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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Piemonte 6 luglio 2005, n. 2441

Installazione di una stazione radio-base - Locazione di porzione di terrazzo condominiale - Delibera condominiale adottata a maggioranza - Sufficienza

Tar Piemonte

Sentenza 6 luglio 2005, n. 2441

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte — Sezione I -

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso R.G.R. n. 822/05 proposto dalla società

Siemens Mobile Communications Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Roberto Cavallo Perin e dall'avv. Paolo Borghi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca, 3, come da mandato a margine del ricorso;

 

contro il

Comune di Tortona, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 20 giugno 2005 n. 110 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giuseppe Franco Rerrari e dall'avv. Gianluca Marenzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Teresio Bosco in Torino, via Susa, 40, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

 

nonché contro lo

Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Tortona, in persona del Responsabile pro-tempore, non costituito in giudizio;

 

e nei confronti di

(...), non costituito in giudizio;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione

— della nota dello Sportello Unico per le attività produttive in data 12 aprile 2005, prot. n. 12237, recante comunicazione che per il prosieguo della pratica relativa all'installazione della stazione radio base di piazza Roma, 43 è necessario presentare "dettagliata documentazione fotografica", nonché copia del parere tecnico dell'Arpa e del "verbale dell'assemblea condominiale con la quale è stato autorizzato l'intervento (…)", comunicando che nel frattempo la pratica "rimarrà sospesa sino all'invio della documentazione richiesta, che dovrà pervenire (…) entro e non oltre 60 giorni" e, in difetto, verrà archiviata;

— della nota dello Sportello Unico per le attività produttive in data 19 aprile 2005, prot. n. 13342, con la quale, rilevato che la documentazione presentata "non risulta esaustiva come da nota del Servizio Edilizia Privata in data 19 aprile 2005" si comunica che "la pratica in oggetto rimarrà pertanto sospesa sino all'in-vio della documentazione richiesta, che dovrà pervenire (…) entro e non oltre 60 giorni", a "pena" di archiviazione;

— se ed in quanto occorra, della nota dello Sportello Unico per le attività produttive in data 6 aprile 2005, prot. n. 11572;

— di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tortona;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all'udienza camerale del 6 luglio 2005 l'avv. Tiziana Fiorella in sostituzione dell'avv. Paolo Borghi per la società ricorrente e l'avv. Andrea Conforto in sostituzione dell'avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari per il Comune di Tortona;

Vista l'istanza cautelare;

Visto l'articolo 21 comma 9 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo introdotto dall'articolo 3 legge 21 luglio 2000, n. 205;

 

Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della disposizione sopra citata;

Considerato che con i due provvedimenti investiti dal ricorso, lo Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Tortona ha richiesto alla ricorrente di integrare l'istanza di autorizzazione all'installazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare mediante la produzione di ulteriori documenti ed ha disposto la sospensione della pratica in attesa del relativo deposito;

Ritenuto che gli atti con cui l'Amministrazione richiede a chi le abbia presentato una domanda di produrre altri documenti non sono di norma impugnabili, salvo che rivelino carattere di sostanziale diniego o comunque incidano sull'interesse pretensivo all'emanazione del provvedimento (Tar Lazio, II, 28 settembre 1993 n. 1103; Tar Piemonte, I, 26 marzo 2003, n. 465);

Ritenuto che tale principio è comunque destinato a trovare applicazione nei soli casi in cui il provvedimento si limiti alla richiesta istruttoria, mentre laddove esso contenga un ulteriore dispositivo, resta salva l'impugnabilità di quest'ultimo;

Considerato che, nel caso in esame, entrambi i provvedimenti hanno appunto disposto, oltre alle richieste istruttorie, anche la sospensione del procedimento di autorizzazione;

Ritenuto che, per tale parte, i provvedimenti sono pienamente suscettibili di impugnazione;

Ritenuto che, sotto il profilo appena considerato, il ricorso è pertanto ammissibile e deve essere affrontato nel merito,

Considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente denuncia i provvedimenti impugnati per incompetenza, sostenendo che l'adozione degli atti relativi al procedimento di autorizzazione per cui è causa spetterebbe al Comune, in quanto così disporrebbe l'articolo 86 Dlgs 1° agosto 2003, n. 259, recante la disciplina speciale ed esaustiva della materia;

Considerato per contro che la norma sopra citata si limita a prescrivere che la domanda di autorizzazione deve essere presentata "agli Enti Locali";

Ritenuto che tale dizione lascia impregiudicata la questione circa l'individuazio-ne del soggetto pubblico competente a ricevere, esaminare e decidere la domanda;

Ritenuto pertanto che il Dpr 20 ottobre 1998, n. 447, che prevede la competenza del Suap per tutte le domande relative all'esercizio di attività produttive, si applica anche ai procedimenti di autorizzazione all'installazione di impianti di comunicazione elettronica, come del resto espressamente confermato dall'articolo 87, comma 4, che, dopo aver precisato che copia delle istanze deve essere trasmessa all'Organismo competente ad eseguire i controlli (l'Arpa), affida allo "sportello locale" il compito di disporne la pubblicità in zona;

Ritenuto che l'avvenuta ricezione della domanda da parte del Comune non smentisce tale conclusione, atteso che, per l'ipotesi in cui l'atto d'impulso dell'interessato sia presentato ad un organo diverso, l'articolo 4, comma 2-bis di tale decreto impone a tale soggetto "di trasmettere senza ritardo e comunque entro cinque giorni" gli atti erroneamente ricevuti;

