Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Toscana 5 maggio 2004, n. 1427

Inquinamento acustico - Inibitoria dell'attività di pubblico esercizio - Ordinanza contingibile ed urgente - Relazione tecnica riportante gli interventi di mitigazione acustica eseguiti - Mancato rinnovo degli accertamenti fonometrici - Presupposto attuale del pericolo per la salute pubblica - Inconfigurabilità

Tar Toscana

Sentenza 5 maggio 2004, n. 1427

 

Repubblica italiana

In nome del Popolo Italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana — IIa Sezione

ha pronunciato la seguente:

 

Sentenza

sui ricorsi riuniti R.G. 1711/2000 — R.G. 1807/2000 — R.G. 1510/2001 — R.G. 1504/2002, tutti proposti da Soc. Birra T.D.V. di (...) C., S.a.s., con sede in Firenze, in persona del legale rappresentante (...) , che agisce anche in proprio, quale socio accomandatario, rappresentati e difesi dall'avv. Oliviero Landi presso il cui studio sono domiciliati in Firenze, via Cavour n. 83;

 

contro

-il Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Alessandra Cappelletti ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale Comunale, P.za della Signoria, Palazzo Vecchio;

-l'Azienda Usl n. 10 di Firenze, in persona del Direttore Generale p.t., non costituitosi in nessuno dei giudizi di cui ai ricorsi sopra indicati;

-l'Agenzia regionale protezione ambientale Arpa della Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mariani, elettivamente domiciliata in Firenze, via Lamarmora n. 53;

 

e nei confronti

-(...), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Golini e Andrea Grazzini, in Firenze domiciliato presso lo studio del primo in via Gino Capponi n. 26;

 

nonché

sui motivi aggiunti al ricorso R.G. 1711/2000 e sul ricorso incidentale, accessorio al ricorso R.G. 1510/2001, proposto da (...), rappresentato e difeso come sopra;

 

Per l'annullamento, previa sospensione

limitatamente ai ricorsi R.G. 1711/2000 e 1504/2002,

1) quanto al ricorso R.G. 1711/2000

1.A) Atto introduttivo:

del provvedimento a firma del funzionario responsabile dell'Uo Igiene Pubblica in data 15 giugno 2000, prot. n. 6713/04.000 disponente, con riferimento alla comunicazione di inizio attività di produzione di birra con relativa somministrazione al pubblico, che "la pratica è sospesa e la eventuale formazione del silenzio assenso risulterebbe nulla", ed atti presupposti, connessi e conseguenti e comunque ivi espressamente richiamati, tra cui la nota prot. n. 15255/2000 del Servizio Edilizia Privata del 13.4.2000 e del parere 2.3.2000 della Commissione interna ivi riferito, dell'atto dell'Azienda Sanitaria di Firenze, Uo Igiene e Sanità Pubblica in data 4.5.2000, prot. n. 4351 p.a. n. 4448 e 5.4.20000, prot. n. 3360/4448, della comunicazione di avvio del procedimento in data 13.4.2000, prot. n. 14990 in data 14.4.2000 del responsabile Uo Ispettorato Urbanistico, ed atti comunque espressamente richiamati, presupposti e comunque connessi;

1.B) Motivi aggiunti depositati il 12/12/2000:

dell'atto a firma del funzionario responsabile dell'Uo Igiene e Sanità Pubblica dell'As, in data 16.8.2000, prot. n. 8158 p.a. n. 4448 con la quale, anziché ottemperare all'ordine del Giudice, si dispone che "il contenimento dell'inquinamento acustico di origine impiantistica sarà considerato requisito igienico irrinunciabile per il favorevole sviluppo istruttorio relativo all'autorizzazione sanitaria per il laboratorio di produzione della birra e verrà anche considerato condizione tassativa per il proseguimento dell'attività dell'esercizio di bar", ed atti comunque espressamente richiamati, presupposti e comunque connessi, tra cui la lettera del 20.7.20000 prot. n. 7180;

1.C) Motivi aggiunti depositati il 03/02/2001:

della delibera della Gm del Comune di Firenze del 15.9.2000, n. 1054/832 ed atti ivi espressamente richiamati, presupposti e connessi ed in particolare della proposta del dirigente sanitario della As di Firenze del 24.8.2000, n. 8281 p.a. n. 4448 di classificazione della ditta Birra Tdv di (...) e C., come industria insalubre di seconda classe;

