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Documentazione Complementare

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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comunicato 15 giugno 2015

(Gu 15 giugno 2015 n. 136)

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2015. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti

Al Presidente della Regione Abruzzo

Al Presidente della Regione Basilicata

Al Presidente della Regione Calabria

Al Presidente della Regione Campania

Al Presidente della Regione Emilia-Romagna

Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia

Al Presidente della Regione Lazio

Al Presidente della Regione Liguria

Al Presidente della Regione Lombardia

Al Presidente della Regione Marche

Al Presidente della Regione Molise

Al Presidente della Regione Piemonte

Al Presidente della Regione Puglia

Al Presidente della Regione Sardegna

Al Presidente della Regione Siciliana

Al Presidente della Regione Toscana

Al Presidente della Regione Umbria

Al Presidente della Regione Valle d'Aosta

Al Presidente della Regione Veneto

Al Presidente della provincia Autonoma di Bolzano

Al Presidente della provincia Autonoma di Trento

e, p.c.

Al Sottosegretario di Stato del Ministero per gli affari regionali e

le autonomie

Al Presidente dell'Unione delle Province italiane

Al Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani

 

Come noto, la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo nel periodo estivo che, per la prossima stagione, avranno inizio il 15 giugno 2015 e termineranno il 30 settembre 2015.

Nonostante nelle ultime due stagioni estive il numero di incendi e l'estensione delle superfici percorse dal fuoco siano stati tra i più bassi degli ultimi 40 anni, le situazioni che si sono verificate hanno comunque messo in evidenza la necessità di un continuo e sinergico raccordo fra tutte le risorse, regionali e statali, disponibili sul territorio nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Infatti, le attività di contrasto agli incendi, che sono di piena responsabilità regionale, trovano la loro migliore efficacia in un adeguato e pronto impiego delle squadre di spegnimento da terra, indispensabili e determinanti nella lotta attiva, supportato dall'impiego dei mezzi aerei, regionali ed eventualmente statali, per le situazioni più gravi e di difficile gestione. Questa è la corretta impostazione strategica della lotta attiva agli incendi boschivi, la cui efficacia è stata ulteriormente verificata dopo la notevole riduzione degli assetti della flotta aerea di Stato, operata a partire dalla campagna estiva antincendio boschivo del 2013.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, anche per la prossima campagna estiva, sarà disponibile una flotta aerea antincendio di Stato con un numero di velivoli in linea con quello delle stagioni estive degli ultimi due anni: con ogni probabilità saranno disponibili per l'estate del 2015, allo stato attuale, i velivoli Canadair CL-415, gli elicotteri Erickson S-64F e alcuni altri elicotteri, rendendosi comunque necessario proseguire nello sforzo comune e sinergico per ottimizzarne l'impiego, innanzitutto, con quello delle flotte aeree antincendio regionali.

Alla luce di quanto delineato, risulta evidente l'opportunità che le Regioni, nella programmazione delle attività di lotta attiva, provvedano ad incrementare e innovare le strategie di impiego delle proprie risorse, sia aeree che terrestri, anche mettendo a fattor comune, in particolar modo con le Regioni limitrofe, i mezzi disponibili ed integrando la composizione delle flotte con velivoli che abbiano caratteristiche di impiego differenziate.

In tale contesto, assumono rilevanza ancora maggiore le attività di prevenzione e di monitoraggio continuo del territorio, in modo da consentire un tempestivo e più efficace primo intervento di lotta attiva.

È importante ricordare che le attività investigative e di ricerca, condotte dalle autorità competenti in materia, e consentire di individuare gli autori degli incendi: ciò anche ai fini preventivi e della necessaria collaborazione che le SS.LL. vorranno fornire alle autorità competenti.

Le SS.LL. vorranno altresì proseguire nella promozione, ai diversi livelli territoriali, della diffusione tra i cittadini della cultura di protezione civile e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente, evidenziando le gravi conseguenze derivanti dagli incendi boschivi.

Si coglie l'occasione per ribadire che, anche quest'anno, sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, sarà reso disponibile un riepilogo degli assetti regionali e statali dedicati alle attività antincendio boschivo. Si invitano, quindi, le SS.LL. a volere verificare che le proprie strutture abbiano già provveduto all'invio delle informazioni richieste, secondo le modalità già comunicate dallo stesso Dipartimento.

Alla luce della disamina del fenomeno incendi in Italia negli ultimi anni, si rivolgono infine alle SS.LL. le allegate raccomandazioni, parte integrante della presente comunicazione, per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e ai rischi conseguenti per la stagione estiva 2015; in proposito si confida in una attenzione tempestiva e puntuale, anche con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali chiamate ad intervenire a diverso titolo, al fine di garantire il coordinamento della risposta organizzativa ed operativa.

