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Decreto direttoriale MinAmbiente 7 maggio 2003

Promozione di sistemi di gestione ambientale nelle piccole e medie imprese

Ultima versione disponibile al 05/05/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 7 maggio 2003

(Gu 6 ottobre 2003 n. 232)

Promozione di sistemi di gestione ambientale nelle piccole e medie imprese. Procedura per la concessione dei contributi ai sensi della delibera Cipe n. 63 del 2 agosto 2002

Il Direttore generale per lo sviluppo sostenibile

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai settori della tutela ambientale;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 29 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), articolo 109, che istituisce il Fondo per lo sviluppo sostenibile, così come integrato e modificato dall'articolo 62 della legge 20 dicembre 2001, n. 488;

Visto il Trattato della Comunità europea, in particolare gli articoli 87 e 88;

Visto il Regolamento 69/2001/Ce del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti di importanza minore (de minimis);

Visto il decreto legislativo n. 123/1998 del 31 marzo 1998;

Visto il Protocollo d'intesa sulla certificazione ambientale stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e Confindustria in data 8 maggio 2002;

Vista la delibera Cipe n. 63 del 2 agosto 2002 "legge n. 388/2000, articolo 109, modificato dall'articolo 62 della legge n. 448/2001 — Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: programma di attività per gli anni finanziari 2001 e 2002", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 2002, e in particolare il punto 3;

 

Decreta:

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente decreto determina, ai sensi della legge 29 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), articolo 109, i criteri, le modalità ed i termini per l'accesso all'intervento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito Ministero) a sostegno delle attività di seguito indicate.

Concessione di contributi a fondo perduto, ai sensi del Regolamento 69/2001/Ce, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti di importanza minore (de minimis), della Commissione Ue (GUCE L 10 del 13 gennaio 2001), per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi reali di consulenza ed assistenza volti ad attivare Sistemi di gestione ambientale e registrarli e/o certificarli ai sensi del Regolamento 761/2001/Ce (Emas) e/o della norma internazionale Uni En Iso 14001/96.

Articolo 2

Soggetti destinatari

Sono ammesse alle richieste di contributo le piccole e medie imprese — di seguito denominate Pmi — produttrici di beni e/o servizi, così come definite dalla vigente normativa — decreto ministeriale Industria 18 settembre 1997 (Gu n. 229 del 1° ottobre 1997) — ed attive sull'intero territorio nazionale a condizione che siano regolarmente costituite ed iscritte alla relativa camera di commercio, industria e artigianato alla data di pubblicazione del presente bando e che svolgano la loro attività nei settori di cui alle sotto elencate sezioni, definite sulla base della classificazione delle attività economiche Istat '91 (riferimento codici ATECO 91):

C — Estrazione di minerali;

D — Attività manifatturiere;

E — Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;

F — Costruzioni;

H 55.1 — Alberghi;

O 90 — Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili.

Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento 69/2001/Ce sono comunque escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nei settori legati alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato, e nei settori connessi all'esportazione. Sono altresì esclusi gli aiuti che favoriscano la produzione interna rispetto ai prodotti d'importazione.

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento 69/2001/Ce le imprese possono beneficiare degli aiuti de minimis nel limite di un importo massimo di 100.000 euro nel periodo di tre anni, pertanto non possono presentare richiesta di finanziamento le imprese che, nei tre anni precedenti la data di concessione dei contributi di cui al presente bando, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo de minimis di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro.

Il 30% delle risorse relative all'attuazione del presente decreto è destinato alle Pmi delle Regioni del Mezzogiorno, ai sensi del punto 3 della delibera Cipe n. 63 del 2 agosto 2002 "legge n. 388/2000, articolo 109, modificato dall'articolo 62 della legge n. 448/2001 — Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: programma di attività per gli anni finanziari 2001 e 2002".

Articolo 3

Tipologie di intervento

I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a favorire l'acquisizione di servizi reali da parte delle Pmi per:

1) la verifica e la registrazione dell'Organizzazione ai sensi del Regolamento 761/2001/Ce (Emas)(1);

2) la certificazione del Sistema di gestione ambientale ai sensi della norma internazionale Uni En Iso 14001;

3) la verifica e la registrazione Emas di organizzazioni già certificate ai sensi della norma internazionale Uni En Iso 14001/96.

Il contributo verrà concesso alle imprese che ottengano la registrazione ai sensi del Regolamento 761/2001/Ce o la certificazione ai sensi della norma internazionale Uni En Iso 14001/96 a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, farà fede la data apposta sul certificato rilasciato dall'Ente competente.