1.D) Motivi aggiunti depositati il 30/03/2001:

del diniego di autorizzazione sanitaria per l'attività di produzione artigianale di birra fresca in data 5 febbraio 2001, prot. n. 1149/04.000 a firma dell'Assessore alle Politiche socio-sanitarie (per il Sindaco) ed atti comunque espressamente richiamati, presupposti e comunque connessi, tra cui il parere del responsabile Uo Igiene Pubblica dell'As di Firenze indicato in data 22.1.2001, prot. n. 763 (recte: prot. n. 675);

1.E) Motivi aggiunti proposti da (...), depositati il 26/06/2001:

dell'autorizzazione sanitaria n. 5317 di protocollo del 28 maggio 2001 rilasciata dal Sindaco di Firenze, ma sottoscritta dall'Assessore alle Politiche Socio Sanitarie del Comune di Firenze, in relazione alla domanda presentata dal sig. (...), quale legale rappresentante della ditta Tdv di (...) & C. S.a.s., avente ad oggetto l'esercizio di impianti di produzione di birra;

1 F) Ricorso incidentale proposto da (...) contro ordinanza di revoca n. 3063/2001;

2) quanto al ricorso R.G. 1807/2000

del provvedimento a firma del Direttore della Direzione Urbanistica — Servizio Edilizia Privata, in data 5 luglio 2000, prot. n. 6906, recante ordine di procedere all'adeguamento di locali con l'eliminazione "o rendendone permanente inibito l'uso" dei macchinari installati per la produzione della birra, ed atti presupposti, connessi e conseguenti e comunque ivi espressamente richiamati, tra cui il verbale della vigilanza urbana prot. 2000/W dell'11.4.2000 dell'atto dell'Azienda Sanitaria di Firenze, Uo Igiene e Sanità Pubblica in data 3.2.2000, prot. n. 930 p.a. n. 4448, del parere 2.3.2000 — verbale 216 — della Commissione interna ivi riferito, dalla comunicazione di avvio del procedimento in data 13.4.2000, prot. n. 14990 in data 14.4.2000 del responsabile Uo Ispettorato Urbanistico, ed atti comunque espressamente richiamati, presupposti e comunque connessi;

3) quanto al ricorso R.G. 1510/2001

dell'ordinanza del Sindaco di Firenze in data 10 aprile 2001, n. 2565/04.000 ed atti comunque espressamente richiamati (da intendersi qui integralmente riportati), presupposti e comunque connessi, con cui si ordina di cessare ogni e qualsiasi rumore molesto e dannoso per la quiete e si riduce l'orario massimo di apertura giornaliera alle 22,00 di sera, comunicando che la revoca dell'ordinanza sarà disposta appena sarà data prova di aver adempiuto agli obblighi previsti da altra ordinanza n. 5305 del 21.7.2000, nonché dell'ordinanza sindacale n. 3063, in data 27.4.2001, per quanto occorrer possa, nella parte in cui non "revoca" interamente e con effetto ex tunc la precedente ed atti tutti connessi, presupposti e conseguenti;

del provvedimento del Direttore della Direzione Ambiente n. 5 del 20.4.01 prot. n. 3678/RU recante diffida dal violare la normativa in materia di inquinamento acustico ed in particolare del limite differenziale di immissione, in periodo notturno di 3 Db e ordine di effettuare i necessari interventi di bonifica acustica ed atti tutti ivi espressamente richiamati, presupposti e conseguenti, nonché per la condanna del Comune di Firenze al risarcimento del danno;

4) quanto al ricorso R.G. 1504/2002

dell'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Firenze in data 28 giugno 2002, n. 4674 con cui si ordina l'immediata inibitoria totale dell'attività nei locali della ricorrente ed atti comunque espressamente richiamati (da intendersi qui integralmente riportati ed impugnati), presupposti e comunque connessi;

 

nonché per la condanna

del Comune di Firenze al risarcimento del danno causato alla parte ricorrente dai provvedimenti impugnati;

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze, dell'Arpa Toscana, dipartimento prov. di Firenze e del controinteressato (...);

Visto il ricorso incidentale, annesso al Ric. 1510/2001, proposto da (...);

Viste le ordinanze cautelari 1065/2000 del 28/07/2000, 14/2001 del 10/01/2001; 443/2001 del 11/04/2001; 878/2001 del 18/07/2001; 1068/2000 del 28/07/2000; 765/2002 del 04/07/2002; 766/2002 del 04/07/2002; 829/2002 del 16/07/2002;

