Sicurezza sul lavoro

Documentazione Complementare

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Comunicazione Sottosegretario di Stato 17 maggio 2005

Testo unico sulla sicurezza, sulla delega ex legge 229/2003

Parlamento italiano

Relazione Commissione lavoro, previdenza sociale Senato della Repubblica 17 maggio 2005

Comunicazioni Sottoegretario di Stato su Testo unico sulla sicurezza, sulla delega ex legge 229/2003

 

 

314ª Seduta

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"PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi sull'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 29 luglio 2003, n. 229, riguardante il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza del lavoro

Il sottosegretario Sacconi fa preliminarmente presente che la decisione del Governo di ritirare lo schema di decreto legislativo recante il testo unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro è tuttora in corso di comunicazione alle Presidenze delle Camere. Per quanto riguarda le motivazioni di tale scelta, occorre in primo luogo ricondursi alla distanza tra l'impostazione che il Governo ha posto alla base della redazione dello schema di decreto legislativo e le tesi espresse dal Consiglio di Stato e dalle regioni — nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 — in sede di espressione dei previsti pareri. In particolare, il Consiglio di Stato e le regioni non hanno condiviso la tecnica legislativa adottata dal Governo, che, nel rispetto del vigente ordinamento costituzionale, ha inteso però anche tenere conto della condizione di transizione determinata dalla presenza di un testo di riforma del Titolo II della Costituzione, attualmente in fase avanzata di esame da parte delle Camere, nel quale, tra l'altro, la materia della sicurezza del lavoro viene ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato. Questa impostazione, peraltro, è stata condivisa dalle parti sociali, concordi nel ritenere che una lettura troppo rigida della competenza legislativa attualmente attribuita alle regioni in materia di sicurezza del lavoro avrebbe prodotto effetti non desiderati di dumping sociale.

Nel definire l'ambito delle competenze statali, il Governo ha ritenuto in primo luogo che, anche in coerenza con la più recente giurisprudenza costituzionale, per le parti in cui la normativa in materia di sicurezza rientra nella definizione legislativa del rapporto di lavoro, essa è riconducibile nell'ambito dell'ordinamento civilistico che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato. In tale ambito rientrano poi ad avviso del Governo tutte le disposizioni assistite da una sanzione penale, nonché la disciplina che attiene ai profili del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, ai sensi del citato secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Sempre per quanto attiene alla definizione del riparto costituzionale delle competenze legislative, non si può ignorare la responsabilità dello Stato per quanto concerne il recepimento delle direttive comunitarie, che sono all'origine di gran parte della normativa più recente in materia di sicurezza del lavoro. Va evidenziato quindi che alla competenza legislativa delle regioni, in base alla tesi sostenuta dal Governo, sono ascrivibili — relativamente alla materia in questione — esclusivamente le normative primarie attinenti alle politiche pubbliche per la salute e la sicurezza.

L'impostazione qui brevemente illustrata dello schema di decreto in questione, in particolare per quel che concerne i profili attinenti al riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, non è stata accolta dal Consiglio di Stato, il quale nel parere espresso ha manifestato la propria contrarietà rispetto a tale impianto giuridico, seguito in tale approccio critico anche dalle regioni.

Alla luce di tali rilievi il Governo ha preferito optare per il ritiro dello schema di decreto — che si auspica potrà essere predisposto nella prossima legislatura — in quanto il recepimento degli stessi avrebbe comportato una modifica radicale dell'impostazione complessiva sottesa a tale provvedimento, in relazione al quale peraltro l'Esecutivo sarebbe stato disponibile ad accogliere, riguardo alle singole disposizioni, i suggerimenti prospettati su profili di merito dalle regioni stesse, nonché dalle parti sociali.

Il senatore Battafarano ( DS-U ) osserva che dalle comunicazioni rese dal Sottosegretario si evince che il Governo esclude di proporre al Parlamento una proroga del termine per l'esercizio della delega riguardante il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 3 della legge n. 229 del 2003. Anche per la legislatura in corso, dunque, occorre prendere atto del fallimento, già registratosi nella precedente legislatura, del tentativo di giungere alla predisposizione di un testo unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro. Un'attenta lettura del parere reso dal Consiglio di Stato e delle proposte di modifica avanzate dalle regioni — alcune delle quali, come il Sottosegretario ha chiarito, sarebbero state peraltro recepite nel testo definitivo — indica con chiarezza che l'Esecutivo ha elaborato lo schema di testo unico sulla base del progetto di riforma costituzionale ancora all'esame delle Camere e non sulla base della Costituzione vigente, nel presupposto, rivelatosi infondato, che almeno da parte delle regioni sarebbe giunto un sostanziale assenso a tale scelta. Per effetto di questa valutazione erronea del Governo, i lavoratori, le imprese e gli operatori saranno privati ancora per questa legislatura di un essenziale strumento di tutela quale avrebbe potuto essere il testo unico sulla sicurezza del lavoro. Al di là del merito del provvedimento trasmesso alle Camere dall'Esecutivo, non si può evitare di prendere atto con forte disappunto delle deplorevoli conseguenze di una scelta sbagliata.

Il sottosegretario Sacconi, dopo aver precisato che il Governo non proporrà proroghe del termine previsto dall'articolo 3 della legge n. 229 del 2003, fa presente che un testo unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro sarebbe risultato effettivamente utile solo nella misura in cui non si fosse limitato ad una mera compilazione. Per quanto riguarda l'interpretazione dell'attuale assetto delle competenze legislative tra Stato e regioni, occorre peraltro rilevare che il parere del Consiglio di Stato contrasta per alcuni aspetti con la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale relativa al contenzioso sollevato da alcune regioni sul decreto legislativo n. 276 del 2003, e anche l'attuale posizione delle regioni stesse contrasta con quelle assunte in passato su temi analoghi. Ad esempio, per quanto riguarda la disciplina di recepimento della normativa comunitaria sull'orario di lavoro — che pure è considerata parte integrante della legislazione in materia di sicurezza — le regioni nulla ebbero ad obiettare circa l'affermazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, giustamente ritenendo che la legislazione sull'orario di lavoro rientrasse nella sfera della disciplina del rapporto di lavoro, e quindi nell'ambito dell'ordinamento civile, che l'attuale testo della Costituzione devolve alla competenza esclusiva dello Stato.

In linea generale, occorre sottolineare che la materia della sicurezza del lavoro non può trovare soluzioni adeguate nell'ambito dell'attuale disciplina costituzionale: in tale senso si sono espresse anche le parti sociali, che hanno manifestato un orientamento in larga misura favorevole all'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in tale materia, poiché temono, come si è già sottolineato, che una lettura eccessivamente rigida delle competenze regionali possa dare luogo a discipline della sicurezza del lavoro territorialmente differenziate e, pertanto, ad indesiderati fenomeni di dumping sociale."

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