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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Sicilia-Palermo 22 febbraio 2005, n. 203

Impianti per telefonia mobile - Installazione di antenne e pali - In zona soggetta a vincolo ambientale - Nulla-osta della Soprintendenza - A seguito del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Occorre

Tar Sicilia

Sentenza 22 febbraio 2005, n. 203

 

Fatto

1. Con il primo dei ricorsi in epigrafe (Rg n. 416/2003), notificato il 16 gennaio 2003 e depositato il giorno 28 successivo, la Telecom Italia Spa, premesso di essere stata autorizzata alla installazione di una antenna di telefonia mobile e di non aver ricevuto alcun provvedimento di sospensione dei lavori, ha impugnato la nota n. 4213 del 14 novembre 2002, con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta ha disposto la rimessione dei luoghi con la eliminazione in pristino della palificazione a servizio dell'antenna in questione, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva e con vittoria di spese, per il seguente unico articolato motivo:

1. Violazione e falsa applicazione articolo 29 Rd n. 1357/1940. Violazione e falsa applicazione articolo 3 legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Sviamento.

Le strutture realizzate non sarebbero soggette ad autorizzazione della Soprintendenza, in forza dell'articolo 29, comma 2, Rd n. 1357/1940, il quale espressamente prevede che tale regime autorizzatorio "non si applica alle palificazioni delle linee telegrafiche e telefoniche".

Non sarebbe stata comunicata la sospensione dei lavori con conseguente preclusione di interventi partecipativi.

Non sarebbero state adeguatamente precisate le circostanze poste alla base delle contestazioni fatte.Per le Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza n. 218/2003 è stata accolta l'istanza cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato alla stregua delle censure dedotte dal ricorrente.

In ottemperanza alla predetta ordinanza, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta ha emanato la nota n. 2725 del 28 luglio 2003, con la quale ha riformulato il provvedimento impugnato ed ha ordinato alla Telecom Italia Spa di "predisporre e sottoporre all'approvazione di questa Soprintendenza (…) un progetto di ripristino delle opere stesse, che contemperi le esigenze di tutela paesistica con quelle di funzionalità degli impianti (…).

2. Il provvedimento da ultimo citato è stato impugnato con il secondo dei ricorsi in epigrafe (Rg n. 6744/2003), notificato il 13 novembre 2003 e depositato il 5 dicembre successivo, con il quale la Telecom Italia Spa ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione e con vittoria di spese, per il seguente unico articolato motivo:

1. Violazione ordinanza Tar Sicilia n. 218/2003. Violazione articolo 3 legge n. 241/1990. Eccesso di potere in varie forme.

Il provvedimento adottato ricalcherebbe il precedente e non sarebbe stato preceduto né da un confronto con la Telecom, né da ulteriori accertamenti.

Sarebbe stato violato l'articolo 29, comma 2, Rd n. 1357/1940, a norma del quale i pali de quibus non sarebbero soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza.

Gli interventi realizzati non determinerebbero una alterazione ambientale significativa, anche in considerazione della vicinanza con l'autostrada A 18.

Con ordinanza n. 27/2004 è stata rigettata l'istanza cautelare, avuto riguardo, in particolare, alla circostanza che la Soprintendenza aveva nuovamente esercitato il proprio potere e che la motivazione addotta era sindacabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della irragionevolezza od illogicità.

Con nota depositata il 20 febbraio 2004 i difensori della Telecom Italia Spa hanno chiesto la riunione dei due ricorsi in epigrafe.

In vista dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del secondo dei ricorsi in epigrafe (Rg n. 6744/03), in quanto infondato, deducendo, in primo luogo, la necessità della autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'articolo 152 del Dlgs 42/2004 ed, in secondo luogo, la adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2005, i ricorsi, su conforme richiesta dei difensori delle parti, sono stati posti in decisione.

 

Diritto

1. La controversia concerne l'ampiezza dei poteri autorizzatori della Soprintendenza nel caso di realizzazione di un impianto di telefonia mobile in un territorio sottoposto a vincolo ambientale-paesaggistico ed, in particolare, la sua limitazione alla realizzazione dell'antenna o la sua estensione anche ai pali a servizio della stessa.