Vista la sentenza parziale 1181/2003 che dispone anche incombenti istruttori a carico del Comune di Firenze, che ha provveduto con deposito della documentazione in data 16 maggio 2003;

Viste le memorie difensive presentate da ciascuna dalle parti per ognuno dei ricorsi in epigrafe;

Visti tutti gli atti di ciascuno dei ricorsi;

Uditi, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2003 — relatore il Consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia — gli avv.ti O. Landi, A. Sansoni, P. Golini;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

Fatto e diritto

1. Con sentenza n. 1181 del 2003 questo Tar Sezione seconda, pronunciando sui ricorsi in epigrafe, ha dichiarato il ricorso R.G. 1711/2000, improcedibile in parte ed inammissibile (con riguardo all'impugnazione della delibera giuntale del Comune di Firenze n. 1054/2000) rigettandolo, invece, con riguardo ai motivi aggiunti proposti avverso l'ordinanza sindacale n. 3063/2001 (impugnata anche da (...) con ricorso incidentale anch'esso respinto); con la citata sentenza, inoltre, è stato dichiarato improcedibile il ricorso R.G. 1807/2000; è stato disposto un incombente istruttorio con riguardo al "ricorso incidentale" (recte motivi aggiunti) annesso al ricorso R.G. 1711/2000, proposto dal controinteressato (...) nei confronti dell'autorizzazione sanitaria 28 maggio 2001 n. 5317 (rilasciata dal Comune di Firenze a favore della ricorrente principale per la produzione e somministrazione di birra sfusa); è stata, infine, sospesa ogni determinazione in ordine al ricorso 1504/2002 ed alle domande di risarcimento del danno presentate da parte ricorrente nei ricorsi in epigrafe; per la parte definita sono state compensate le spese di lite tra le parti.

Avendo il Comune di Firenze, trasmesso la richiesta documentazione istruttoria nel maggio 2003, le parti hanno presentato memorie difensive insistendo ciascuna nelle proprie conclusioni.

Chiamate le cause in epigrafe per la trattazione alla pubblica udienza del 16 dicembre 2003, in quella sede il Collegio, uditi i difensori presenti secondo quanto risulta dal relativo verbale, le ha introitate per la decisione del punto della controversia e delle domande da definire.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto va pregiudizialmente confermata la riunione dei ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva; quindi si procede all'esame dei punti della controversia sui quali la citata sentenza parziale ha sospeso la decisione e che formano oggetto sia del ricorso R.G. 1711/2000 sia del ricorso R.G. 1504/2002, ultimo tra quelli indicati in epigrafe.

Con riguardo al ricorso R.G. 1711/2000 il Collegio in primo luogo prende atto che con la sentenza parziale n. 1181/2003 l'atto introduttivo ed i relativi motivi aggiunti (proposti avverso alcuni atti della procedura del rilascio dell'autorizzazione sanitaria — richiesta in data 25.1.2000 dal signor (...) per la produzione artigianale e somministrazione di birra fresca — ed il diniego del 5 febbraio 2001) sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse in quanto lo stesso Sindaco di Firenze, nel corso del giudizio, con provvedimento 28 maggio 2001 n. 5317 ha rilasciato l'autorizzazione in questione a favore della società di cui il sig. (...), ricorrente, è il legale rappresentante; inoltre il Collegio prende atto che nella stessa sentenza si è, invece, sospesa ogni statuizione sul ricorso autonomo — motivi aggiunti al ric. R.G. 1711/2000 presentato il 26.6.2001 dal controinteressato (...) avverso l'autorizzazione sanitaria n. 5317/2001 sopraindicata, disponendosi al riguardo l'acquisizione del verbale della Conferenza dei servizi convocata dal Comune il 7.5.2001 e di ogni altro documento utile; all'adempimento istruttorio il Comune ha provveduto in data 16 maggio 2003.

2.1 Nei detti termini riepilogato lo stato attuale dei giudizi di cui all'epigrafe, va preliminarmente esaminata l'eccezione di perenzione per mancata presentazione della domanda di fissazione d'udienza sollevata dal Comune di Firenze (nella memoria del dicembre 2003) con riguardo alla impugnazione — nell'ambito del ricorso R.G. 1711/2000 — proposta dal signor (...) (depositata il 26/06/2001) "come motivi aggiunti da valere anche come autonomo ricorso" avverso l'autorizzazione sanitaria rilasciata al signor (...) per la produzione di birra fresca; ad avviso del Comune, infatti, trattandosi di un ricorso "provvisto anche di tutte le formalità di notifica di un ricorso autonomo" l'atto di impulso processuale sopraddetto era a carico del controinteressato-ricorrente.

