Associazioni "green", contributi pubblici vanno dichiarati online
Disposizioni trasversali/Aua (Normativa Vigente)
A partire dal 2018, le associazioni di protezione ambientale devono pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative ai "vantaggi economici di qualsiasi genere" ricevuti dalla Pubblica amministrazione.
L'obbligo di pubblicazione, da assolvere entro il 28 febbraio di ogni anno, è stabilito dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e riguarda le associazioni ambientali di protezione ambientale a carattere nazionale che sono state individuate dal MinAmbiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986 (così come tutte le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con la P.a.).
L'inosservanza del nuovo adempimento, in base a quanto stabilito dalla stessa legge, comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di scadenza dell'obbligo.
La pubblicazione non è però dovuta qualora l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario, sia inferiore a 10mila euro nel periodo considerato.
Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni
Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Misure in materia di Consorzi di gestione imballaggi, rifiuti da rottami ferrosi, beni culturali, edilizia, trasporti, mercato dell'energia ed energie rinnovabili
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