Cambiamenti climatici

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Milano, 16 novembre 2004 (Ultimo aggiornamento: 10/03/2009)

Dl sull'emission trading, calendario di adempimenti da soddisfare entro fine 2004 per le imprese italiane

(Marco Tirabassi)

La Gazzetta ufficiale n. 268 del 15 novembre 2004 reca il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante "Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/Ce in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea".

 

Il decreto-legge (come modificato dalla legge di conversione 30 dicembre 2004, n. 316) si compone di pochi articoli (cinque), finalizzati a rendere possibile l'immediato avvio delle procedure nevessarie per portare al rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro la fine del 2004 da un lato (l'articolo 4 della direttiva 2003/87/Ce prevede infatti: "Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all'allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente…") e al rilascio delle quote di emissione ai singoli impianti dall'altro.

 

L'articolo 1 prevede che i gestori degli impianti esistenti presentino, entro il 5 dicembre, all'autorità nazionale competente, la domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra; per gli impianti nuovi la domanda va presentata trenta giorni prima dell'entrata in esercizio (o di "primo parallelo", per gli impianti termoelettrici). Le specifiche circa il formato, le modalità di trasmissione e il dettaglio delle informazioni da fornire nella domanda saranno definite da un decreto interministeriale Ministero ambiente — Ministero attività produttive, da emanarsi entro brevissimo tempo (sei giorni) dall'entrata in vigore del Dl.

 

L'articolo 2 prevede che i gestori degli impianti comunichino entro il 30 dicembre 2004, alla medesima autorità nazionale competente, le informazioni necessarie ai fini del rilascio delle quote di emissione per il periodo 2005-2007 (primo periodo di applicazione della direttiva, il secondo è il quinquennio 2008-2012, N.d.R.). Anche per tale adempimento le specifiche circa il formato, le modalità di trasmissione e il dettaglio delle informazioni sui dati richiesti saranno definite da un decreto interministeriale Ministero ambiente — Ministero attività produttive, da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del Dl.

 

L'articolo 2-bis sancisce che l'omessa presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas serra, la fornitura di informazioni false nella domanda di autorizzazione, l'omessa comunicazione o la comunicazione di informazioni false per l'assegnazione delle quote di emissioni sono punite con la sanzione di 40 euro per tonnellata di CO2 emessa/evasa e non autorizzata. Inoltre è prevista la sospensione di ogni attività produttiva dello stabilimento fino a regolarizzazione, da effettuarsi da parte del Prefetto competente.

 

L'articolo 3 stabilisce in particolare che fino all'emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (v. articolo 14 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge Comunitaria 2004, che prevede l'adozione di un Dlgs di recepimento della direttiva entro il 12 novembre 2005; e l'adozione, entro il 12 luglio 2005 di un DmAmbiente che individui il formato e le modalità di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/Ce, da parte dei gestori degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della citata direttiva, nonché le modalità di informazione e di accesso del pubblico) le funzioni di "Autorità nazionale competente" sono svolte dal Ministero dell'ambiente, Direzione Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo.

 

L'articolo 4 infine è il canonico articolo conclusivo dei decreti-legge e prevede l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione e la presentazione alle Camere per la conversione.

 

 

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