L'eccezione, però, non può essere condivisa.

In fatti nel caso di specie il signor (...) — in applicazione della legge n. 205/2000, articolo 1 — si è avvalso del modulo processuale dei motivi aggiunti in quanto ha impugnato — in effetti — un provvedimento ulteriore strettamente connesso ad altri precedentemente adottati dal Comune di Firenze nei confronti del signor (...) e da questi impugnati col ricorso R.G. 1711/2000 ed annessi motivi aggiunti, ritualmente notificati fin dal luglio 2000 al controinteressato (...), il quale si era anche costituito in giudizio nei termini di legge.

In tal guisa, quindi, il controinteressato-ricorrente — ad avviso del Collegio — non era tenuto a provvedere agli adempimenti imposti alla parte che propone una impugnazione con ricorso autonomo, quali la presentazione della domanda di fissazione di udienza, nonché la dichiarazione del valore della causa e gli altri adempimenti fiscali prescritti.

D'altra parte, anche se l'impugnazione in questione reca l'intestazione "motivi aggiunti nel ricorso R.G. n. 1711/00 — IIa Sezione da valere anche come autonomo ricorso", in realtà, all'atto della presentazione, l'interessato ha espletato la procedura di deposito dei motivi aggiunti, tanto vero che l'impugnazione in questione non ha preso un numero nuovo di registro generale ricorsi, restando — invece — inglobata nel ricorso capofila R.G. 1711/2000 proposto dal ricorrente originario Signor (...).

Quindi, poiché il ricorso R.G. 1711/2000, corredato dei vari atti di motivi aggiunti tra cui quello ora all'esame, è andato in decisione alla pubblica udienza del 24 ottobre 2002 senza che sul punto parte ricorrente-capofila sollevasse alcuna eccezione, ad avviso del Collegio sulla qualificazione come "motivi aggiunti" dell'impugnazione presentata dal Signor (...) il 26.6.2001 si è formato il giudicato implicito nella sentenza parziale 1181 del 2 aprile 2003 e, pertanto, tale assetto processuale era oramai consolidato all'epoca in cui è stata sollevata l'eccezione di perenzione.

2.2 Va, inoltre, esaminata eccezione di inammissibilità sollevata nella memoria difensiva del giugno 2002 dal Comune di Firenze, che ha asserito l'inapplicabilità nel caso in esame del modulo processuale dei "motivi aggiunti" introdotto dalla legge 205/2000, articolo 1.

Ad avviso dell'amministrazione, infatti, non sussisterebbe il requisito dell'identità delle parti tra le quali pende l'impugnazione capofila, atteso che il Sig. (...), controinteressato in linea di fatto era, comunque, estraneo al giudizio originario (instaurato dal Sig. (...) — ricorrente capofila — avverso il diniego di rilascio dell'autorizzazione per la produzione della birra, primo oggetto di controversia) ed, a maggior ragione, al sottostante rapporto sostanziale.

L'eccezione non è condivisibile per ragioni analoghe a quelle già sopra illustrate, in quanto — come si è detto — sulla qualificazione dell'impugnazione in questione come motivi aggiunti si è formato il giudicato implicito nella sentenza parziale n. 1181/2003

2.3 Nel merito la controversia — allo stato attuale del giudizio di cui ai citati motivi aggiunti proposti dal sig. (...) — concerne la legittimità o meno dell'autorizzazione sanitaria 28.5.2001 n. 5317 rilasciata dal Comune di Firenze a favore della società, di cui il signor (...) era il rappresentante, per la produzione artigianale di birra fresca con relativa somministrazione al pubblico nei locali posti in via Pisana (su istanza del 25 gennaio 2000).

In particolare il ricorrente deduce, nell'ambito dei tre articolati motivi, l'eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti e della motivazione della contraddittorietà tra provvedimento ed intrinseca dello stesso provvedimento autorizzatorio.

Le censure appaiono condivisibili.

