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Commissione delle Comunità europee

Regolamento 28 luglio 1999, n. 1727/1999/Ce

(Guce 3 agosto 1999 n. L 203)

Regolamento della Commissione del 28 luglio 1999 recante talune modalità di applicazione del regolamento (Cee) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Cee) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi1 , modificato dal regolamento (Ce) n. 308/972 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

(1) considerando che il regolamento (Cee) n. 2158/92 prevede la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni intese ad accrescere la protezione delle foreste contro gli incendi;

(2) considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del suddetto regolamento, per tale partecipazione finanziaria è data priorità ai programmi, presentati dagli Stati membri, intesi ad accrescere la protezione delle foreste contro gli incendi;

(3) considerando che, per motivi di efficacia, semplificazione e razionalizzazione delle procedure a livello nazionale e comunitario, è necessario accorpare annualmente a livello di Stato membro, sotto forma di un programma nazionale, le diverse azioni per le quali è richiesto un contributo finanziario della Comunità;

(4) considerando che è necessario determinare, per il programma nazionale, le modalità di presentazione della domanda di contributo e gli elementi che deve comprendere al fine di facilitarne l'istruzione;

(5) considerando che è necessario prevedere un sistema di anticipi del contributo finanziario comunitario affinché lo Stato membro possa garantire una gestione finanziaria efficace del programma nazionale;

(6) considerando che le domande di anticipo e di pagamento del saldo del programma nazionale, presentate dalle autorità competenti alla Commissione, devono recare alcuni elementi atti ad agevolare l'esame della regolarità delle spese;

(7) considerando che la Commissione deve essere informata sulla realizzazione delle azioni nei modi e nei termini previsti dalla decisione di concessione di un contributo;

(8) considerando che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire un controllo efficace della realizzazione delle azioni del programma nazionale;

(9) considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (Ce, Euratom) n. 2158/92 e del regolamento (Ce) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità3 , gli Stati membri devono accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dalla Comunità e recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze; che tali somme costituiscono spese non giustificate per il bilancio comunitario, e devono pertanto essere rimborsate alla Comunità;

(10) considerando che se i controlli della Commissione di cui all'articolo 8 del regolamento (Cee) n. 2158/92 fanno emergere delle irregolarità, lo Stato membro dovrebbe potersi esprimere sulla situazione riscontrata; che, se l'irregolarità viene confermata, le somme di cui trattasi costituiscono spese non giustificate per il bilancio comunitario e devono pertanto essere rimborsate alla Comunità;

(11) considerando che occorre conseguentemente abrogare il regolamento (Cee) n. 1170/93 della Commissione4 , modificato dal regolamento (Cee) n. 1460/985 ;

(12) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente forestale,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

1. I programmi di cui all'articolo 4 del regolamento (Cee) n. 2158/92 devono essere elaborati annualmente a livello nazionale. Il programma nazionale deve comprendere l'insieme delle domande di contributo inoltrate a norma dell'articolo 4 suddetto. Esso deve contenere i dati e i documenti indicati nell'allegato I del presente regolamento e fornire gli elementi di cui all'articolo 2.

2. Lo Stato membro presenta tale programma alla Commissione in due esemplari nella forma indicata nell'allegato I. 2. Il programma nazionale di cui al paragrafo 1 ha una durata massima di tre anni a decorrere dalla data di notificazione della decisione della Commissione di cui all'articolo 6 del regolamento (Cee) n. 2158/92 e non è prorogabile.

Articolo 2

Il programma di cui all'articolo 1 deve comprendere:

a) un elenco descrittivo dei documenti giustificativi che i beneficiari devono fornire; per documento giustificativo si intende qualsiasi documento, redatto in conformità delle disposizioni legislative o regolamentari dello Stato membro interessato, oppure in conformità dei provvedimenti adottati dall'autorità competente, atto a comprovare che le condizioni stabilite per ciascuna domanda individuale sono soddisfatte. L'elenco descrittivo contiene la designazione dei documenti giustificativi e l'indicazione delle disposizioni o dei provvedimenti sulla cui base i documenti stessi sono stati redatti, nonché una breve descrizione del contenuto dei suddetti documenti;

b) il modello dei formulari con i quali i beneficiari presentano la domanda di pagamento. Tali formulari devono comprendere almeno un riassunto delle spese effettuate e una tabella comparativa delle misure previste e di quelle realizzate, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo;

c) una descrizione dei metodi di controllo e di gestione predisposti per garantire un'applicazione efficace delle azioni del programma, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (Cee) n. 2158/92.

Lo Stato membro comunica inoltre gli aggiornamenti successivi della documentazione di cui al primo comma.

Articolo 2 bis

1. Gli organismi competenti designati dagli Stati membri ai sensi dell\'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con il compito di gestire le attività comprese nei programmi nazionali approvati devono ottemperare alle disposizioni del regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e del regolamento (Ce, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, nonché alle disposizioni del presente regolamento.

