Decisione Consiglio Ue n. 2006/235/Ce
Conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale
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Consiglio dell'Unione europea
Decisione 27 febbraio 2006, n. 2006/235/Ce
(Guue 28 marzo 2006 n. L 90)
Decisione del Consiglio del 27 febbraio 2006 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase e paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1 ,
considerando quanto segue:
(1) Le attività dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, istituite dal Consiglio regolamento (Cee) n. 1210/902 , sono già state estese ad altri paesi europei mediante accordi bilaterali conclusi dalla Comunità, tenendo conto della natura transfrontaliera dei problemi ambientali e della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale in campo ambientale.
(2) Il 20 luglio 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Confederazione Svizzera un accordo sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.
(3) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 26 ottobre 2004, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(4) È opportuno che la Comunità approvi l'accordo,
Decide
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il Presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 20 dell'accordo3 .
Articolo 3
Nel comitato misto istituito dall'articolo 16 dell'accordo la Comunità è rappresentata dalla Commissione. Per le questioni relative al contributo finanziario della Svizzera, per qualsiasi deroga sostanziale riguardante l'inclusione di atti normativi comunitari nell'allegato I e per qualsiasi modifica dell'allegato III, la posizione della Comunità riguardo alle decisioni del comitato misto è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Per tutte le altre decisioni del comitato misto, compresa la periodica inclusione degli atti normativi comunitari nell'allegato I, con riserva degli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, e per le questioni relative al funzionamento interno del comitato misto, la posizione della Comunità è adottata dalla Commissione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.