Invero, dall'esame del verbale della Conferenza dei servizi tenutasi il 7 maggio 2001 (ed acquisita a seguito dell'incombente istruttorio disposto con la sentenza n. 1181/2003), è emerso che, da un lato, l'Azienda Usl chiedeva una prova sperimentale di produzione di birra al fine di valutare l'emanazione di odori molesti nonché una perizia dell'Arpa Toscana sul rispetto della normativa sull'inquinamento acustico e di quello in materia di tutela del vicinato, mentre, dall'altro, il rappresentante dell'Ufficio urbanistica, in ordine alla compatibilità di tale attività produttiva con la destinazione urbanistica di tipo residenziale, zona A, del locale in via Pisana, rinviava all'esito dell'esame da parte della Commissione edilizia; questa, in data 10 maggio 2001, sottolineava — ai sensi dell'articolo 170 regolamento edilizio — la necessità che l'attività produttiva dovesse risultare compatibile con la destinazione residenziale con riferimento sia alla rumorosità sia alle emissioni in atmosfera di qualunque natura e rappresentava che per le attività classificate insalubri era richiesto il parere favorevole dell'Asl.

Nel caso specifico, infatti, poiché con delibera della Giunta Comunale 15 settembre 2000 n. 1054 l'attività di produzione della birra era stata classificata insalubre di seconda classe, trovano applicazione sia l'articolo 216 e 217 del Tuls n. 1265/1934 sia l'articolo 2 legge 30.4.1962 n. 283 (sulla disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari): tali disposizioni prevedono che l'esercizio dell'attività produttiva è subordinato all'accertamento dei requisiti igenico-sanitari che, nel caso di connesso esercizio di vendita al dettaglio, va effettuato volta per volta dall'autorità sanitaria competente, ai sensi del Dpr 26 marzo 1980 n. 327, articolo 28 (regolamento di esecuzione della legge n. 283/1962 citata); quanto, poi, all'impatto acustico dell'attività da autorizzare la legge 26.10.1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), articolo 8, richiede la previa acquisizione del nulla osta dell'ufficio comunale competente per l'ambiente.

Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, appare destituita di fondamento l'affermazione del Comune, inserita nel preambolo dell'impugnata autorizzazione sanitaria, secondo cui "nessuna disposizione di legge prevede una valutazione preventiva delle possibili diffusioni di odori per un'attività di modesto impatto quale quella di cui è richiesta l'autorizzazione".

D'altra parte, in palese posizione antitetica, lo stesso Comune nell'aprile precedente aveva ordinato al signor (...) i necessari interventi di bonifica acustica al fine di mitigare e ricondurre nei limiti consentiti il rumore provocato dai frequentatori dell'esercizio, dalla musica e dagli impianti per la produzione della birra (situati nella corte interna), recependo al riguardo le corrispondenti indicazioni fornite dalla nota Arpa Toscana 5 aprile 2001, che aveva rilevato nelle ore notturne l'avvenuto superamento del valore limite differenziale di immissione acustica previsto dalla normativa vigente.

Pertanto l'autorizzazione sanitaria impugnata appare viziata da eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e contraddittorietà del provvedimento, intrinseca nonché nei confronti di altri accertamenti istruttori compiuti nell'ambito della stessa procedura e conseguentemente va annullata.

Per le esposte considerazioni, quindi, i motivi aggiunti al Ric. R.G. 1711/2000, presentati dal signor (...), vanno accolti nei sensi sopraddetti, assorbita ogni altra censura dal cui esame il ricorrente non trarrebbe maggior vantaggio, e, per l'effetto, l'autorizzazione sanitaria va annullata.

2.4 In conseguenza la domanda di risarcimento dei danni, che avrebbe subito il ricorrente (...) a causa della pretesa illegittimità del diniego di autorizzazione sanitaria, va dichiarata inammissibile per difetto del presupposto e, quindi, va in tal guisa definito l'altro capo della sentenza parziale che aveva sospeso ogni determinazione sulle domande risarcitorie formulate dal ricorrente (...) suddetto nell'ambito del ricorso R.G. 1711/2000(ed in particolare nei motivi aggiunti notificati il 21.6.2001 e depositati il 5 luglio 2001) con espresso riferimento al danno emergente ed al lucro cessante verificatisi a suo carico per il periodo di mancato svolgimento dell'attività fino al 28 maggio 2001, data di rilascio dell'autorizzazione sanitaria n. 5317/2001.

