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Dm Trasporti 22 giugno 2004

Schemi-tipo per la redazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici ai sensi della legge 109/1994

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto 22 giugno 2004

(Gu 30 giugno 2004 n. 151)

Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto il titolo V della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il titolo III, capo I, del regolamento di esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Considerato che il comma 11 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni demanda al Ministro dei lavori pubblici ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire, con proprio decreto, gli "schemi-tipo" sulla base dei quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge, redigono ed adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;

Considerato che i suddetti "schemi-tipo" debbono conformarsi alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti nell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni nonché agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato altresì che, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori debbono essere trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici;

Visto il Dm 21 giugno 2000 [n. 5374/21/65] del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il Dm 4 agosto 2000 del Ministero dei lavori pubblici per l'interpretazione autentica del decreto ministeriale 21 giugno 2000;

Ritenuta la necessità di razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni di cui al citato Dm 21 giugno 2000 [n. 5374/21/65] del Ministero dei lavori pubblici e delle relative schede allegate;

Visto il decreto n. 172/CD del 16 febbraio 2004 con il quale è stato costituito un tavolo tecnico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni e Province autonome, allargato alla partecipazione di Anci, Upi e Uncem finalizzato alla razionalizzazione, rielaborazione e semplificazione delle disposizioni di cui al Dm 21 giugno 2000 del Ministero dei lavori pubblici e delle schede allegate;

Ritenuto che i siti internet individuati dal Dm 6 aprile 2001 [n. 20] del Ministero dei lavori pubblici relativi alla pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e degli avvisi di interventi realizzabili con capitali privati di cui al comma 2-bis dell'articolo 37-bis della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni e integrazioni, hanno assunto, nell'ottica di un sistema informativo e informatico di tipo federato, rilevanza nazionale di libero e puntuale accesso;

Vista la circolare 7 maggio 2004, n. 685/IV del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 4 la cui rubrica reca "studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali";

Ritenuta la necessità della pubblicazione informatica della programmazione triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

Considerato che ai sensi dell'articolo 12 del Dm 21 giugno 2000 del Ministero dei lavori pubblici, a seguito di proposte di modifica al citato decreto, il Ministro dei lavori pubblici, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche procedendo alla integrale pubblicazione del testo nella Gazzetta ufficiale;

 

Decreta:

Articolo 1

Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto.

2. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno, e, prima della loro pubblicazione, sono adottati entro il 15 ottobre di ogni anno dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

3. Entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell'articolo 13, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. Gli altri soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 14, comma 9, legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.

4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e dalle Province autonome, competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da parte delle Regioni e delle Province autonome del sito di loro rispettiva competenza l'accreditamento avviene per il tramite del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Presso gli stessi siti internet di cui al comma 4 è disponibile il supporto informatico per la compilazione delle schede tipo allegate al presente decreto.

Articolo 2

Attività preliminari alla redazione del programma

1. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai sensi dell'articolo 14, comma 2, legge n. 109 del 1994, e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell'articolo 19, comma 5-ter, legge n. 109 del 1994, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 1, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. Nella scheda 2, sezione B, sono invece riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 109 del 1994.

2. Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui al precedente articolo 1 provvedono a redigere sintetici studi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 nei quali sono indicati le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento stesso, corredati dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche ai sensi dell'articolo 14, comma 2, legge n. 109 del 1994. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.

3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono alla redazione di studi di fattibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni e integrazioni.

5. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, possono inserire nel programma triennale i relativi interventi ove dispongano della progettazione preliminare redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti vengono indicati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle 1 e 2, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3, allegate al presente decreto.

2. Nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce oltre al responsabile del procedimento, lo stato della progettazione come da tabella 4 allegata, le finalità secondo la tabella 5 allegata, la conformità ambientale e urbanistica, l'ordine di priorità in conformità all'articolo 14, comma 3, legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni e integrazioni, secondo una scala di priorità espressa in tre livelli.

 

Articolo 4

Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

1. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione preliminare secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 6, della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La formulazione dell'elenco annuale, corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia, è riepilogata nella scheda 3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni e integrazioni, un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

3. Ove necessario, l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

4. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.

5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie amministrazioni.

Articolo 5

Pubblicità e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso

1. Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi adottati dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, sono affissi, prima dell'approvazione dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, per almeno sessanta giorni consecutivi, nella sede dell'amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma, purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Quando il programma dell'amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.

3. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva.

4. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sugli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e dalle Province autonome, fermo restando gli adempimenti di cui all'articolo 14, comma 11, della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.

Articolo 6

Applicazione e aggiornamento

1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui all'articolo 1 inviano, entro il 30 marzo di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici, eventuali proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta ufficiale.

