Territorio

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lazio-Roma 25 febbraio 2004, n. 1778

Diritto di tutti gli abitanti del Comune di accedere alla pratiche edilizie ed in particolare agli atti relativi ai procedimenti di repressione degli abusi edilizi - Sussiste

Tar Lazio

Sentenza 25 febbraio 2004, n. 1778

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio Sede di Roma, Sezione II ter

composto dai Signori Magistrati:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso n. 10559/2003 proposto da (...), rappresentata e difesa dagli avv.ti Liliana Farronato e Stefano Morosillo ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dei difensori alla via Ortigara n. 10

 

contro

— Comune di S.Oreste, in persona del Sindaco p.t., n. c.:

 

e nei confronti

— (...), rappresentata e difesa dall’avv. Luisa Totino ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del difensore alla via G. Ferrari n. 11;

 

per l’accesso agli atti del procedimento di cui all’ordinanza di demolizione del 13.6.2001, n. 6, prot.n. 2423, emessa nei confronti della signora. (...);

 

nonché per l’annullamento

del provvedimento di rigetto sulla domanda di accesso agli atti prot.n. 3529 del 11.8.2003, trasmesso presso i sopraccitati difensori.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta nella Camera di Consiglio del 26.1.2004 la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì i procuratori presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

Fatto e diritto

1. Espone la ricorrente che, in data 21.7.2003, inoltrava al Comune intimato una formale istanza di accesso tesa a conoscere tutti gli atti adottati dall’Amministrazione nel procedimento connesso all’ordinanza di demolizione n. 6 del 13.6.2001, emessa nei confronti della signora. (...).

Rappresentava altresì di essere proprietaria dell’immobile adiacente e sovrastante quello abusivo, diffidando in pari tempo il Comune a dare esecuzione ai provvedimenti da esso stesso adottati più di due anni prima.

L’Amministrazione ha rifiutato l’accesso facendo rilevare che, a suo dire, il diritto di cui all’articolo 22 della legge n. 241790 “non include gli atti concernenti elementi informativi estranei alla sfera soggettiva del richiedente”.

La signora (...) evidenzia invece di avere un interesse giuridicamente rilevante, atteso che i documenti richiesti servono a chiarire la condotta dell’Amministrazione relativamente alla repressione di un abuso edilizio realizzato su un immobile adiacente a quello di cui è proprietaria.

Si è costituita, resistendo, la signora (...).

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione nella Camera di Consiglio del 9.22.2004.

2. In primo luogo va riconosciuto in capo alla ricorrente la sussistenza della legittimazione ad esercitare il diritto di accesso. La signora (...) ha chiesto infatti di avere documenti (e precisamente gli atti del procedimento di repressione di abuso edilizio culminato nell’ordinanza di demolizione n. 6 del 13.6.2001) la cui tutela è sicuramente strumentale ad una vasta gamma di situazioni giuridicamente rilevanti che vanno dal diritto di proprietà all’interesse all’ordinato assetto del territorio. La giurisprudenza amministrativa ha infatti da tempo riconosciuto a qualsiasi abitante del Comune il diritto di accesso alle pratiche edilizie, affermando (cfr. in particolare C.S., V, n. 549 del 23.5.1997, nonché Tar Lazio, sez. II — bis n. 8813 del 31 ottobre 2000), che nel caso sussiste un interesse personale e concreto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante (articolo 22, comma 1, della legge n. 241/90 e articolo 2, comma 1 del Dpr n. 352 del 27.6.92).

Tale indirizzo scaturisce dal riconoscimento che l’ordinato assetto edilizio dell'abitato secondo la prescrizione degli strumenti urbanistici costituisce per la comunità comunale un valore che, come tale, ben può essere tutelato ad iniziativa di chiunque appartenga alla medesima comunità (cfr. sul punto Tar Bari, II, n. 478 del 29.8.96). Pertanto, a fortiori, siffatto interesse va riconosciuto a chi, come la ricorrente, intende acquisire gli atti di procedimenti relativi ad immobili contigui al proprio per verificare la legittimità della condotta dell’Amministrazione.

Non va poi dimenticato che il diritto di accesso è sorretto oltre che da una finalità di tutela anticipata individuale, anche da una funzione partecipativa e di controllo sulla trasparenza e sull’imparzialità dell’azione amministrativa. Sicché non vi è alcuna ragione di impedire ai soggetti titolari di una situazione giuridica qualificata di accedere ad atti assunti dall’Amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Nella fattispecie non sussiste neppure, a parere del Collegio, alcuna esigenza di riservatezza da salvaguardare atteso che gli atti richiesti non attengono alla sfera privata della controinteressata bensì ad opere di generale conoscenza tanto che l’articolo 7, comma 7 della n. 47/85 (e oggi articolo 31, comma 7, del Dpr n. 380/2001) prevede la pubblicazione periodica all’Albo comunale dei “rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione”.

In definitiva il ricorso merita integrale accoglimento, e per l’effetto, va ordinato al Comune intimato di esibire copia degli atti richiesti (salva la corresponsione del costo di riproduzione).

Le spese e gli onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono (in mancanza di nota spese) equitativamente liquidati in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa lo accoglie e, per l’effetto, così provvede:

1) annulla il diniego impugnato:

2) ordina al Comune di S.Oreste di esibire gli atti richiesti (anche mediante estrazione di copia e salva la corresponsione del costo di riproduzione);

3) condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio complessivamente liquidate in euro 1000,00 maggiorate di Iva e Cap come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26.1.2004.

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