3. Analoghe considerazioni vanno fatte per la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalle ordinanze sindacali 10 aprile 2001 n. 2565 e 27 aprile 2001 n. 3063 (concernente la riduzione dell'orario di apertura dalle 01 alle 22 e la successiva revoca di tale limitazione), atteso che la sentenza parziale n. 1181/2003 ha respinto l'impugnazione della revoca (formulata in parte de qua dal ricorrente (...) sia con motivi aggiunti al ricorso R.G. 1711/2000 sia con autonomo ricorso R.G. 1510/2001), precisando che a tale determinazione favorevole il Comune era giunto, evidentemente, a seguito della riscontrata cessazione della eccessiva rumorosità già rilevata in precedenza e che, quindi, aveva costituito valido motivo per l'adozione dell'ordine di cessazione dell'attività moleste per il riposo notturno del vicinato.

4. Quanto poi all'ultimo dei ricorsi all'esame, R.G. 1504/2002, la cui decisione è stata sospesa dalla sentenza interlocutoria 1181/2003 sulla base di una ritenuta connessione all'impugnazione dell'autorizzazione sanitaria del 28 maggio 2001, è opportuno precisare che con tale mezzo parte ricorrente ha chiesto, in primo luogo, l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Firenze con cui si ordina l'immediata inibitoria totale dell'attività di pubblico esercizio, bar birreria fino all'avvenuta realizzazione delle opere necessarie alla mitigazione di tutte le diverse sorgenti rumorose connesse all'attività svolta nei locali (secondo le prescrizioni indicate nell'ordinanza del direttore del Servizio Tutela Ambientale n. 5 del 20 aprile 2001); la ditta ha, inoltre, formulato istanza di risarcimento del danno.

Il provvedimento in questione fu sospeso con ordinanza cautelare di questa sezione 16 luglio 2002 n. 829.

Il ricorso appare fondato con particolare riguardo alle censure di violazione dell'articolo 50 del Decreto Legislativo 267/2000 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, nonché per contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione ed illogicità, tutte dedotte nell'ambito dell'articolato terzo motivo di ricorso.

Infatti, esaminate le premesse dell'ordinanza contingibile e di urgenza impugnata, emerge che il Comune di Firenze, successivamente alla presentazione in data 26/10/2001 (per il tramite dell'avv.to Landi) della relazione tecnica in cui l'ing. (...) nel luglio 2001 descriveva gli interventi di mitigazione acustica eseguiti, non ha effettuato ulteriore accertamenti fonometrici al fine di verificare lo stato effettivo ed attuale delle emissioni rumorose cagionate dall'attività di somministrazione e dalla presenza degli avventori nel locale dalla parte ricorrente.

Infatti ancora con nota 18 marzo 2002 la direzione ambiente del Comune sollecitava l'Arpa Toscana, Dipartimento di Firenze, a compiere "l'accertamento fonometrico necessario per concludere il procedimento attualmente in itinere"; mentre successivamente l'Arpa Toscana, con la stessa nota 16 maggio 2002 (diretta sia alla direzione ambiente che al ricorrente ed al controinteressato (...)), nel dare atto che la società del ricorrente aveva integrato la precedente relazione a seguito della nota Arpa del 26/03/2002, da un lato fa presente che la rilevazione effettuata dal titolare della birreria non poteva essere completa perché il signor (...) non aveva consentito l'accesso del tecnico di parte nella sua abitazione, mentre, dall'altro, preannunciava una prossima verifica dei luoghi al fine di effettuare aggiornate misurazioni.

Appare, pertanto, evidente che l'amministrazione comunale non aveva elementi tecnici sufficienti ed aggiornati per affermare il "perdurare della violazione della normativa in materia acustica in periodo notturno" e, quindi, adottare l'ordinanza d'urgenza che, sul presente presupposto della necessità di eliminare la situazione di pericolo della salute pubblica, inibiva immediatamente qualunque attività nel locale in questione.

Tra l'altro, in punto di fatto, dagli atti difensivi emerge che alcuni inconvenienti cui fanno riferimento le prescrizioni Arpa della nota 16 maggio 2002, all'epoca dell'ordinanza d'urgenza, erano già stati eliminati in quanto, come segnala il ricorrente, il montacarichi non veniva più usato perché non veniva più effettuato lo spostamento dei bidoni di birra dal sottosuolo al piano e la porta di servizio era stata corredata da guarnizioni e da molla al fine di ridurne il rumore di chiusura.

