Sentenza Tar Liguria 6 dicembre 2003, n. 1629
Aree percorse dal fuoco - Divieto di caccia per 10 anni - Ex legge 353/2000 - Sussiste - Mancanza di mappatura - Ininfluenza
Tar Liguria
Sentenza 6 dicembre 2003, n. 1629
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria Sezione II, del 6 dicembre 2003, Sentenza n. 1629
nelle persone dei Signori:
(omissis)
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso n. 542/03 R.G.R. proposto da: Associazione Italiana per il World funi for nature” Wwf, in persona del Presidente legale rappresentante in carica; “Italia Nostra”, in persona del Presidente e legale rappresentante in carica; Lega per l’abolizione della caccia., in persona del Presidente in carica; LIPU Lega Nazionale Protezione Uccelli, in persona del Presidente in carica, tutti elettivamente domiciliati in Genova, via alla Porta degli Archi, 10/27 presso lo studio dell’avv. Daniele Granara che le rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso;
— ricorrenti -
contro
Provincia di Imperia, in persona del Presidente della Giunta Provinciale in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Romani e Rosa Pellerano, elettivamente domiciliato in Genova, presso lo studio della seconda, via Roma, 3/9;
— resistente -
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio provinciale di Imperia n. 10 del 30/1/2003, avente ad oggetto l’approvazione del Piano faunistico-venatorio provinciale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione della Provincia e l’intervento della Regione Liguria ad opponendum;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 3/7/2003, relatore il Consigliere Roberto Pupilella, l’Avv. Daniele Granara per l’Associazione ricorrente e l’Avv. Rosa Pellerano per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato quanto segue:
Esposizione del fatto
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, le associazioni ricorrenti, hanno chiesto al tribunale l’annullamento della deliberazione del Consiglio provinciale n. 10 del 30/1/2003, avente ad oggetto l’approvazione del Piano faunistico-venatorio provinciale.
Queste le censure a sostegno del ricorso:
1)-Violazione e mancata applicazione dell’articolo 21 comma 3 della legge n. 157/92 e dell’articolo 47, comma1 lettera A) della Lr 1/7/1994 n. 29 in relazione alla violazione dell’articolo 3 legge n. 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Sviamento.
Secondo le associazioni ricorrenti le norme indicate avrebbero limitato la caccia in maniera generalizzata in prossimità di tutti i valichi montani, con conseguente incompetenza della Provincia a delimitarne il numero, consentendo così la caccia in quei siti.
2)-Violazione dell’articolo 3 legge n. 241/90 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà ed illogicità manifeste.
La scelta provinciale si basa su di uno studio dell’Università di Genova, risalente nel tempo e non affidabile perché non oggetto di studi scientifici sui flussi migratori. Di qui il vizio lamentato.
3)-Violazione e mancata applicazione dell’articolo 10 della legge n. 157/92 e dell’articolo 3 della Lr 1/7/1994 n. 29. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste. Sviamento.
Sarebbe illegittima la previsione di inserire anche le zone urbanizzate tra le aree di protezione faunistica perché in tal modo si violerebbe l’articolo in rubrica e non si raggiungerebbe il fine di protezione insito nella norma.
Violazione e mancata applicazione dell’articolo 21 comma 3 della legge n. 157/92 e dell’articolo 47, comma1 lettera A) della Lr 1/7/1994 n. 29 in relazione alla violazione dell’articolo 3 legge n. 241/90. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste. Sviamento.
L’amministrazione avrebbe errato per difetto, nel calcolo dell’area di protezione attorno ai due valichi di passaggio della fauna migratoria.
4)-Violazione e mancata applicazione dell’articolo 10 della legge n. 157/92 e dell’articolo 3 della Lr 1/7/1994 n. 29 sotto altro profilo. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste. Sviamento.
Le ricorrenti lamentano che la delibera impugnata avrebbe conteggiato due volte le aree urbanizzate sottraendo così ulteriore superficie al 20% di area protetta voluta dalla legge, dovendo ritenersi dette aree inibite alla caccia per ragioni di sicurezza.
5)-Violazione e mancata applicazione dell’articolo 5 comma 3 e 4 della legge n. 157/92 e dell’articolo 29, comma 11 della Lr 1/7/1994 n. 29. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed illogicità manifesta. Sviamento.
L’articolo in rubrica, ripreso dalla legge regionale esclude la possibilità di rilasciare permessi per appostamenti fissi di caccia di qualunque tipo in numero superiore a quelli consentiti nella stagione venatoria 1989/1990, mentre nel piano contestato sono stati rilasciati permessi in parola senza alcuna motivazione sulle ragioni della violazione della norma.
6)-Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, articolo 12 commi 2 e 3, dell’articolo 10 comma 8 e articolo 18 della legge n. 157/92. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta . Sviamento.
In violazione delle norme in rubrica il Piano avrebbe previsto zone di addestramento per cani da ferma “con periodo di attività esteso a tutto l’anno” con facoltà di sparo.
7)-Violazione dell’articolo 10 comma 1 della legge n. 157/92. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e per illogicità manifesta.
La norma impone il divieto per dieci anni nelle zone boscate nelle quali si siano verificati incendi boschivi, mentre il Piano espressamente non considera quelle aree adducendone genericamente la non conoscenza della loro delimitazione.
8)-Violazione e falsa applicazione dell’articolo 11 della l.r n. 29/94. Eccesso di potere per mancanza di istruttoria.
La norma impone la individuazione delle pareti rocciose sede di possibile nidificazione per le specie avifaunistiche incluse nell’allegato 2 della convenzione di Berna, mentre l’atto impugnato limita la tutela senza motivazione soltanto a tre specie di rapaci.
