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Decisione Consiglio Ue 2018/1279/Ue

Emission trading - Comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera - Adozione regolamento

Ultima versione disponibile al 04/05/2024

Consiglio dell'Unione europea

Decisione 18 settembre 2018, n. 2018/1279/Ue

(Guue 24 settembre 2018 n. L239)

Decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione Europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato misto

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra 1 ("accordo") è stato firmato il 23 novembre 2017 conformemente alla decisione (Ue) 2017/2240 del Consiglio 2 .

(2) A norma dell'articolo 22 dell'accordo, prima dell'entrata in vigore dello stesso, gli articoli da 11 a 13 si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma dell'accordo.

(3) L'articolo 12 dell'accordo istituisce un comitato misto e prevede che esso stabilisca il proprio regolamento interno.

(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, in quanto il regolamento interno determinerà il funzionamento del comitato misto, il quale è incaricato di gestire l'accordo e assicurarne la corretta applicazione.

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato misto, è di sostenere l'adozione da parte del comitato misto del suo regolamento interno come previsto nel progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione

 

Progetto

Decisione n. 1/2018 del Comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas effetto serra

 

del

 

recante adozione del regolamento interno del comitato misto

 

Il Comitato misto,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra 3 e in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli da 11 a 13 dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ("accordo") sono applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma il 23 novembre 2017.

(2) A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo, è istituito un comitato misto composto dai rappresentanti delle parti.

(3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto stabilisce il suo regolamento interno.

(4) A norma dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto può decidere di costituire sottocomitati o gruppi di lavoro per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni,

Ha adottato la presente decisione

Articolo unico

È adottato il regolamento interno del comitato misto riportato nell'allegato della presente decisione.

Allegato

Regolamento interno del Comitato Ets Unione europea/Svizzera ("Comitato misto")

Articolo 1

Composizione del comitato misto

1. Il comitato misto è composto dai rappresentanti della Commissione europea ("Commissione") che agiscono a nome dell'Unione europea, da una parte, e dai rappresentanti della Confederazione svizzera ("Svizzera"), dall'altra. Le due parti sono in seguito denominate individualmente "parte" o congiuntamente "parti".

2. I rappresentanti delle parti possono essere accompagnati da altri funzionari che agiscono a nome delle parti.

Articolo 2

Presidenza

1. La presidenza del comitato misto è assunta alternativamente, ogni 12 mesi, da ciascuna delle parti. Nel primo anno civile la presidenza è esercitata dalla Svizzera.

2. La parte che detiene la presidenza designa il presidente del comitato misto nonché il suo supplente.

3. Il presidente dirige i lavori del comitato misto.

Articolo 3

Osservatori

Il comitato misto può decidere, di comune accordo tra le parti, di invitare esperti, anche dagli Stati membri, o rappresentanti di altri organismi a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori, per fornire informazioni su specifici argomenti. Il comitato misto conviene sui termini e sulle condizioni alle quali tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

Articolo 4

Segretariato

1. Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Svizzera svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.

2. Il segretariato del comitato misto è responsabile della comunicazione tra le parti, compresa la trasmissione dei documenti.

3. Le funzioni di segreteria competono alla parte che detiene la presidenza.

Articolo 5

Riunioni del comitato misto

1. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario, in linea di principio una volta all'anno. Il presidente convoca, previa consultazione delle parti, la riunione del comitato misto a una data e in un luogo stabiliti di comune accordo. Con il consenso delle parti, è possibile ricorrere anche a conferenze telefoniche e videoconferenze. Il presidente convoca una sessione speciale del comitato misto su richiesta dell'Unione europea o della Svizzera. Il comitato misto si riunisce entro 30 giorni di calendario dalla richiesta a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo.

2. Il comitato misto si riunisce a Bruxelles o in Svizzera, a seconda di quale parte detiene la presidenza, a meno che le parti non decidano diversamente.

3. Il presidente invia l'avviso di convocazione, corredato del progetto di ordine del giorno e dei documenti per la riunione, ai rappresentanti delle parti almeno 30 giorni di calendario prima della riunione. I documenti per le riunioni convocate conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo sono inviati almeno sette giorni di calendario prima della riunione.