Ritenuto che la censura di incompetenza deve essere pertanto disattesa;

Considerato che, con il secondo e con l'ottavo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 86 e 87 Dlgs 1° agosto 2003, n. 259, che non permetterebbero né la sospensione del procedimento, né tantomeno la sua archiviazione in caso di inottemperanza alle richieste istruttorie;

Ritenuto che la censura è manifestamente fondata, atteso che le norme citate prevedono unicamente il potere di interrompere il termine per la formazione del silenzio-assenso per una sola volta, laddove occorra richiedere integrazioni documentali;

Ritenuto infatti che il principio di tipicità degli atti amministrativi esclude che un qualsiasi procedimento possa essere sospeso se manca una norma che preveda il relativo potere;

Ritenuto che il secondo e l'ottavo motivo devono essere pertanto accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, nelle parti che dispongono la sospensione del procedimento e preannunciano la sua archiviazione in caso di inottemperanza alle richieste istruttorie;

Considerato che con il primo provvedimento lo Sportello Unico ha invitato la ricorrente a produrre a) una documentazione fotografica; b) il parere dell'Arpa; c) la delibera con cui l'assemblea del condominio su cui è prevista l'installazione dell'impianto ha reso il suo consenso;

Considerato che con il secondo provvedimento lo Sportello Unico ha rilevato la ritenuta insufficienza del (solo) verbale della delibera assembleare, in quanto adottata a maggioranza anziché all'unanimità, come prescritto dall'articolo 1120, comma 2 C.c. per le innovazioni gravose;

Ritenuto, conformemente a quanto già esposto, che la prima richiesta istruttoria non è di per sé impugnabile in quanto non autonomamente lesiva: l'atto non evidenzia nessun contenuto reiettivo della domanda e l'eventuale lesione è semmai differita al provvedimento con cui, in ipotesi, all'inadempimento si riconducano effetti sostanziali o procedimentali negativi;

Ritenuto che il settimo motivo, che denuncia la ritenuta illegittimità della richiesta di produzione del parere dell'Arpa, è perciò inammissibile;

Ritenuto che, per opposte ragioni, è invece ammissibile l'impugnazione del secondo provvedimento, nella parte che ritiene insufficiente la delibera condominiale prodotta, in quanto non adottata all'unanimità, come prescritto per le innovazioni gravose ex articolo 1120, comma 2 C.c., e quindi ritenuta inidonea ad assicurare alla ricorrente un valido titolo ad occupare l'area interessata dall'impianto (una porzione del terrazzo condominiale di copertura dell'edificio, assunta in locazione);

Considerato che il Comune di Tortona eccepisce l'inammissibilità del ricorso (ma l'eccezione deve intendersi riferita alle sole censure che investono detta ultima statuizione), in quanto non notificato ad alcuno dei condomini;

Ritenuto che l'eccezione è infondata in fatto, in quanto la società ricorrente ha provato che almeno uno dei condomini è stato ritualmente intimato;

Ritenuto inoltre che tale fatto non determina comunque la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che né i condomini, né il condominio rivestono la qualità di controinteressati;

Ritenuto infatti che tale qualità è riscontrabile solo in capo ai soggetti che risultino titolari di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto impugnato;

Ritenuto che, per quanto il condominio abbia contrattualmente assentito alla ricorrente la locazione del terrazzo comune, ciò non determina alcun suo interesse diretto alla conservazione del diniego di autorizzazione all'installazione dell'impianto, sussistendo semmai un interesse (peraltro meramente riflesso) in senso opposto, inteso a rendere possibile l'esecuzione del contratto come sopra stipulato e quindi evitarne l'eventuale risoluzione in applicazione del principio della presupposizione;

Ritenuto che le censure che investono la seconda richiesta istruttoria nella parte in cui non ritiene sufficiente la delibera condominiale assunta a maggioranza possono pertanto essere esaminate immediatamente;

Considerato che, con il sesto motivo, che assume carattere assorbente delle censure residue, la ricorrente sostiene che la maggioranza sarebbe invece sufficiente;

Ritenuto che la questione, per quanto appartenente alla giurisdizione del Giudice Ordinario, è suscettibile di essere valutata, in via meramente incidentale, anche in questa sede;

Ritenuto che la tesi ricorrente è fondata, in quanto l'articolo 1120, comma 2 citato vieta, a meno che non siano approvate dall'unanimità dei condomini, "le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino";

Ritenuto che tale disposizione è destinata a trovare applicazione solo nei casi in cui la delibera disponga effetti permanenti (solo in questo caso ha infatti senso parlare di innovazioni), mentre nel caso della locazione gli effetti sono istituzionalmente transitori, tantopiù che l'articolo 1590 C.c. dispone espressamente che "il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui la ha ricevuta (…)";

Ritenuto quindi che, avendo la ricorrente titolo ad occupare il terrazzo condominiale solo per la durata del contratto e dovendo comunque rimuovere l'impianto alla sua scadenza, la delibera autorizzativa è stata legittimamente adottata a maggioranza;

Ritenuto conseguentemente che, in accoglimento del sesto motivo di ricorso, il secondo provvedimento deve essere annullato anche nella parte che considera insufficiente la delibera condominiale in questione;

Ritenuto che giustificati motivi consentono comunque la compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti costituite;

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte — Sezione I — definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il 6 luglio 2005 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

Depositata in Segreteria a sensi di legge il 6 luglio 2005.

 

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