Sentenza Tar Lombardia-Brescia 6 settembre 2004, n. 1013
Cartelloni pubblicitari - Installazione - Autorizzazione comunale - Diniego - Eccessive dimensioni e distanza dall'attività produttiva - Legittimità
Tar Lombardia
Tribunale amministrativo regionale Lombardia-Brescia - Sentenza 6 settembre 2004, n. 1013
(omissis)
per l'annullamento
del provvedimento del responsabile del Settore Ambiente e Territorio prot. n. 2098 del 30 gennaio 2001, con il quale è stata negata l'autorizzazione all'installazione di un cartello pubblicitario in via dei Mille (SP 91);
(omissis)
Ritenuto in fatto e in diritto
La ricorrente ha chiesto in data 31 ottobre 2000 l'autorizzazione del Comune di Castelli Calepio per l'installazione di un cartellone pubblicitario di metri 6x3 in via dei Mille (SP 91), all'inizio del paese. Sull'area non esistono vincoli culturali o paesistico-ambientali, come risulta dalla certificazione del Comune del 3 novembre 2000. Il Servizio Concessioni della Provincia di Bergamo in data 19 dicembre 2000 ha rilasciato il nulla osta di propria competenza, richiamando i limiti di cui all'articolo 51 commi 4 e 5 del Dpr 16 dicembre 1992 n. 495 e precisando che il rilascio dell'autorizzazione spetta al Comune.
Con provvedimento prot. n. 2098 del 30 gennaio 2001 il responsabile del Settore Ambiente e Territorio del Comune ha però negato l'autorizzazione sulla base dell'esame svolto dalla commissione edilizia nella seduta del 29 gennaio 2001 (dimensioni eccessive rispetto al contesto ambientale circostante, scelta di consentire l'installazione di cartelloni pubblicitari nel centro edificato solo nelle pertinenze delle attività produttive o commerciali).
La ricorrente ha impugnato il diniego con ricorso notificato il 24 aprile 2001 e depositato il 15 maggio 2001. Contro il provvedimento impugnato sono svolte le seguenti censure:
— mancata indicazione del temine e dell'autorità a cui è possibile ricorrere (articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241);
— genericità della motivazione (per quanto riguarda le dimensioni del cartellone pubblicitario) e irragionevolezza (nella parte in cui non considera che l'esercizio commerciale pubblicizzato è a soli 50 metri);
— erroneo coinvolgimento della commissione edilizia, in quanto il cartellone pubblicitario non rientra nella nozione di manufatto edilizio e quindi non richiede il rilascio di un permesso di costruzione.
Il Comune non si è costituito in giudizio.
Sui motivi di impugnazione si possono svolgere le seguenti osservazioni:
a) la mancata indicazione del temine e dell'autorità a cui è possibile ricorrere non costituisce un vizio di legittimità, come del resto è riconosciuto anche nel ricorso, ma soltanto un giusto motivo di remissione in termini. Peraltro il Comune non si è costituito in giudizio e quindi la replica anticipata della ricorrente a un'eventuale eccezione di tardività risulta superflua;
b) la parte della motivazione che fa riferimento alle dimensioni eccessive del cartellone pubblicitario rispetto al contesto ambientale è senz'altro sintetica ma non risulta generica. Sulla zona dove è prevista l'installazione non gravano vincoli specifici, ma il Comune ha inteso riferirsi all'impatto che un pannello di metri 6x3 posto all'inizio del paese può avere sul paesaggio urbano. Si tratta di valutazioni ulteriori rispetto a quelle strettamente viabilistiche già effettuate dalla Provincia attraverso il richiamo all'articolo 51 commi 4 e 5 del Dpr 495/1992. L'interesse pubblico preso in considerazione è la coerenza urbanistica dell'ingresso al paese. Il punto di equilibrio tra la "pulizia" della visuale e le esigenze della produzione e del commercio (di cui la pubblicità stradale è una componente) è stato raggiunto ammettendo l'autorizzazione soltanto per i cartelloni pubblicitari collocati nelle pertinenze delle attività produttive o commerciali. La scelta appare ragionevole, perché consente di rendere individuabili gli esercizi insediati nel centro edificato consumando in misura proporzionata la visuale stradale e il paesaggio urbano. La nozione di pertinenza da utilizzare non è quella civilistica, evidentemente inadatta alle esigenze di questo settore. Si può invece ritenere che le aree considerate nelle pertinenze degli esercizi siano quelle che si trovano nelle immediate vicinanze. Sotto questo profilo il Comune ha giudicato troppo ampia la distanza di 50 metri tra il cartellone pubblicitario e il negozio pubblicizzato. La valutazione non appare illogica o pretestuosa, se si considera l'obiettivo (legittimo nei centri edificati) di avvicinare il più possibile i cartelloni pubblicitari agli esercizi pubblicizzati. Con riferimento a questo specifico tipo di autorizzazioni, dove rilevano anche misure molto brevi (come risulta dal sopra citato articolo 51 commi 4 e 5 del Dpr 495/1992), una distanza di 50 metri può correttamente essere ritenuta eccessiva;
c) l'autorizzazione relativa ai cartelloni pubblicitari appartiene a una categoria speciale e non corrisponde a un permesso di costruire. Tuttavia il coinvolgimento della commissione edilizia nella valutazione delle richieste di autorizzazione non è contrario a disposizioni normative né sintomo di sviamento nell'esercizio del potere. In effetti, come si è detto al punto b), il Comune può effettuare valutazioni che riguardano la coerenza urbanistica del cartellone pubblicitario rispetto al contesto, e la commissione edilizia è senz'altro un organo tecnico qualificato a svolgere questo tipo di esame.
Il ricorso deve pertanto essere respinto. Non è necessario decidere sulle spese in quanto il Comune non si è costituito in giudizio.
PQM
il Tar per la Lombardia Sezione staccata di Brescia respinge il ricorso. Nulla per le spese.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Brescia, 6 aprile 2004