Roma, 11 giugno 2015

Allegato

Attività antincedio boschivo per la stagione estiva 2015. Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti

a) Attività di previsione e prevenzione:

  • favorire e garantire un adeguato scambio di informazioni fra le varie strutture locali, regionali e statuali impiegate a vario titolo nelle attività AIB ed a quelle conseguenti di protezione civile;
  • utilizzare le informazioni disponibili presso i Centri Funzionali Decentrati, oltre che nella fase di monitoraggio e sorveglianza delle condizioni meteo, anche nelle attività di previsione delle condizioni di rischio incendi boschivi e favorire, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi così come previsto dal Dm 20 dicembre 2001. Allo scopo si rammenta che, il Dipartimento della Protezione Civile continua a supportare lo sviluppo e l'aggiornamento del proprio modello previsionale che è disponibile per i Centri Funzionali Decentrati dal 2011;
  • incentivare e sensibilizzare Enti e Società che gestiscono le infrastrutture, affinché attuino i necessari interventi di manutenzione mirati alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi, indicando come prioritari gli interventi nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria e ferroviaria;
  • supportare e promuovere presso le Amministrazioni comunali le attività di prevenzione indiretta, indicando come prioritaria l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, così come previsto dall'articolo 10, comma 2 della legge n. 353 del 2000, strumento necessario per l'applicazione dei vincoli dettati dalla predetta legge. Allo scopo, si rammenta che il Corpo Forestale dello Stato, per le proprie attività di istituto, effettua i rilievi delle aree percorse dal fuoco, rendendole fruibili alle Amministrazioni comunali attraverso il Sistema Informativo della Montagna;
  • definire con le Prefetture — Uffici Territoriali di Governo ed i Comuni a maggior rischio l'eventuale attività di controllo del territorio da parte delle Forze dell'ordine, anche attraverso la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le Sale Operative così da attivare, in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio, un efficace dispositivo deterrente, anche solo potenziale, delle possibili cause di innesco;
  • favorire e promuovere ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nelle aree e nei periodi di maggior rischio;
  • stabilire, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge n. 353 del 2000, anche sulla scorta delle positive esperienze in tal senso adottate in alcune realtà italiane, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

b) Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi:

  • provvedere alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al Dm 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che quelle di interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti capo a diversi soggetti;
  • assicurare il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano regionale ed i Piani per i Parchi e le Riserve Naturali dello Stato, predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dall'articolo 8, della legge n. 353 del 2000;
  • definire, con le società di gestione o gli enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilità principale ed altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per l'incolumità pubblica e privata.

c) Attività di pianificazione di protezione civile:

  • sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia, oltreché nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio di incendi di interfaccia e nelle attività di informazione alla popolazione. Stante la peculiarità del periodo estivo, si raccomanda altresì la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate;
  • provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.

d) Attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza

  • adeguare i dispositivi regionali antincendio, di fondamentale importanza nella prima risposta e nel contenimento degli incendi boschivi e di interfaccia, al regime degli eventi che interessano il territorio regionale, anche eventualmente modulandoli e potenziandoli sia con forze di terra che aeree;
  • formare costantemente gli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, così da implementare al meglio le tecniche di spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi;
  • porre il massimo sforzo nel diversificare con mezzi ad ala rotante e ad ala fissa la flotta regionale; tale concetto è più che mai attuale vista l'effettiva composizione della flotta aerea di Stato, sia in termini di assetti disponibili sia in termini di tipologia;
  • assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, in relazione all'impiego sia di risorse strumentali sia di conoscenze specialistiche, valutando, altresì, il ricorso ad accordi per l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze operative, ove non presenti nella struttura regionale o provinciale;
  • garantire, altresì, l'indispensabile presenza, di un adeguato numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento, dotati di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei;
  • garantire un costante collegamento tra le Sale Operative Unificate Permanenti (Soup), di cui all'articolo 7, della legge n. 353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro Operativo Aereo Unificato (Coau) e la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito è indispensabile che il Coau abbia immediata, piena e costante visibilità dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove più necessario in ogni momento. Ciò al fine di evitare diseconomie in continui spostamenti attraverso la Penisola e di rendere più tempestivo ed efficace l'intervento;
  • assicurare, così come previsto dall'articolo 7 comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria Soup prevedendone un'operatività di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi Forestali Regionali e/o Provinciali, nonché, ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze Armate, delle Forze dell'ordine e delle altre componenti e strutture operative di cui alla legge n. 225 del 1992;
  • valutare la possibilità di definire gemellaggi tra Regioni, e tra Regioni e Province Autonome, per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le Regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili;
  • assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle "Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi", emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;
  • provvedere alla razionalizzazione delle richieste di spegnimento indirizzate al Coau del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessità rispetto all'attività di contrasto a terra;
  • promuovere un'attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinché, nell'ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attività di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'Ente preposto alla gestione del traffico aereo;
  • adottare tutte le misure necessarie, compresa l'attività di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile ai sensi dell' articolo 712 del Codice della navigazione, affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio;
  • ampliare per quanto possibile la disponibilità di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati in AIB; fornire il continuo aggiornamento delle informazioni, con particolare riferimento alla presenza anche temporanea di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua;
  • definire opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.
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