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Decreto 22 dicembre 2004

Dlgs 31/2001 - Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle Regioni e dalle Province autonome

Ultima versione disponibile al 05/05/2024

Ministero della salute

Decreto 22 dicembre 2004

(Gu 11 febbraio 2005 n. 34)

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle Regioni e dalle Province autonome

Il Ministro della salute

di concerto con

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Visti i decreti interministeriali 23 dicembre 2003 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano per le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana, Puglia e le Province autonome di Bolzano e Trento;

Visti i decreti interministeriali 13 agosto 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano per le Regioni Piemonte, Sardegna e Marche;

Viste le normativate richieste delle Regioni e Province autonome;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 14 dicembre 2004;

 

Decreta:

 

Articolo 1

1. Le Regioni e Province autonome che entro il 31 gennaio 2005 abbiano fatto o facciano regolare e motivata richiesta al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, possono stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, già concesse per i parametri Boro, Arsenico, Fluoro, Vanadio, Selenio, Nichel, Cloriti e Trialometani entro i seguenti Valori Massimi Ammissibili (VMA):

Boro 3 mg/l;

Arsenico 50 (micro)g/l;

Fluoro 2,5 mg/l;

Vanadio 160 (micro)g/l;

Selenio 20 (micro)g//l;

Nichel 50 (micro)g/l;

Cloriti 1,3 mg/l;

Trialometani 80 (micro)g/l.

2. I suddetti VMA possono essere concessi fino al 31 dicembre 2005.

3. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

4. Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle Autorità regionali e provinciali la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

5. Le Regioni e Province autonome che si avvarranno della facoltà di deroga dovranno presentare, entro il 30 settembre 2005, una documentazione completa e dettagliata relativamente:

a) allo stato di avanzamento degli interventi posti in atto per rientrare nei limiti richiesti dalla normativa vigente;

b) ai provvedimenti per la copertura finanziaria degli interventi;

c) alle analisi effettuate nel periodo settembre 2004-settembre 2005 relative ai parametri per i quali è stata richiesta la deroga;

d) ai provvedimenti di risanamento ambientale già realizzati e quelli in programmazione nel caso in cui la deroga sia richiesta per motivi collegati alla situazione ambientale;

e) alle attività realizzate ai fini dell'informazione alla popolazione interessata dal problema, in attuazione al disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, articolo 13, comma 11, specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.

Articolo 2

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'articolo 1 del presente decreto, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Articolo 3

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. Il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano, congiuntamente, una valutazione triinestrale, sulla base della documentazione trasmessa dalla Regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi.

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 22 dicembre 2004.

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