1.1.Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi all'esame, stante l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

1.2. Sempre in via preliminare va dichiarata la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del primo ricorso (Rg n. 416/03), in quanto l'adozione dell'ordinanza n. 2725 del 28 luglio 2003, con la quale la Soprintendenza di Caltanissetta ha ordinato la predisposizione di un progetto di ripristino delle opere ha comportato il superamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso de quo.

2. Nel merito il secondo ricorso (Rg n. 6744/03) è infondato.

Con l'unica articolata doglianza proposta, il ricorrente deduce che la Soprintendenza non ha attivato il contraddittorio prima della emanazione del provvedimento, non ha esattamente valutato i presupposti dello stesso ed ha perseverato nella violazione dell'articolo 29, comma 2, Rd 1357/1940.

Il nucleo centrale della censura è rappresentato dall'asserita violazione del predetto articolo 29, il quale statuisce, al primo comma, che "gli uffici tecnici delle Amministrazioni governative o locali ai quali compete di pronunciarsi sui progetti (…) delle palificazioni contemplate (…) debbono chiedere il preventivo avviso del [Regio] Soprintendente" ed, al secondo comma, che tale disposizione "non si applica alle palificazioni delle linee telegrafiche e telefoniche".

Orbene, la surrichiamata disposizione appare superata dall'articolo 152, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42), il quale espressamente statuisce che "la Regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione" realizzate in area sottoposta a tutela paesistica.

Ne consegue che qualora venga realizzato un impianto di telefonia mobile in un'area sottoposta a vincolo, l'autorizzazione della Soprintendenza è necessaria sia per l'antenna, che per i pali a servizio della stessa.

Con riferimento alla fattispecie esaminata deve, pertanto, ritenersi che tale provvedimento avrebbe dovuto essere richiesto, in considerazione del fatto che a servizio di una antenna (regolarmente autorizzata) è stata realizzata una linea di pali, che si estende, come risulta dall'impugnato provvedimento della Soprintendenza, per una lunghezza totale di circa 1.200 metri ed è posta, in parte, a meno di 150 metri dal fiume Imera Meridionale e, per la restante parte, in area di interesse pubblico paesistico ai sensi del Da n. 6051/1997.

Deve, peraltro, per completezza essere rilevato come la Soprintendenza abbia disposto non la rimozione dei pali, ma la presentazione di un progetto di ripristino, che contemperi le esigenze di tutela paesistica con quelle di funzionalità degli impianti.

Non sembra, pertanto, che la scelta operata dalla Amministrazione resistente realizzi un indebito sacrificio delle esigenze, di sicura valenza generale, sottese alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile, in quanto consente la sua realizzazione con modalità tali da garantire il rispetto dell'ambiente circostante.

3. Ritenuta necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza per la realizzazione dei pali a servizio dell'antenna telefonica in questione ed infondato l'unico motivo di ricorso relativamente a tale aspetto, può procedersi all'esame degli ulteriori profili di doglianza.

Per quanto riguarda il riferimento alla mancata attivazione del contraddittorio, trattasi di circostanza smentita dagli atti di causa, in quanto la odierna ricorrente ha riscontrato la richiesta di chiarimenti avanzata dalla Soprintendenza con la nota datata 11 ottobre 2002, versata in atti, con la quale ha fornito il proprio apporto partecipativo al procedimento de quo.

4. In merito alle contestazioni mosse alla Soprintendenza relativamente alla attività di verifica dei presupposti di emanazione del provvedimento ed alla praticabilità della soluzione proposta, giova rilevare come si tratti di giudizio tecnico-discrezionale, come tale sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità o assoluta carenza di motivazione.

Orbene, non sembra al Collegio che il provvedimento impugnato sia affetto da tale tipologia di vizi, in considerazione, in primo luogo, del puntuale riferimento ai presupposti fattuali legittimanti l'intervento della Soprintendenza (realizzazione di pali con significativo impatto ambientale in area vincolata) ed, in secondo luogo, della indicazioni di soluzioni alternative alla totale eliminazione delle opere realizzate (parziale interramento della linea e suo mantenimento nella porzione più a monte).

Concludendo, per le ragioni suesposte il ricorso è infondato e va rigettato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, avuto riguardo agli specifici profili della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

 

PQM

 

il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, dichiara improcedibile il ricorso r.g. n. 416/2003 e rigetta il ricorso r.g. n. 6744/2003.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2005, con l'intervento dei Signori Magistrati:

(omissis)

Depositato in Segreteria il 22.2.2005.

 

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