai siti da inserire nella rete di intercalibrazione per consentire di valutare la coerenza del sistema di classificazione nazionale con le definizioni normative contenute nell'allegato V della direttiva 2000/60/Ce e per garantire la comparabilità dei sistemi di classificazione degli Stati membri.

(3) Per istituire il registro dei siti destinati a formare la rete di intercalibrazione di cui all'allegato V, punto 1.4.1.vii), della direttiva 2000/60/Ce, gli Stati membri dovevano selezionare i siti in base alla propria interpretazione delle definizioni normative per la delimitazione fra le classi "elevato/buono" e "buono/sufficiente". Per i siti in questione doveva essere notificata l'attuale classificazione provvisoria. Ciascuno Stato membro doveva, se possibile, fornire informazioni in merito ad almeno due siti per ciascuna delle due delimitazioni tra le classi, per ogni tipo di corpo idrico superficiale comune selezionato ai fini della rete di intercalibrazione e presente sul territorio nazionale. Gli Stati membri dovevano inoltre indicare i siti che si avvicinavano ai valori delle suddette delimitazioni tra le classi, ma che non necessariamente coincidevano con le delimitazioni risultanti dalle classificazioni provvisorie ottenute con gli attuali metodi di valutazione nazionali.

(4) Nel processo di selezione dei siti gli Stati membri dovevano altresi esaminare tutte le informazioni disponibili sulle pressioni e sugli elementi di qualita biologica. Le pressioni e gli elementi di qualita prescelti ai fini dell'intercalibrazione sono quelli che si ritiene siano piu comunemente monitorati.

(5) Tra i dati e le informazioni utili relativi a ciascun sito e presentati da ciascuno Stato membro ai fini della compilazione del registro figurano la descrizione del sito e il tipo di criteri applicati, le informazioni sulle pressioni cui e soggetto il sito, la disponibilità di dati per tutti gli elementi biologici e gli elementi fisico-chimici di supporto, la disponibilita di condizioni di riferimento, la classificazione provvisoria dello stato del sito, i criteri impiegati per selezionarlo e la descrizione dei metodi applicati per valutare la qualità degli elementi biologici.

(6) Le attività svolte nell'ambito della classificazione dello stato ecologico devono contribuire a superare alcune limitazioni e incertezze insite nell'approccio attualmente adottato e potrebbero comportare una futura revisione del registro dei siti, soprattutto alla luce dei risultati dell'esercizio di intercalibrazione. Una revisione di questo tipo dovrebbe garantire una maggiore affidabilità e precisione dei risultati dell'intercalibrazione e contribuire in tal modo ad una migliore realizzazione degli obiettivi della direttiva 2000/60/Ce. Altre revisioni potrebbero rivelarsi necessarie durante le fasi iniziali del ciclo dei piani di gestione dei bacini idrografici, sulla base degli eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nel processo iterativo di pianificazione prescritto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/Ce.

(7) A norma dell'allegato V, punto 1.4.1.v), della direttiva 2000/60/Ce la rete deve essere composta di siti selezionati dagli Stati membri all'interno della gamma dei tipi di corpo idrico superficiale presenti in ciascuna ecoregione. Per garantire la comparabilità delle acque di superficie tra Stati membri che presentano tipologie di corpi idrici simili, nell'ambito della creazione del registro dei siti e necessario ripartire questi ultimi in base al rispettivo gruppo di intercalibrazione geografico, formato da gruppi di Stati membri che condividono tipi particolari di corpi idrici superficiali. In tal modo ciascun gruppo puo comparare i propri risultati e procedere all'intercalibrazione nell'ambito dei membri del gruppo.

(8) Poiché la Bulgaria, la Norvegia e la Romania condividono molti bacini idrografici transfrontalieri con gli Stati membri, questi paesi parteciperanno, su base volontaria, all'esercizio di intercalibrazione; a tal fine hanno proposto un elenco di siti secondo la stessa procedura seguita dagli Stati membri.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/Ce,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

1. Il registro dei siti destinati a formare la rete di intercalibrazione di cui all'allegato V, punto 1.4.1.vii) della direttiva 2000/60/Ce e presentato nella parte 1 dell'allegato della presente decisione. Il registro comprende anche siti ubicati in Bulgaria, Norvegia e Romania, che partecipano, su base volontaria, alla rete di intercalibrazione.

2. Ai fini dell'istituzione del registro e dell'esercizio di intercalibrazione, gli Stati membri sono ripartiti nei gruppi di intercalibrazione geografici elencati nella parte 2 dell'allegato della presente decisione, ognuno dei quali comprende gli Stati membri che condividono tipi particolari di corpi idrici superficiali.

Articolo 2

Gli Stati membri presentano, se necessario, alla Commissione dati e informazioni aggiornati in merito a ciascun sito elencato in allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2005.

 

Allegato

Decisione 646/2005/Ce

Registro dei siti e gruppi di intercalibrazione

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 162 KB


 

Note ufficiali

1. Gu L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/Ce (Gu L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
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