Acque

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L'articolo 10-bis del Dl 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni in legge 200/2003 introduce una vera e propria sanatoria per gli scarichi idrici abusivi, i cui titolari non solo avranno tempo per presentare la domanda di autorizzazione entro il 3 agosto 20041 ma, fino a questa data, non potranno subire nessuna delle sanzioni previste dal Dlgs 152/1999 sulla tutela delle acque per lo scarico abusivo.

La sanatoria non era presente nel testo governativo, ma è stata introdotta successivamente dal Parlamento in sede di conversione in legge del decreto, senza che il Ministero dell'ambiente facesse la "voce grossa", come invece, in tanti altri casi, è capace di fare.

La vicenda ha dell'incredibile e vanifica un esempio di civiltà legislativa codificato nell'articolo 2, lettera cc-bis), Dlgs 152/1999 sulla tutela delle acque che, definendo lo "scarico esistente" solo ed esclusivamente quello già autorizzato alla data del 13 giugno 1999, aveva colpito duramente gli scarichi abusivi, considerandoli come neanche suscettibili di adeguamento.

Con tale definizione, infatti, si stabiliva in modo perentorio che gli scarichi esistenti solo di fatto ma non autorizzati erano considerati contrari all'ordinamento e come tali abusivi. Del resto, siffatta previsione era decisamente ragionevole, perché tali scarichi avevano avuto tempo fino dal 1976 (anno di entrata in vigore della "legge Merli") per ottenere l'autorizzazione; quindi l'abusivismo non era giustificato da nulla, se non da cattiva volontà.

 

Nel merito, si nota che il cennato articolo 10-bis proroga dal 13 giugno 2003 al 3 agosto 2004 il termine per richiedere la nuova autorizzazione agli scarichi idrici autorizzati alla data del 13 giugno 1991 (data di entrata in vigore del Dlgs 152/1999 sulla tutela delle acque), in conformità alle prescrizioni recate dal Dlgs 152/99 medesimo. Fino a qui niente cui in Italia non siamo avvezzi da sempre; a parte l'opportunità di prorogare un termine noto sin dal 1999 e riguardante un mero obbligo di richiesta di autorizzazione senza nessuna caducazione di quella già posseduta.

 

Ma a parte valutazioni politica legislativa, dell'articolo 10-bis in esame colpisce soprattutto il fatto che la proroga è riferita anche agli scarichi esistenti "ancorché non autorizzati". Come è evidente, è questo il punto che, vanificando la cennata definizione di "scarico esistente", si legalizza più di un quarto di secolo di scarichi abusivi (23 anni di "Legge Merli" + 4 anni di Dlgs 152/1999).

Grazie all'articolo 10-bis della legge 200/2003, dunque, lo scarico abusivo si "legalizza" e gode dello stesso beneficio della proroga concessa agli scarichi autorizzati, con buona pace del rispetto della legislazione ambientale, la quale ne esce offesa ed umiliata, suscettibile di subire trasformazioni profonde grazie all'idea geniale del primo che passa; quasi fosse una settore spurio del diritto.

 

A nulla vale sostenere che moltissime imprese, soprattutto medio-piccole, in quanto sfornite di autorizzazione concessa ai sensi della "legge Merli", non potevano richiedere l'autorizzazione a meno di autodenunciarsi. La "legge Merli" è stata vigente nel nostro ordinamento per ben 23 anni: ogni e qualsiasi omissione in ordine all'obbligo di autorizzazione dello scarico integra gli estremi di una condotta fortemente colpevole e decisamente offensiva, per l'ambiente presente e futuro.

È bene ricordare che per gli scarichi autorizzati al 13 giugno 1999, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto di quanto contenuto nella precedente autorizzazione fino all'adozione del nuovo provvedimento.

Invece, per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla scadenza. Trascorso inutilmente questo termine, lo scarico deve cessare (articoli 45, comma 7, terzo e quarto periodo; 62, comma 11, Dlgs 152/1999).

Il mancato rinnovo dell'autorizzazione equivale, ovviamente, alla sua carenza, la quale viene colpita pesantemente: per le acque reflue domestiche o di reti fognarie è prevista la sanzione amministrativa compresa tra 5.164,57 e Euro 51645.69; per le acque reflue industriali è previsto l'arresto da due mesi a due anni o ammenda compresa tra 1.032,91 e 7.746,85 Euro (articoli 54, comma 2 e 59, comma 1, Dlgs 152/99).

Le sanzioni per la carenza di autorizzazione (e quindi per lo scarico abusivo) sono state qui ricordate a futura memoria, perché fino al 3 agosto 2004 (proroghe permettendo), il reato non potrà essere contestato a nessuno.

Note redazionali

1. Il termine in questione è stato infine prorogato al 31 dicembre 2004 dalla legge 28 luglio 2004, n. 192.
Il provvedimento, che ha convertito con modifiche il Dl 4 giugno 2004, n. 144, ha così di nuovo posticipato la dead-line per l'autorizzazione degli scarichi abusivi, previsto dall'articolo 62, comma 11, del Dlgs 152/1999 sulla tutela delle acque, dopo che i termini originari (in origine il 13 giugno 2003) erano stati già differiti al 3 agosto 2004 dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147.
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