Articolo 4

Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo i costi di seguito elencati. Condizione necessaria e che i costi e le prestazioni risultino da specifici contratti sottoscritti tra le parti.

I criteri di erogazione sono coerenti con quanto disposto dal Regolamento 1685/2000/Ce:

a) per consulenza qualificata finalizzata alla definizione/progettazione del Sistema di gestione ambientale;

b) per l'ente di verifica e/o di certificazione;

c) per la realizzazione delle indagini finalizzate all'analisi ambientale iniziale (a titolo di esempio: analisi delle emissioni, analisi degli scarichi, carotaggi, analisi fonometriche).

Sono escluse: le spese relative a misurazioni, misure, analisi, interventi, provvedimenti correttivi che servano a dimostrare o conseguire il rispetto degli obblighi di legge;

Sono escluse da questa tipologia di intervento le Pmi già certificate ai sensi della norma Uni En Iso 14001, rientranti nella fattispecie III.

le spese per l'acquisto e/o l'ammodernamento di macchinari per il monitoraggio ambientale;

d) per la formazione specifica, sia per gli addetti dell'impresa sia per il responsabile del Sistema di gestione ambientale della stessa;

e) per la comunicazione ambientale: diffusione della politica/dichiarazione ambientale (in caso di Emas), comunicazioni con le istituzioni, la comunità locale e le realtà produttive relativamente esclusivamente al riconoscimento ottenuto, realizzazione di un'area ambientale del sito Internet.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute a partire dall'esercizio finanziario 2002. A tal fine si farà riferimento ai documenti contabili presentati.

Articolo 5

Spese non ammissibili

Sono escluse dai contributi le spese non connesse alle attività indicate nell'articolo 4.

Sono altresì escluse:

a) le spese per beni o per consulenze che rientrino nella normale gestione dell'impresa;

b) le spese per prestazioni effettuate con personale impiegato dall'impresa richiedente o con coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nell'impresa stessa;

c) le spese per le attività inerenti l'attivazione di un Sistema di gestione ambientale normato, già finanziate o in corso di finanziamento da altre amministrazioni o enti;

d) le spese per le attività inerenti l'attivazione di un Sistema di gestione ambientale normato qualora tali attività abbiano permesso di ottenere priorità di accesso a finanziamenti pubblici in virtù dell'impegno di aderire a un Sistema di gestione ambientale normato entro la fine dell'investimento.

Articolo 6

Contributi

Ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 3, le agevolazioni concedibili, corrisposte nella forma di contributo in conto capitale, sono scaglionate in funzione sia della dimensione d'impresa, sia della tipologia di investimento:

Per le piccole imprese:

per la tipologia di intervento 1): contributo pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 15.000 euro;

per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro;

per la tipologia di intervento 3): contributo pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile per l'ottenimento della registrazione Emas. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro.

Per le medie imprese:

per la tipologia di intervento 1): contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 30.000 euro;

per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 16.000 euro;

per la tipologia di intervento 3): contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro.

Articolo 7

Presentazione delle domande e rendicontazione

La domanda e l'allegato, nonché tutta la relativa documentazione, vanno presentate dal rappresentante legale del soggetto proponente a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione di avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Copia integrale del decreto, nonché i modelli di domanda e di allegato tecnico, saranno reperibili sul sito del Ministero www.minambiente.it.

La domanda e l'allegato, nonché tutta la relativa documentazione, vanno inoltrati per posta, su supporto cartaceo e su supporto informatizzato (dischetto o CD Rom), attraverso raccomandata a.r.

Ai fini della presentazione fa fede il numero di protocollo interno del Ministero. La domanda dovrà pervenire in busta chiusa recante l'indicazione Decreto per la promozione dei sistemi di gestione ambientale", al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio — Direzione generale per lo sviluppo sostenibile — Div. I — Ufficio del protocollo — via Cristoforo Colombo, 44 — 00147 Roma.

Le dichiarazioni contenute nella domanda e nella scheda tecnica devono essere autocertificate con la modalità e per gli effetti dell'articolo 3 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