4. Di concerto con le parti, il presidente può abbreviare i termini indicati al paragrafo 3 per tenere conto delle esigenze di un caso specifico.

5. Il presidente è informato riguardo alla composizione della delegazione di ciascuna parte almeno sette giorni di calendario prima di ciascuna riunione.

6. Le riunioni del comitato misto non sono pubbliche, a meno che le parti non decidano diversamente.

Articolo 6

Ordine del giorno

1. Il presidente, con l'assistenza dei segretari, stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione.

2. Ciascuna parte può richiedere che siano inseriti nell'ordine del giorno oggetti aggiuntivi. Tali richieste devono essere debitamente motivate e inviate per iscritto al presidente almeno 7 giorni di calendario prima della riunione.

3. Il comitato misto approva l'ordine del giorno all'inizio della riunione.

Articolo 7

Gruppi di lavoro del comitato misto

1. La composizione e il funzionamento dei gruppi di lavoro o sottocomitati costituiti in conformità all'articolo 12, paragrafo 5, dell'accordo sono concordati dal comitato misto.

2. I gruppi di lavoro o sottocomitati applicano il presente regolamento interno mutatis mutandis.

3. I gruppi di lavoro o sottocomitati operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non sono autorizzati ad adottare decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato misto.

4. Il comitato misto può decidere, in conformità all'articolo 8 del presente regolamento interno, di modificare o di porre fine al mandato dei gruppi di lavoro o sottocomitati.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato misto adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo con le parti in conformità alle disposizioni dell'accordo. Esse recano il titolo "Decisione" o "Raccomandazione" seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dal presidente e dai segretari e sono trasmesse alle parti.

3. Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualsiasi decisione o raccomandazione adottata dal comitato misto nella rispettiva gazzetta ufficiale. Le parti si informano reciprocamente qualora intendano pubblicare una decisione o una raccomandazione.

4. Il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta previo accordo delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tal fine, il testo della proposta è trasmesso entro un termine di almeno 30 giorni di calendario, entro il quale possono essere comunicate eventuali riserve o modifiche. Il presidente può abbreviare detto termine in consultazione con le parti per tener conto di circostanze speciali. Una volta concordato il testo, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e dai segretari.

5. Le decisioni del comitato misto che modificano gli allegati dell'accordo sono adottate nelle lingue facenti fede dell'accordo.

6. Nel corso del periodo di applicazione provvisoria degli articoli 11-13 dell'accordo, il comitato misto può preparare le decisioni necessarie all'attuazione dell'accordo. Una decisione formale di carattere vincolante del comitato misto produrrà effetti solo dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 9

Verbali

1. Il segretariato redige un progetto di verbale di ciascuna riunione. Il progetto indica le decisioni adottate e le raccomandazioni formulate. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del comitato misto. Una volta approvato dal comitato misto, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari.

2. Il progetto di verbale è redatto entro 21 giorni di calendario dalla data della riunione ed è sottoposto all'approvazione del comitato misto mediante procedura scritta oppure nella riunione successiva del comitato misto.

Articolo 10

Corrispondenza

Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato misto o inviata da quest'ultimo è trasmessa al segretariato del comitato misto.

Articolo 11

Scambio di informazioni e consultazioni regolari

1. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, ogni parte informa l'altra parte in merito agli sviluppi legislativi in un settore di rilevanza per l'accordo.

2. A tal fine, si procede a uno scambio di informazioni e a consultazioni regolari tra le parti tramite i segretari del comitato misto.

Articolo 12

Riservatezza

Se una parte comunica al comitato misto informazioni definite riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 13

Spese

Ciascuna parte assume le spese sostenute per la propria partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro o sottocomitati.

Articolo 14

Modifica

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del comitato misto in conformità all'articolo 8.

Articolo 15

Applicazione provvisoria

Nel corso del periodo di applicazione provvisoria degli articoli 11-13 dell'accordo, il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis.

Note ufficiali

1.

Gu L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

2.

Decisione (Ue) 2017/2240 del Consiglio, del 10 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 1).

3.

Gu L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

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