2. In particolare, gli organismi di cui al paragrafo 1, di seguito denominati "organismi competenti", devono soddisfare almeno i seguenti criteri:

a) deve trattarsi di enti pubblici nazionali o di enti di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico, purché disciplinati dalla legislazione di uno degli Stati membri;

b) devono offrire idonee garanzie finanziarie, prestate preferibilmente da un\'autorità pubblica, in particolare al fine del recupero integrale degli importi dovuti alla Commissione;

c) devono operare secondo i requisiti di una sana gestione finanziaria;

d) devono assicurare la trasparenza delle operazioni effettuate ai sensi dell\'articolo 56, paragrafo 1, lettere da a) ad e), del regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002.

3. Oltre a rispettare i criteri enunciati al paragrafo 2, gli enti di diritto privato di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo devono comprovare quanto segue:

a) la loro capacità tecnica e professionale, attestata da documenti che certifichino i titoli di studio e professionali dei dirigenti;

b) la loro capacità economica e finanziaria, attestata da idonee dichiarazioni di banche o da un\'assicurazione a copertura dei rischi professionali o da una garanzia di Stato, ovvero dai bilanci o estratti dei bilanci di almeno gli ultimi due esercizi chiusi, se la pubblicazione dei bilanci è prescritta dal diritto societario del paese in cui ha sede l\'ente in questione;

c) la loro competenza, secondo il diritto nazionale, in materia di esecuzione del bilancio, attestata per esempio da documenti comprovanti la loro iscrizione in un albo professionale o un registro di commercio, ovvero da una dichiarazione giurata o da un certificato, dall\'appartenenza a una particolare organizzazione, da un\'espressa autorizzazione o dall\'iscrizione al registro Iva;

d) che non si trovano in una delle situazioni previste dagli articoli 93 e 94 del regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002.

4. La Commissione conclude convenzioni con gli organismi competenti, conformemente all\'articolo 56 del regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002 e agli articoli 35 e 41 del regolamento (Ce, Euratom) n. 2342/2002.

5. Gli organismi competenti svolgono regolari controlli per accertare la corretta esecuzione delle azioni finanziate ai sensi del regolamento (Ce) n. 2152/2003. Essi adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

6. Gli organismi competenti forniscono alla Commissione, su richiesta, ogni informazione utile. La Commissione può effettuare verifiche documentali e controlli in loco aventi ad oggetto l\'esistenza, la competenza e il corretto funzionamento degli organismi competenti, in conformità alle regole di sana gestione finanziaria.

7. Gli organismi competenti fungono da intermediari per la riscossione dei contributi comunitari a sostegno dei programmi nazionali e per la tenuta della contabilità e della documentazione giustificativa del pagamento e del ricevimento di detti contributi, comprese le fatture e altri documenti di analogo valore probatorio che giustifichino i costi diretti e indiretti del programma.

Articolo 3

1. L'autorità competente può chiedere un anticipo fino al 30% del contributo finanziario comunitario al programma nazionale non prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla data di notificazione della Commissione.

2. Lo Stato membro può chiedere un secondo anticipo, pari al massimo al 30%, qualora dimostri che il 60% del primo anticipo relativo allo stesso programma è stato utilizzato. Questo secondo anticipo può essere aumentato al 50% qualora il 90% del primo anticipo sia stato utilizzato.

3. Il pagamento del saldo viene effettuato dopo il ricevimento e l'approvazione, da parte della Commissione, della relazione finale, del descrittivo finanziario definitivo e della domanda di pagamento finale del programma nazionale.

Articolo 4

1. L'autorità competente trasmette ogni sei mesi, a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo alla data di notificazione della decisione della Commissione relativa al programma, una distinta dei versamenti effettuati a favore dei beneficiari, conformemente all'allegato II, corredato di uno stato di avanzamento dei lavori.

2. L'autorità competente deve presentare alla Commissione le domande di pagamento degli anticipi e del saldo relativi al programma nazionale in due esemplari, conformemente all'allegato III.

Articolo 5

1. Quando recupera somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze, lo Stato membro deve rimborsarle alla Comunità.

2. Quando la Commissione constata, nel termine di quattro anni dal pagamento del saldo, un'irregolarità concernente un'operazione finanziata dalla Comunità e la somma in questione non è stata rimborsata alla Comunità a norma del paragrafo 1, essa presenta la situazione allo Stato membro in questione dandogli la facoltà di presentare le sue osservazioni.

3. Se, dopo aver esaminato la situazione e le eventuali osservazioni dello Stato membro in questione, la Commissione constata che l'irregolarità è confermata, lo Stato membro deve rimborsare le somme di cui trattasi.

Articolo 6

Il regolamento (Cee) n. 1170/93 della Commissione è abrogato.

Esso continua tuttavia ad applicarsi per le domande di contributo presentate anteriormente al 1° novembre 1998.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

 

Allegati

Regolamento Ce 1727/1999_Allegato 1

Presentazione dei programmi

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 37 KB


 

Regolameto Ce 1727/1999_Allegato2

Osservazioni preliminari

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 31 KB


 

Regolamento Ce 1727/1999_Allegato 3

Domanda di pagamento del primo anticipo

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 35 KB


 

Note ufficiali

1. Gu L 217 del 31.7.1992, pag. 3.
2. Gu L 51 del 21.2.1997, pag. 11.
3. Gu L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
4. Gu L 118 del 14.5.1993, pag. 23.
5. Gu L 193 del 9.7.1998, pag. 20.
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