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Dm Lavoro 30 dicembre 2004

Discipline infortunistiche e medicina sociale - Tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione - Dpr 1124/1965

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Dm 30 dicembre 2004

(Gu 14 maggio 2005 n. 111)

Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione, prevista dall'articolo 197, lettera c), del Tu, approvato con Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

 

Visto l'articolo 197, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'articolo 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo Speciale Infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Dm 28 ottobre 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del Dm 28 ottobre 1994 sopracitato;

Visto il Dm 15 aprile 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale la sanzione per la presentazione dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione è stata elevata al 2% del contributo concesso, per ogni decade di ritardo;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 giugno 1997, con il quale è stato affidato alla Direzione generale dei rapporti di lavoro il compito di curare, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'attività programmatoria, istruttoria ed esecutiva connessa al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248 sopracitata;

Visto il Dm 27 febbraio 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 17 maggio 2003, recante la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;

Vista la direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 luglio 2003, la quale prevede, tra l'altro, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvarrà della consulenza dell'Istituto italiano di medicina sociale ai fini della valutazione delle richieste di contributo per le attività di ricerca a valere sul Fondo Speciale Infortuni, di cui all'articolo 197 sopracitato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2004, n. 143733.04, con il quale è stata disposta, sul capitolo 1277 (U.p.b. 2.1.1.0 — C.d.r. Tutela delle condizioni di lavoro), l'assegnazione, in termini di competenza e di cassa, della somma di € 4.017.196,00 per l'esercizio finanziario 2004;

Rilevato che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 2005, alla individuazione delle tematiche di studio e ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'articolo 197, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 sopracitato;

Considerato che, nell'àmbito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attività di recente diffusione sia ad attività lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti;

Decreta:

Articolo 1

1. Per l'esercizio finanziario 2005, i contributi di cui all'articolo 197, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche nelle seguenti tematiche:

a) sicurezza e tutela della salute delle lavoratrici;

b) sicurezza e tutela della salute dei lavoratori diversamente abili;

c) sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nel settore dei trasporti e nelle relative infrastrutture;

d) sicurezza e tutela della salute dei lavoratori extracomunitari;

e) promozione di modelli comportamentali e stili di vita contro gli abusi farmacologici, alimentari, da alcool e da fumo dei lavoratori giovani;

f) sicurezza e tutela della salute dei lavoratori domestici e delle casalinghe;

g) sicurezza e tutela della salute dei telelavoratori e dei lavoratori a progetto;

h) prevenzione dei rischi degli sportivi professionisti e dei lavoratori addetti ad attività sportive;

i) sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ultracinquantenni;

j) analisi dei rischi da infortuni e malattie professionali nei lavori comportanti contatto con animali;

k) analisi dei rischi da esposizione ad agenti fisici, con particolare riferimento alle vibrazioni meccaniche ed alle radiazioni ottiche.

2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta.

Articolo 2

1. Per le ricerche e gli studi di cui all'articolo 1 del presente decreto è stabilito lo stanziamento di € 4.017.196,00.

Articolo 3

1. La domanda di ammissione alla contribuzione dovrà essere spedita, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali — Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro — Divisione III, via Fornovo, 8 — 00192 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopraindicato.

3. Nella domanda di ammissione, redatta sulla base dello schema esemplificativo allegato al presente decreto (allegato A) e disponibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo "www.welfare.gov.it", dovranno essere indicati i seguenti elementi:

a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita Iva della Società, Ente o persona richiedente;

b) indirizzo, codice di avviamento postale, numero di telefono e di telefax della sede legale e operativa della Società, Ente o persona richiedente;

c) titolo dello studio o ricerca proposta e durata prevista, la quale non potrà essere superiore a ventiquattro mesi;

d) nome, cognome e titolo del responsabile scientifico incaricato;

e) indicazione della tematica oggetto dello studio o ricerca proposta;

f) costo totale preventivato e contributo richiesto;

g) numero di conto corrente bancario e relative coordinate intestato alla Società, Ente o persona richiedente;

h) numero del conto di Tesoreria Unica — presso la Banca d'Italia — Tesoreria provinciale dello Stato (obbligatorio per gli Enti possessori).

4. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o Società richiedente.