Il presente decreto con le relative schede allegate modifica e sostituisce il Dm 21 giugno 2000 [n. 5374/21/65] del Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

 

Scheda 1: programma triennale delle opere pubbliche AAAA/AAAA dell'amministrazione ................

Quadro delle risorse disponibili

Tipologie risorse Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria

Primo anno

Disponibilità finanziaria

Secondo anno

Disponibilità finanziaria

Terzo anno

Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94
Stanziamenti di bilancio
Altro (1)
Totali

Il responsabile del programma

(Nome e cognome)

(1) Compresa la cessione di immobili.

 

Scheda 2: programma triennale delle opere pubbliche AAAA/AAAA dell'amministrazione ................

Articolazione della copertura finanziaria

N. progr. (1)

Cod. Int. Amm.ne (2)

Codice Istat

 

Tipologia (3) Categoria (3)

Descrizione dell'intervento

Stima dei costi del programma

Cessione immobili Apporto di capitale privato
Reg Prov. Comune Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

S/N (4)

Importo Tipologia  (5)

 

Il responsabile del programma

(Nome e cognome)

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'articolo 19 comma 5-ter della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(5) Vedi Tabella 3.

 

Scheda 3: programma triennale delle opere pubbliche AAAA/AAAA dell'amministrazione ................

Elenco annuale

Cod. Int. Amm.ne (1) Codice unico intervento — cui (2) Descrizione intervento Responsabile del procedimento Importo intervento Finalità (3) Conformità Priorità (4) Stato progettazione approvata (5) Tempi di esecuzione
Cognome Nome Urb (S/N) Amb (S/N) Trim/anno inizio lavori Trim/anno fine lavori
Totale

Il responsabile del programma

(Nome e cognome)

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento Cui (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi articolo 14 comma 3 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

 

Scheda 2B: programma triennale delle opere pubbliche del triennio AAAA/AAAA dell'amministrazione ................

Elenco degli immobili da trasferire ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.

Elenco degli immobili da trasferire ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 Arco temporale di validità del programma

Valore stimato

Riferimento intervento (1) Descrizione immobile Solo diritto di superficie Piena proprietà 1° anno 2° anno 3° anno
Totale

Responsabile del programma

(Nome e cognome)

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.

 

Tabella 1 — Tipologie
Codice Descrizione
01 Nuova costruzione
02 Demolizione
03 Recupero
04 Ristrutturazione
05 Restauro
06 Manutenzione Ordinaria
07 Manutenzione Straordinaria
08 Completamento
09 Ampliamento
99 Altro

 

Tabella 2 — Categorie
Codice Descrizione
A01 01 Stradali
A01 02 Aeroportuali
A01 03 Ferrovie
A01 04 Marittime lacuali e fluviali
A01 88 Altre modalità di trasporto
A02 05 Difesa del suolo
A02 11 Opere di protezione ambiente
A02 15 Risorse idriche
A02 99 Altre infrastrutture per ambiente e territorio
A03 06 Produzione e distribuzione di energia elettrica
A03 16 Produzione e distribuzione di energia non elettrica
A03 99 Altre infrastrutture del settore energetico
A04 07 Telecomunicazione e tecnologie informatiche
A04 13 Infrastrutture per l'agricoltura
A04 14 Infrastrutture per la pesca
A04 39 Infrastrutture per attività industriali
A04 40 Annona, commercio e artigianato
A05 08 Edilizia sociale e scolastica
A05 09 Altra edilizia pubblica
A05 10 Edilizia abitativa
A05 11 Beni culturali
A05 12 Sport e spettacolo
A05 30 Edilizia sanitaria
A05 31 Culto
A05 32 Difesa
A05 33 Direzionale e amministrativo
A05 34 Giudiziario e penitenziario
A05 35 Igienico e sanitario
A05 36 Pubblica sicurezza
A05 37 Turistico
A06 90 Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate
E10 40 Studi e progettazione
E10 41 Assistenza e consulenza
E10 99 Altro

 

Tabella 3 — Modalità di apporto di capitale privato
Codice Modalità
01 Finanza di progetto
02 Concessione di costruzione e gestione
03 Sponsorizzazione
04 Società partecipate o di scopo
99 Altro

 

Tabella 4 — Stato della progettazione approvata
Codice Stato della progettazione approvata
SF Studio di fattibilità
PP Progetto preliminare
PD Progetto definitivo
PE Progetto esecutivo

 

Tabella 5 — Finalità
Codice Finalità
MIS Miglioramento e incremento di servizio
CPA Conservazione del patrimonio
ADN Adeguamento normativo
COP Completamento d'opera
VAB Valorizzazione beni vincolati
URB Qualità urbana
AMB Qualità ambientale

 

 

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