Inoltre la relazione tecnica dell'ing. (...) del 17 luglio 2001 (presentata nell'ottobre 2001), a differenza di quanto affermato nell'ordinanza, reca la descrizione dettagliata "degli interventi eseguiti" e della nuova migliore situazione derivata con specifico riferimento all'eliminazione delle sorgenti di rumore più significative (quali lo spostamento dei compressori e l'utilizzazione dello scambiatore di calore con raffreddamento ad acqua).

Alla luce degli esposti elementi, quindi, il Collegio ritiene che l'ordinanza di cessazione dell'attività nell'esercizio della parte ricorrente sia illegittima sotto i profili di violazione di legge ed eccesso di potere sopraindicati.

La domanda di annullamento, quindi, assorbiti ogni altra censura e profilo di vizio, va accolta nei sensi e limiti sopraindicati.

4.1 Va, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno che parte ricorrente asserisce aver subito a causa dei cinque giorni di chiusura del locale, intercorsi tra l'esecuzione dell'ordinanza d'urgenza ed il provvedimento monocratico d'urgenza adottato in data 4 luglio 2002; danno emergente quantificato, nella memoria presentata nell'ottobre 2002, in euro 1.393,00 giornalieri cui viene aggiunto anche un preteso decremento dell'avviamento commerciale.

Infatti, a prescindere dalla sufficienza o meno della documentazione esibita in ordine al danno emergente asserito (e costituita da alcuni estratti conto dell'istituto bancario relativi ad incassi effettuati nel periodo 2000-2002, marzo con moneta elettronica), il Collegio ritiene che, pur in presenza dell'annullamento dell'ordinanza di chiusura, cionondimeno nella condotta dell'amministrazione non siano ravvisabili profili di "colpa", elemento necessario — unitamente al danno ingiusto di valore economico ed al nesso causale — al fine di configurare la responsabilità extracontrattuale a carico dell'autore dell'illecito.

In effetti la scarsa linearità delle varie fasi del procedimento autorizzativo per la produzione di birra fresca, conclusosi prima con un diniego e poi con il provvedimento favorevole annullato con questa pronunzia, nonché i rilievi più volte sollevati dall'Arpa per l'incompletezza delle opere di insonorizzazione eseguite nel locale in più riprese, e certamente oltre il termine assegnato per eliminare le immissioni rumorose superiori ai limiti consentiti, costituiscono ragioni di congruo spessore per escludere che la condotta del Comune di Firenze possa definirsi colposa oppure, ancor meno, dolosa.

5. Riepilogando, quindi, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, questa Sezione, completando le statuizioni della sentenza parziale n. 1181/2003, si pronuncia nei seguenti termini:

quanto al ricorso R.G. 1711/2000, respinte preliminarmente le eccezioni di inammissibilità e di perenzione, nel merito accoglie i motivi aggiunti presentati dal controinteressato (...) e, per l'effetto, annulla l'autorizzazione sanitaria 28 maggio 2001 n. 5317, rilasciata alla T.D.V. di (...) e C. S.a.s.;

quanto al ricorso R.G. 1504/2002 lo accoglie limitatamente alla domanda di annullamento e per l'effetto annulla l'ordinanza contingibile e d'urgenza adottata il 28 giugno 2002; respinge, infine, le domande di risarcimento del danno formulate dalla parte ricorrente nei tre ricorsi in epigrafe.

Quanto ai punti della controversia decisi con la presente sentenza, che integra la precedente parziale 1181/2003, il complesso andamento, in punto di fatto, dei procedimenti amministrativi oggetto dei ricorsi in epigrafe induce a disporre la compensazione delle spese di lite; nessuna statuizione con riguardo alle parti non costituite.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione IIa, riuniti i ricorsi in epigrafe e completando le statuizioni della sentenza parziale 1181/2003, accoglie i motivi aggiunti al ricorso R.G. 1711/2000, presentati da (...) e, per l'effetto, annulla l'autorizzazione sanitaria 28/5/2001 n. 5317; accoglie anche il ricorso R.G. 1504/2002 in parte limitatamente all'annullamento dell'ordinanza contingibile e d'urgenza 28 giugno 2002 n. 4674; respinge, invece, le domande di risarcimento del danno proposte dalla parte ricorrente principale nei tre ricorsi in epigrafe.

Spese di lite integralmente compensate per i punti della controversia oggetto della presente sentenza; nessuna statuizione con riguardo alle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 16 dicembre 2003, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

(omissis)

Depositata in Segreteria il 5 maggio 2004

Firenze, lì 5 maggio 2004.

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