È richiesta nella domanda di ammissione, pena l'esclusione dall'intervento:

la dichiarazione relativa al codice primario di classificazione economica dell'attività esercitata Istat '91;

la dichiarazione che l'impresa, alla data di presentazione della domanda, non sia soggetta ad amministrazione controllata, a liquidazione coatta amministrativa o volontaria, a concordato preventivo o a fallimento;

la dichiarazione che l'azienda rientra a pieno titolo nei criteri (fatturato annuo, numero di dipendenti e requisito di indipendenza) definiti in data 18 settembre 1997 dal Ministero dell'industria per essere classificata piccola o media impresa;

la dichiarazione che l'azienda non ha beneficiato di eventuali altri aiuti de minimis per un importo complessivo eccedente 100.00 euro nei tre anni precedenti;

la dichiarazione che al momento di presentazione della domanda l'azienda è adempiente rispetto agli obblighi previsti dalla legislazione ambientale;

la dichiarazione che in virtù dell'attivazione del Sistema di gestione ambientale normato per il quale viene avanzata richiesta di contributo, l'azienda non ha ottenuto priorità di accesso a finanziamenti pubblici;

la dichiarazione che l'azienda non ha beneficiato di contributi di altre amministrazioni o enti per l'attivazione del Sistema di gestione ambientale normato per il quale viene avanzata richiesta di contributo.

Contestualmente alla domanda e all'allegato tecnico, le imprese dovranno inviare i seguenti documenti:

a) fotocopia autenticata del certificato rilasciato dall'organismo accreditato;

b) copia della politica ambientale dell'impresa;

c) relazione sui risultati raggiunti contenente il prospetto riepilogativo dei costi, con il dettaglio degli stessi;

d) fotocopie autenticate dei documenti contabili quietanzati;

e) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

f) coordinate bancarie.

A soli fini statistici per il monitoraggio del Protocollo di intesa di cui in premessa, l'impresa dovrà indicare l'appartenenza alla Confederazione generale dell'industria italiana — Confindustria e sue associazioni federate o ad altra associazione di imprese.

Il Ministero provvede, con cadenza mensile dalla comunicazione di ammissione al contributo di cui al successivo articolo 8, alla emissione del relativi decreti di liquidazione.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione entro sessanta giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di ammissione al contributo e tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilità generale dello Stato.

Articolo 8

Procedura per l'ammissione al contributo

Il Ministero assegna ad ogni domanda un numero progressivo di ricezione che ne stabilisce l'ordine d'arrivo. Entro i successivi trenta giorni una apposita segreteria tecnica, insediata presso il Ministero e coadiuvata dal supporto tecnico della Confindustria ai sensi del Protocollo d'intesa sulla certificazione ambientale di cui alle premesse, esamina la domanda e la relativa documentazione e, sulla base dell'esistenza delle condizioni richieste, ne determina l'ammissibilità.

Le domande pervenute sono esaminate nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di presentazione quale risulta dal protocollo interno; eventuali integrazioni della documentazione prodotta dovranno essere fornite entro sette giorni naturali consecutivi dalla data del telegramma con cui viene avanzata la richiesta da questa amministrazione, pena lo scivolamento nell'ordine cronologico nella posizione risultante dalla data di presentazione degli elementi integrativi. La mancata presentazione degli elementi richiesti comporta l'esclusione dal contributo.

Il Ministero con cadenza mensile dalla chiusura dell'istruttoria comunica ai soggetti proponenti l'esito della domanda presentata.

L'esaurimento delle risorse disponibili sarà tempestivamente comunicato tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale e sul sito Internet del Ministero; il Ministero provvederà a restituire la documentazione alle imprese le cui richieste non siano state soddisfatte, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Articolo 9

Controlli e sanzioni

Il contributo è revocato nel caso la concessione sia avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte, false o reticenti. In caso di revoca si applica anche una sanzione secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 123/1998, articolo 9.

Il Ministero si riserva il diritto di effettuare controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di revoca di cui al precedente comma presso le imprese beneficiarie del contributo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, entro cinque anni dalla erogazione dello stesso. Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto è di competenza del Foro di Roma.

Articolo 10

Norme di salvaguardia

Le somme derivanti da rinunce o da esclusioni dovute alla mancata presentazione entro i termini fissati delle documentazioni amministrativo-contabili ovvero dovute a revoche secondo quanto disposto nell'articolo 9, verranno utilizzate fino ad esaurimento per il finanziamento delle richieste ammissibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Eventuali risorse in eccesso verranno utilizzate per il finanziamento del decreto successivo relativo all'annualità 2003.

Articolo 11

Informazioni

Le informazioni possono essere direttamente assunte per via informatica dal sito web: www.minambiente.it o richieste alla Direzione generale per lo sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al seguente indirizzo di posta elettronica: accordi.volontari@svs.minambiente.it

Articolo 12

Pubblicità

Il Ministero può dare pubblicità all'attività finanziata con il presente decreto attraverso informazioni generali riguardanti, tra l'altro, la denominazione legale del soggetto beneficiario, gli obiettivi, il costo totale, il contributo finanziario concesso.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 7 maggio 2003

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