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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Piemonte 28 gennaio 2004, n. 79

Centrale idroelettrica - Ricorsi contro gli interventi edilizi di potenziamento - Competenza esclusiva del Tribunale superiore delle acque pubbliche - Rientrano

Tar Piemonte

Sentenza 28 gennaio 2004, n. 79

 

Repubblica italiana

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte — 1a Sezione — composto dai Signori:

(omissis)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2004

Visto il ricorso n. 105/04 proposto da (...) e (...), rappresentate e difese dall’avv. Carlo Rolle, elettivamente domiciliate in Torino, Via Rosolino Pilo n. 2 bis, presso lo studio dello stesso;

 

contro

il Comune di Pont Canavese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato professor Paolo Scaparone, presso il quale è elettivamente domiciliato a Torino, in via san Francesco 14 ;

e nei confronti

 

di Pontfor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Santilli e Francesca Dealessi, presso di loro elettivamente domiciliata a Torino, in via Sacchi 44;

 

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del permesso di costruire n. 54/03 del 3 dicembre 2003 rilasciato dal Segretario Comunale del Comune di Pont Canavese alla Pontfor S.r.l., con la quale viene assentito un intervento edilizio di potenziamento di centrale idroelettrica, nonché, quale atto presupposto, del parere n. 10/03 in data 3 dicembre 2003 della Commissione Edilizia Comunale, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinanti e consequenziali.

 

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalle ricorrenti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune resistente e della società controinteressata;

Relatore il primo referendario Paolo Peruggia, uditi gli avvocati Carlo Rolle, Giorgio Santilli e professor Paolo Scaparone

 

Le signore (...) e (...) sono proprietarie di un fabbricato ubicato nelle vicinanze della centrale idroelettrica ubicata a Pont Canavese, località Oltre Orco. Lo sportello unico delle attività produttive ha assentito le opere di potenziamento del manufatto della controinteressata, e le ricorrenti, ritenendosi lese, hanno notificato il presente ricorso, con cui deducono:

violazione procedimentale, in relazione alla pronuncia della Cie;

violazione di legge, per assenza del nulla osta relativo al vincolo idrogeologico;

incompetenza;

violazione degli articoli 44 e 46 delle Nta;

violazione di legge, con riferimento all’articolo 6, n. 2 del codice della strada.

È chiesta la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Il Comune di Pont Canavese si è costituito in giudizio con atto 26.1.2004 con cui ha chiesto respingersi la domanda, ed ha depositato una memoria difensiva datata 27.1.2004.

La Pontfor S.r.l. si è costituita in giudizio, chiedendo respingersi l’impugnazione.

Il giudice ritiene di poter decidere con sentenza brevemente motivata, attesa la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e l’inammissibilità del gravame;

le interessate sono proprietarie di un fabbricato situato nei pressi della centrale idroelettrica della controinteressata, e denunciano il permesso di costruire con cui lo sportello unico competente ha assentito l’esecuzione di opere edilizie, per il potenziamento dell’impianto;

il giudice deve rilevare il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della presente controversia;

si tratta infatti di una materia che rientra nella previsione del Rd 11 dicembre 1933, n. 1775, che disciplina l’utilizzo delle acque pubbliche;

il torrente Orco è sicuramente una via d’acqua pubblica, per cui le relative derivazioni e tutte le opere ad esse relative rientrano nella previsione del testo di legge citato;

si applica alle relative questioni la norme dettata dall’articolo 139 del Testo unico citato, sì che la presente vertenza avrebbe dovuto essere proposta avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche, derivandone l’inammissibilità della presente impugnazione;

la disposizione citata è espressamente fatta salva dall’articolo 34 del Dlgs 31 marzo 1998, n. 80;

le spese possono essere compensate, dati i giusti motivi;

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte — 1a Sezione -

pronunciando sentenza brevemente motivata, dichiara il ricorso inammissibile, e compensa le spese.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione.

Torino, 28 gennaio 2004.

Depositata in segreteria a sensi di legge il 28 gennaio 2004

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