Ordinanza Tar Veneto 24 luglio 2003, n. 411
Stazioni radio base - Dlgs 198/2002, cd. 'Decreto Gasparri' - Applicabilità
Tar Veneto
Ordinanza 24 luglio 2003, n. 411
Repubblica italiana
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l'intervento dei signori magistrati:
(omissis)
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nella Camera di Consiglio del 24 luglio 2003;
Visto l'articolo 21, ultimo comma, della legge 6.12.1971, n. 1034 come modificato dall'articolo 3 della legge 21.7.2000, n. 205;
Visto il ricorso proposto dalla S.p.A. H3G, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Bardelli, M.Alessandra Bazzani, Jacopo Recla e Stefano Sacchetto, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Mestre, Via Carducci 45;
contro
il Comune di Noventa Padovana in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Ceruti, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco Acerboni in Venezia, S.Croce 312/A;
la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
e con l'intervento ad opponendum
della Vas — Verdi Ambiente e Società Onlus e del Codacons — Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Acerboni, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, S.Croce 312/A;
della Legambiente Volontariato Veneto e del Wwf (Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature Onlus), in persona dei legali rappresentati pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Luca Partesotti, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, Dorsoduro 1249;
e di Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Partesotti, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, Dorsoduro 1249;
per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 11.4.2003 n. 07013 con il quale è stata rigettata la denuncia di inizio attività presentata dalla società ricorrente per la realizzazione di una stazione radio base.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Noventa Padovana, depositato il 10.7.2003;
Visti gli atti di intervento ad opponendum della Vas e del Codacons, depositato il 21.7.2003, della Legambiente Volontariato Veneto e Wwf e Italia Nostra, depositati il 23.7.2003;
Udito il relatore Consigliere Rita De Piero e uditi altresì gli avv.ti A. Bazzani, per la parte ricorrente, M. Ceruti, per il Comune intimato, L. Partesotti, per Legambiente Volontariato Veneto, per il Wwf — Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature e per Italia Nostra e, inoltre, anche in sostituzione dell'avv. F. Acerboni, per Vas e Codacons;
considerato
che, allo stato ed in questa sede di sommaria delibazione, il ricorso non appare sorretto da sufficienti elementi di fumus boni juris; ritenuta altresì la mancanza di gravità e irreparabilità del danno, anche in considerazione dei tempi occorrenti per la decisione nel merito, essendo sin da ora fissata l'udienza di discussione del ricorso per il giorno 18.12.2003 ore di rito;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dal citato articolo 21, ultimo comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall'articolo 3 della legge 21.7.2000, n. 205;
PQM
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda sezione,
respinge
la suindicata domanda di sospensione e fissa, per la decisione nel merito, l'udienza di discussione del ricorso per il giorno 18.12.2003, ore di rito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Venezia, lì 24 luglio 2003