Si costituivano in giudizio, sia la Provincia che la Regione Liguria che nelle memorie conclusive chiedevano il rigetto del ricorso.
All’udienza del 3/7/2003 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Sono innanzitutto fondati i primi due motivi di ricorso che lamentano la mancata inclusione di tutti e quattro i valichi presenti sulla direzione indicata dallo studio sulle rotte di migrazione dell’avifauna in Liguria, approvato dalla Gr con deliberazione n. 438/94,mentre il piano individua come area interdetta alla caccia il solo passo del Garlenda.
Al contrario nella Provincia di Imperia come testimonia lo studio dell’ex Istituto di Zoologia dell’università di Genova, su cui si fonda il Piano afferma che nella direttrice del flusso migratorio Tanarello-Arroscia esistono quattro valichi (Garlenda M2021; S Bernardo di Medratica (m.1263; Bocchino di Semola (m.1000) ed il valico di Nava (m. 941) che essendo il punto meno alto dello spartiacque costituisce il principale valico di accesso alla pianura padana.
Per questa sola ragione il piano risulta viziato, non risultando congrua la motivazione fondata su di un rilevamento lacunoso e limitato nel tempo (27 giorni di rilevamento) a fronte della chiara identificazione dei valichi come principali rotte migratorie e quindi per legge da escludere dalle zone di caccia.
L’argomento qui affrontato vale in particolare per il più basso dei valichi indicati, posto che lo studio commissionato dalla Regione Liguria che ha individuato i quattro valichi ha espressamente affermato che “più il punto di valico è posto a bassa quota più questo risulta interessato al flusso migratorio per l’evidente risparmio energetico”.
Ne consegue che il piano provinciale è viziato laddove afferma genericamente che il flusso migratorio tende a disperdersi su un fronte di grande ampiezza a causa della quota relativamente bassa delle linee di cresta.
Questa affermazione non solo non risulta confortata dai dati altimetrici sopra riportati poiché si passa dai 910 m del passo di Nava ai m.2021 del Garlenda, ma non coincide con quanto affermato in linea di principio con lo studio posto a base della scelta di escludere i valichi montani nel raggio di mille metri dalla caccia.
Anche gli altri motivi di ricorso sono tuttavia fondati.
Quanto al terzo ed al quarto motivo questa sezione ha già in passato affermato (II 22/11/2002 n. 1124) che “nelle percentuali di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica vanno computate quelle aree in cui la caccia è vietata per ragioni prettamente ambientali (centri urbani, fasce di rispetto stradali o ferroviarie)” e, più in generale, si può affermare che vada esclusa per tutte le aree antropizzate che ne rendono pericoloso l’esercizio essendo ormai destinate ad altri usi prevalenti ad opera della trasformazione del suolo. (Cfr. C. Cost. N.488/97 in relazione alla necessità di comprensori omogenei nei quali articolare la destinazione dell’uso venatorio o faunistico del territorio).
Poiché l’articolo 102 del piano include tali aree nel computo del 20% sottratto alla caccia ne deriva la violazione dell’articolo 10, legge n. 157/92.
Il quinto motivo è fondato su di una contraddizione contenuta nello stesso piano.
Le leggi statali e regionali vietano il rilascio di concessioni per caccia in appostamenti fissi con uso dei richiami vivi vincolando comunque il numero massimo di permessi a quelli rilasciati nella stagione venatoria 1989/1990.
Nel caso qui discusso non furono rilasciate in quell’anno dalla Provincia di Imperia autorizzazioni di questo tipo con la conseguenza della illegittimità della previsione contenuta nel piano che rilascia 50 permessi per appostamenti fissi.
Fondato è anche il sesto motivo di ricorso poiché il piano prevede, in contrasto con tutta la giurisprudenza amministrativa sul punto (CdS VI 21/5/2002 n. 717; Tar Liguria II 22/11/2002 n. 1124) che afferma che anche nelle zone riservate all’addestramento dei cani i volatili in stato di cattività conservano la qualità di fauna selvatica e che pertanto il loro abbattimento non può essere indiscriminato ma ricompreso nelle attività venatorie, con la conseguenza della illegittimità della estensione dei periodi di sparo rispetto al calendario venatorio relativo alla specie cacciata.
Fondati infine risultano anche gli ultimi due motivi di censura, sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione.
Quanto al primo, la mancata inclusione delle aree percorse dal fuoco per mancanza di mappatura di queste zone da sottrarre alla caccia per 10 anni ai sensi della legge 353/2000 appare scelta inaccettabile sotto due profili:
in primo luogo perché l’intervento per lo spegnimento dell’incendio cui la Provincia è parte fondamentale per le competenze attribuite le dalla legge fa sì che la stessa non possa non conoscere il territorio da sottrarre alla caccia perché danneggiato dal fuoco;
in secondo luogo la indeterminatezza della previsione (in attesa della mappatura delle aree) oltre a denunciare il difetto di istruttoria e di motivazione del piano, lascia prive di destinazione le stesse cioè con un’assenza di regolamentazione voluta invece dal legislatore.
Infine anch’esso privo di un supporto motivazionale adeguato appare la riduzione a sole tre specie di rapaci la tutela nei siti di nidificazione rocciosa in contrasto con la individuazione delle stesse compiute dalla convenzione di Berna (allegato 2).
Il ricorso va dunque conclusivamente accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Le spese possono essere tuttavia liquidate tra le parti in giudizio.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, Sezione II, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto in epigrafe impugnato.
Spese di lite compensate.
La presenta sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella Camera di consiglio del 3/7/2003.
(omissis)
Depositato in Segreteria il 6 dicembre 2003