Disegno di legge recante contributi ad associazioni di protezione ambientale
Approvato dalla Camera dei Deputati il 5 maggio 2004
N.d.R.: il Ddl AC 2766 è stato unificato al Ddl AC 3440 ed approvato , ed è ora in corso di esame in commissione al Senato come S 2949
Parlamento italiano
Ddl n. 2949
Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale
Articolo 1
Promozione e riconoscimento dell'attività delle associazioni di protezione ambientale
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove e favorisce l'attività posta in essere dalle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può prevedere, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, la concessione di contributi alle associazioni di cui al citato comma 1, sotto forma di fondi ad esse destinati per la realizzazione di specifici progetti e servizi mirati alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, nonché all'informazione ambientale.
3. Le associazioni beneficiarie dei contributi di cui al comma 2 presentano annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite.
4. La mancata presentazione del rendiconto di cui al comma 3 comporta il divieto di accedere, per i successivi tre anni, ai contributi statali di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definiti le tipologie di progetti e servizi che possono ricevere i contributi di cui al comma 2 e i criteri per la scelta dei progetti da finanziare.
6. Lo schema del decreto di cui al comma 5 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Articolo 2
Affidamento di servizi
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'affidamento alle associazioni di protezione ambientale di servizi ai sensi dell'articolo 1, può ricorrere, qualora ne ravvisi l'assoluta necessità ai fini del rispetto dei princìpi di concorrenza e trasparenza, a procedure di evidenza pubblica anche nel caso in cui il corrispettivo di tali servizi sia inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
Articolo 3
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio indica, nella relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'ammontare dei contributi erogati alle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 1 della presente legge e il relativo stato di utilizzo, nonché l'attuazione dei programmi per i quali i medesimi contributi sono stati concessi.