5. Dovrà inoltre essere allegata, in cinque copie (di cui quattro su supporto informatico), la seguente documentazione:

a) un dettagliato progetto di studio o ricerca che ne illustri l'oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro e gli obiettivi prefissati;

b) il curriculum del responsabile scientifico con l'indicazione delle precedenti esperienze nel settore oggetto della ricerca proposta;

c) il curriculum di eventuali collaboratori o consulenti;

d) l'indicazione dei nominativi del gruppo di ricerca incaricato;

e) l'indicazione dei nominativi del personale dipendente della Società o Ente richiedente, con l'indicazione delle mansioni attribuite nell'àmbito dell'attività di studio o ricerca;

f) l'indicazione delle precedenti esperienze della Società o Ente proponente nel settore oggetto della ricerca;

g) un dettagliato preventivo di spesa.

6. Il preventivo di spesa dovrà essere redatto sulla base dei sottoindicati criteri:

a) le spese preventivate dovranno essere indicate al lordo dell'aliquota Iva, qualora non recuperabile dal soggetto proponente;

b) dovrà essere indicata ogni singola voce del costo complessivo dello studio o ricerca proposta, con l'indicazione delle somme a carico del contributo richiesto;

c) è possibile imputare la quota parte dei costi per l'acquisizione — mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta — delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali per una quota del contributo richiesto non superiore al 30%; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non potrà essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta;

d) è possibile imputare i costi di "gestione e funzionamento" della struttura del soggetto proponente per una quota non superiore al 5% del contributo richiesto.

7. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:

a) spese relative alla "manutenzione straordinaria" della struttura del soggetto proponente;

b) spese di rappresentanza;

c) spese per l'effettuazione di convegni e seminari;

d) i maggiori costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attività di studio o ricerca.

Articolo 4

1. La valutazione dei progetti di studio e ricerca sarà effettuata dal "Comitato per l'esame e la valutazione delle richieste di contributo per le attività di ricerca a valere sul Fondo Speciale Infortuni" istituito presso l'Istituto italiano di medicina sociale.

2. Il Comitato valuterà preventivamente, ai fini dell'ammissibilità dei progetti di studio e ricerca presentati, la congruità della spesa preventivata in relazione all'attività proposta e agli obiettivi prefissati, nonché la congruità dei tempi di realizzazione.

3. Il Comitato valuterà i progetti di studi e ricerca presentati sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità tecnico-scientifica del progetto proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

b) validità degli obiettivi; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

c) validità della metodologia di studio e ricerca; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

d) precedenti esperienze del soggetto proponente, del responsabile scientifico e del gruppo di ricerca sulla tematica oggetto della ricerca o studio proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

e) previsione di azioni di divulgazione dei risultati della ricerca; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 5.

Articolo 5

1. La votazione complessiva sarà determinata — accertata la ricorrenza dei criteri preventivi di cui al precedente articolo 4, comma 2 — dal punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto nelle fasi di valutazione.

2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della valutazione complessiva, che sarà pubblicata nel bollettino ufficiale e sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'indirizzo "www.welfare.gov.it".

3. Sulla base della graduatoria saranno ammessi alla contribuzione per l'esercizio finanziario 2005 i progetti fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio a tal fine destinato.

Articolo 6

1. I contributi saranno erogati in due quote sulla base della seguente procedura:

a) la prima quota — pari al 40% — sarà erogata a seguito della stipula dell'apposita convenzione;

b) la seconda quota — pari al 60% — sarà erogata a seguito della presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruità delle spese sostenute in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarità — da parte degli Uffici centrali o periferici di questo Ministero — della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalità del contributo concesso nonché alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la facoltà di apportare riduzioni sul contributo concesso in proporzione al mancato perseguimento di parte degli obiettivi indicati nel progetto di ricerca approvato.

3. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno assoggettate alla ritenuta di acconto del 10% a titolo Irpef se corrisposte a persone fisiche e del 4% a titolo Irpeg se corrisposte a persone giuridiche, sulla base delle disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835, e dell'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 7

1. I risultati conclusivi degli studi o ricerche ammesse e la relativa relazione di sintesi dovranno essere presentati entro il termine previsto nell'apposita convenzione, pena la riduzione del contributo concesso nella misura del 2% del contributo medesimo per ogni decade di ritardo.

2. I risultati dovranno essere consegnati in cinque copie, di cui quattro su Cd-Rom realizzato sulla base dello standard Html.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di diffondere i risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione.

Articolo 8

1. L'onere di € 4.017.196,00 derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 1277 (U.p.b. 2.1.1.0 — C.d.r. Tutela delle condizioni di lavoro) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 2004.

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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